Sottrazione dei punti della patente e giurisdizione

sentenza 21/10/10
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La decurtazione dei punti della patente di guida rappresenta una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale.

In particolare, il meccanismo di sottrazione di tali punti per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione del codice della strada costituisce una misura accessoria alle relative sanzioni: ne consegue che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285.

In altri termini, stante la natura di sanzione amministrativa della decurtazione dei punti conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, l’eventuale opposizione giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981 n. 689, trattandosi di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori in materia di Codice della strada, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti. Un’interpretazione che escludesse la specifica tutela approntata dalla L. n. 689 del 1981 nei soli casi di decurtazione dei punti (che culmina nella sospensione della patente, allorché risultino esauriti tutti i punti), urterebbe contro l’omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada e sarebbe priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi sanciti dagli art. 3 e 24 Cost.

 

N. 32818/2010 REG.SEN.

N. 00688/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 688/06, proposto dal sig. ****************, rappresentato e difeso dagli avv.ti ****************** e ************** e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 88, presso lo studio dell’avv. ******************,

contro

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento per i trasporti terrestri e Direzione generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati;

per l’annullamento

del provvedimento n. 1871SR05 del 14 novembre 2005, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, ha disposto la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida nonché degli atti menzionati nel provvedimento e, in particolare, della nota del 14 gennaio 2005 dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida; del provvedimento n. 076RA05 del 19 gennaio 2005 di revisione della sua patente di guida mediante espletamento di un nuovo esame di idoneità nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso a quelli impugnati, ancorché sconosciuto, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il verbale di contestazione per violazione dell’art. 142 CdS n. ATX 263184 emesso il 20 maggio 2004 dalla polizia stradale di Roma, nella parte in cui ha disposto a carico del ricorrente, quale proprietario solidalmente responsabile, la sanzione accessoria personale della decurtazione di n. 10 punti sulla patente per il caso di mancata comunicazione, entro il termine di trenta giorni, delle generalità e dei dati identificativi del soggetto alla guida del veicolo al momento della commessa violazione, nonché

per la declaratoria ed il riconoscimento del diritto a non vedersi attribuita la sanzione accessoria personale della decurtazione di n. 17 punti sulla patente di guida, quale mero proprietario del veicolo solidalmente responsabile e, per l’effetto, di vedersi riassegnato il punteggio precedentemente posseduto.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento per i trasporti terrestri e Direzione generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre e la relativa memoria;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 7 ottobre 2010 il Consigliere **************; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 24 gennaio 2008 e depositato il successivo 25 gennaio il sig. **************** impugna il provvedimento n. 1871SR05 del 14 novembre 2005, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, ha disposto la sospensione a tempo indeterminato della sua patente di guida nonché degli atti menzionati nel provvedimento e, in particolare, della nota del 14 gennaio 2005 dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida; del provvedimento n. 076RA05 del 19 gennaio 2005 di revisione della patente di guida mediante espletamento di un nuovo esame di idoneità e del verbale di contestazione per violazione dell’art. 142 CdS n. ATX 263184 emesso il 20 maggio 2004 dalla polizia stradale di Roma, nella parte in cui ha disposto a suo carico, quale proprietario solidalmente responsabile, la sanzione accessoria personale della decurtazione di n. 10 punti sulla patente per il caso di mancata comunicazione, entro il termine di trenta giorni, delle generalità e dei dati identificativi del soggetto alla guida del veicolo al momento della commessa violazione.

Espone, in fatto, che in data 14 novembre 2005 è stato adottato, nei suoi confronti, il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della patente di guida ai sensi dell’art. 126 bis, comma 6, D.L.vo n. 285 del 1992 ed il successivo 18 gennaio 2006 è stato convocato presso gli Uffici della Questura ove gli è stata ritirata la patente sino al superamento dell’esame di revisione della stessa. Tutto questo senza che gli fosse mai stato notificato il provvedimento di revisione della patente né i verbali di violazione del Codice della strada.

2. Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente è insorto deducendo:

a) Violazione art. 126 bis, comma 2, D.L.vo n. 285 del 1992 – Sentenza della Corte cost. n. 12-24 gennaio 2005 n. 27 – Violazione art. 6 L. n. 689 del 1981 e 196 del Codice della strada – Violazione D.L.vo n. 9 del 2002.

La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio 2005, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 126 bis, comma 2, D.L.vo n. 285 del 1992 nella parte in cui prevedeva la detrazione di punti a carico del proprietario dell’automobile qualora questi, in mancanza di contestazione immediata di violazione e di identificazione del conducente, non avesse comunicato entro 30 giorni i dati personali e della patente del conducente. Poiché i verbali di accertamento di infrazione non sono stati contestati immediatamente, non è applicabile la sanzione accessoria e solidale, atteso che il principio di solidarietà vige esclusivamente per le sanzioni amministrative pecuniarie.

b) Violazione e falsa applicazione artt. 200 e 201 D.L.vo n. 285 del 1992 e 3 L. n. 241 del 1990 – Omessa notifica dei verbali – Violazione dei principi di certezza.

E’ illegittima la decurtazione dei punti, non essendo stata l’infrazione contestata immediatamente.

c) Violazione artt. 13 e 16 Cost.

E’ illegittimo il provvedimento di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato avendo quale presupposto la revisione della stessa che, essendo un atto amministrativo, non può costituire il fondamento di una sanzione di carattere personale non espressamente prevista dal legislatore.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento per i trasporti terrestri e Direzione generale della Motorizzazione della sicurezza del trasporto terrestre hanno dichiarato la parziale sopravvenuta carenza di interesse ed il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alla decurtazione dei punti.

4. Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2006, sull’accordo delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione cautelare è stato abbinato al merito.

5. All’udienza del 7 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Nella memoria depositata il 22 settembre 2006 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha affermato, senza in ciò essere smentito dal ricorrente, che quest’ultimo si è sottoposto al’esame di revisione della patente, superandolo, con la conseguenza che il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della carta di circolazione è stato cancellato.

Per questa parte il ricorso è dunque improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

2. E’ invece inammissibile per difetto di giurisdizione, accogliendo anche per questa parte un’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente, la parte del ricorso volto all’annullamento della decurtazione dei punti dalla patente.

Ha chiarito il giudice della giurisdizione (Cass. civ., S.U., 23 aprile 2010 n. 9691) che la decurtazione dei punti della patente rappresenta una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale. Il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione del codice della strada costituisce una misura accessoria alle relative sanzioni (Corte costituzionale 24 giugno 2005 n. 247): ne consegue che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285.

In altri termini, stante la natura di sanzione amministrativa della decurtazione dei punti conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, l’eventuale opposizione giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981 n. 689, trattandosi di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori in materia di Codice della strada, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti. Un’interpretazione che escludesse la specifica tutela approntata dalla L. n. 689 del 1981 nei soli casi di decurtazione dei punti (che culmina nella sospensione della patente, allorché risultino esauriti tutti i punti), urterebbe contro l’omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada e sarebbe priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi sanciti dagli art. 3 e 24 Cost. (Cass. civ., S.U., 29 luglio 2008, n. 20544; Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2009 n. 7932).

In applicazione di tale principio sussiste dunque la giurisdizione del giudice di pace in ordine alle controversie, quale è quella in esame, relative alla decurtazione dei punti patente in caso di violazione del codice della strada; davanti a detto giudice il processo può essere riproposto con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..

3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile per sopravenuto difetto di interesse e in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Sussistono giusti motivi per condannare il ricorrente alle spese e agli onorari del giudizio atteso che da un lato il provvedimento di sospensione è stato cancellato solo perché lo stesso ricorrente ha svolto con esito positivo l’esame di revisione della patente e, dall’altro, la giurisprudenza ormai consolidata individua nel giudice di pace l’organo competente a decidere i ricorsi proposti avverso la decurtazione di punti dalla partente.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravenuto difetto di interesse e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice di pace, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Condanna, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

****************, Presidente

********************, Consigliere

**************, ***********, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

sentenza

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