Sospeso l’ aumento delle spese processuali penali

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In un precedente intervento avevamo dato notizia dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 8 agosto 2013 n 111 1.

Atto Regolamentare con il quale venivano rideterminati (articolo 2) i criteri di recupero delle spese del processo penale anticipate dall’Erario.

E specificatamente per le spese relative alla consulenza tecnica, alla perizia, alla pubblicazione della sentenza penale di condanna , alla demolizione di opere abusive e ripristino dei luoghi e alle intercettazioni telefoniche2 prevedendone, a definitiva entrata in vigore delle disposizioni normative di cui articolo 67 legge 19 giugno 2009 n 69 3 il recupero per intero e per quota.

La sopra richiamata normativa, a conferma di quanto già disposto dall’articolo 67 della legge 8 giugno 2009 n 69,4 nel prevedere il recupero per intero nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà, specifica , a scapito di errate interpretazioni, che in caso di pluralità di condannati il recupero di dette spese avviene in parti uguali.

Modificati inoltre5, logicamente in aumento, le spese del processo penale anticipate dall’Erario e soggette a pagamento forfettizzato. 6

Avevamo anche evidenziato i soliti problemi interpretativi derivanti dalla pratica attuazione della nuova normativa manifestando inoltre non pochi dubbi di legittimità della stessa.

Dalla lettura del decreto ministeriale in oggetto in vigore dal 19 ottobre 2013, ma ai sensi dell’articolo 3 dello stesso decreto ministeriale con effetti retroattivi dal 4 luglio 2009, si palesava un chiaro contrasto tra norme di grado gerarchico diverso.7

La retroattività del recupero disposta dal Decreto Ministeriale in esame appariva in contrasto con il dettato normativo di cui alla legge 69/2009 ai sensi della quale in attesa del decreto ( oggi in esame ) le spese andavano, se pur non più solidali ma per quota , recuperate, specificatamente quelle forfetizzate, nella misura prevista D.M. 13 novembre 2002 n 285.

Retroattività della norma che oltre al contrasto gerarchico tra fonti di diritto appariva in contrasto anche con il principio di economicità del servizio giustizia.

Il paventato aumento del carico di lavoro 8 negli uffici giudiziari aveva sin da subito provocato lamentele e proteste mettendo in pericolo, vista la grande mole di lavoro che si veniva a creare a monte di gravissime carenze negli organici del personale, anche la garanzie dei servizi ordinari.

Altre, ed altrettanto preoccupanti, discrasie erano emerse.

Ad esempio la tabella A allegata al Decreto Ministeriale in esame prevede per il decreto penale ( articolo 460 codice di procedura penale) il pagamento di € 60, non considerandosi che ai sensi dell’articolo 460 codice di procedura penale punto 5, “ il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento..”

Si verificava l’assurdo che una norma regolamentare abrogasse una norma procedimentale9.

Spariva invece , perché non previsto nella nuova tabella allegata al testo normativo, l’opposizione a decreto penale ex articolo 461 codice di procedura penale.10

Ad ovviare a quanto sopra ha provveduto lo stesso Ministero della Giustizia11 che con nota DAG 21/10/2003.0138887.U ha comunicato che “ il Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 233 del 4 ottobre 2013, alla luce di alcune criticità emerse sarà oggetto di imminenti modifiche”

Il Ministero con la nota in argomento ha risolto il contrasto tra norme di rango diverso precisando che in relazione ad alcune discrasie tra il contenuto dell’articolo 67 della legge 69/2009 e l’articolo 3 del regolamento in oggetto si ritiene opportuno che gli uffici giudiziari a partire dal prossimo 19 ottobre c.a., si attengano alla norma primaria

Disponendo inoltre “che la tabella A , allegata al regolamento,sarà modificata nella parte in cui introduce l’importo fisso di euro 60 per i decreti penali di condanna di cui all’articolo 460 del c.p.p.

Anche per tale ipotesi appare preferibile, allo stato,ricondurre l’attività degli uffici al contenuto delle disposizioni primarie vigenti e precisamente alla statuizione dell’articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale ed all’articolo 204, comma 3, del D.P.R. n 115 del 30 maggio 2002”

Che dire.

Con atto normativo interno, una circolare, si annullano gli effetti di un atto regolamentare (Decreto Ministeriale).

Altro che violazione della gerarchia delle fonti.

Non era più semplice, e conforme al dettato normativo, emanare un nuovo decreto ministeriale?

Ma il nostro sempre meno attento Ministero ha dimenticato che il decreto ministeriale in oggetto sino alla sua ,eventuale e non è dato di conoscerne i termini temporali, modifica rimane in vigore e questo in particolare per la parte riguardante la tabella Allegata, relativa agli importi forfettari , con esclusione dell’ipotesi di cui all’articolo 460 codice di procedura penale12.

Dovremmo logicamente concludere che, non contemplando la nuova tabella degli importi, che è attualmente in vigore, l’indicazione del pagamento per l’opposizione al decreto penale ( art 461 codice procedura penale ) per il principio che “tra norme di pari efficacia quelle successive abrogano ed integrano quelle precedenti” tale tipo di procedura non sconti più spese.13

1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2013 n 233

2 prestazioni quest’ultime previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n 259

3 che ha operato l’ epocale, per gli uffici giudiziari, modifica dell’articolo 204 DPR 115/2002

4 Che ha modificato l’articolo 205 del DPR 115/02

5 Art 1 DM 111/2013

6 sino all’entrata in vigore della normativa in oggetto tali spese erano regolamentate dal D.M. 13 novembre 2002 n 285 pubblicato in gazzetta ufficiale 28 dicembre 2002 n 303.

7 In questo caso il contrasto è tra l’articolo 3 del decreto ministeriale 111/2013 e l’articolo 67 della legge n 69/2009

8 Gli uffici si sarebbero visti costretti a riprendere atti già definiti e trasmessi negli archivi, invitare le parti che già hanno corrisposto i vecchi importi ad integrarli con i nuovi e, in caso di pendenza nel recupero coattivo, rideterminarne gli importi con i consequenziali riflessi sulla procedura coattiva in corso.

9 Ricordo che il codice di procedura penale è stato approvato con Decreto del Presidente della repubblica 22 settembre 1988 n 447

10 nella tabella del 2002 importo previsto € 27

11 Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I

12 Decreto penale

13 importo forfettario € 27 nella tabella Allegata ex D.M. 13 novembre 2002 n 285 pubblicato in gazzetta ufficiale 28 dicembre 2002 n 303

Dott. Caglioti Gaetano Walter

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