Sopraluogo eseguito solo all’esterno della struttura carceraria ove si eseguiranno i lavori:legittima l’esclusione.

Lazzini Sonia 08/03/07
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Il sopraluogo effettuato all’esterno della struttura carceraria non può essere assimilato al sopraluogo che, prescritto dalla normativa di gara, prevede una ricognizione-ispezione dell’immobile specifico per verifica e individuazione delle singole parti abbisognevoli degli adeguati interveti riparatori: tra i due concetti non vi è coincidenza già dal punto di vista terminologico inerendo soltanto al sopraluogo all’interno, e non a quello all’esterno della struttura, il portarsi fisicamente “sopra il luogo” in cui si deve operare (nella specie il campo operativo è costituito da immobili da ristrutturare in chiave antisismica).  
 
Il Tar Campania, Napoli, con la sentenza numero 432 del 18 gennaio 2007, ci insegna che:
 
< Sfugge invero alla ricorrente che l’adempimento, richiesto peraltro dalla normativa di gara a pena di esclusione dalla competizione, funge, come si desume dalla lettera della stessa disposizione ricordata dalla ricorrente, da garanzia sia dell’interesse privato della impresa concorrente, sia dell’interesse pubblico dell’Amministrazione.
 
Detto adempimento risponde infatti alla duplice seguente esigenza di:
 
a) consentire alla impresa concorrente di formulare congruamente la propria offerta, commisurandola alla effettiva entità degli interventi da eseguire (non valutabili astrattamente ma soltanto sulla base di una concreta ed effettiva ricognizione dello stato effettivo in cui si trova l’immobile su cui deve operarsi);
 
b) consentire all’Amministrazione di acquisire una relativa certezza della serietà dell’offerta prevenendo così l’insorgenza di liti da aggiuntuve pretese economiche avanzabili dall’aggiudicataria in relazione a interventi attuati in sede di esecuzione del rapporto contrattuale di consistenza e impegno economico maggiori rispetto a quelli malamente calibrati e riduttivamente quantificati nell’offerta>
 
 
a cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 ANNO 2007
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, SEDE DI NAPOLI, OTTAVA SEZIONE, ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 344/1997 R. G. proposto dalla società *** in persona del rappresentante legale p. t. rappresentato e difeso dagli ************************* e *********** presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli viale Gramsci n. 19
 
contro
 
Ministero dei Lavori Pubblici in persona del Ministro p. t. rap. e dif. dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ope legis in via ****;
 
Provveditorato Regionale alle OO. PP. della Campania in persona del Provveditore p. t. rappresentato e difeso dalla predetta Avvocatura;
 
e nei confronti
 
della società ***************** s. a. s., controinteressata, rappresentata e difesa dall’********************* presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli via Melisurgo n. 4
 
per l’annullamento
 
dei seguenti atti:
 
Decreton. 12359 del 27.12.1996 del Provveditorato alle OO. PP. per la Campania di approvazione degli atti della gara a licitazione privata, dallo stesso Provveditorato indetta per l’appalto di lavori di ristrutturazione e adeguamento antisismico del Padiglione Milano della Casa Circondariale di Poggioreale, nella parte in cui esclude la ricorrente ATI dalla gara e aggiudica la stessa alla società ****** **********;
verbale di garan. 2 del 3.12.1996;
nota prot. n. 22912 del 14.11.1996 dello stesso Provveditorato;
ogni altro atto presupposto conneso e conseguenziale ivi compreso il bando di gara, la lettera d’invito, il verbale di gara n. 1 del 25.6.1996 e la nota n. 18557 del 6.8.1996 del suddetto Provveditorato;
VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
 
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
 
VISTO l’atto di costituzione in giudizio della società *****************, controinteressata;
 
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
VISTI gli atti tutti di causa;
 
UDITI nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2006 il relatore dr. ******************** e gli Avv.ti delleparti costituite come da verbale di udienza;
 
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Con il gravame in epigrafe ritualmente notificato la società ***, partecipante in costituenda ATI con la società *** alla gara indetta dal Provveditorato Regionale per le OO.PP. per la Campania per la ristrutturazione e l’adeguamento antisismico del Padiglione Milano della Casa Corcondariale di Poggioreale- Napoli- impugna, in proprio e quale mandataria della predetta ATI, i provvedimenti nella stessa epigrafe indicati, in particolare i provvedimenti della sua esclusione dalla gara e di aggiudicazione della stessa alla società ****** ***, censurandoli con n. 8 articolati motivi.
 
L’Amministrazione si costituiva in giudizio sostenendo la infondatezza del ricorso. Alla stessa conclusione perveniva la ditta controinteressata, parimenti costituita in giudizio.
 
Con ordinanza n. 98/1997 la I Sezione di questo TAR rigettava la istanza incidentale di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati. La misura era confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 928/1997 della IV Sezione.
 
Alla pubblica udienza del 6 novembre 2006 il ricorso passava in decisione. 
 
DIRITTO
 
Il ricorso è infondato.
 
La ricorrente partecipava, in costituenda ATI con la società “***”, alla gara indetta dal Provveditorato alle OO.PP. della Campania per la ristrutturazione e adeguamento sismico del Padiglione Milano della Casa Circondariale di Poggioreale da aggiudicarsi col criterio del massimo ribasso. Da tale gara l’anzidetta ATI era esclusa per non avere eseguito il prescritto sopraluogo all’interno della struttura nella quale dovevano essere eseguiti i lavori oggetto della gara.
 
Con il primo motivo l’interessata, muovendo dal tenore letterale della lettera d’invito che fà obbligo alla impresa concorrente di presentare tra l’altro una dichiarazione in cui “attesti di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori oggetto della gara….di aver preso conoscenza delle condizioni locali ed, eventualmente, delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sualla determinazione dei prezzi e delle condizioni che possono influire sull’esecuzione dell’opera, di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che sta per fare”, prospetta una tesi fortemente svalutativa della riportata prescrizione assumendo che la stessa avrebbe valore di mera clausola di stile e che la sua osservanza sarebbe rimessa all’ apprezzamento discrezionale della impresa concorrente. Precisa quindi di avere comunque effettuato il sopraluogo “all’esterno del carcere” e pretende di avere con ciò adempiuto all’incombente prescritto. La censura non ha pregio. Va innanzitutto rilevato che la stessa lettera d’invito contiene sub n. 7 una previsione che è stata significativamente pretermessa dalla ricorrente nel riferire la normativa da lei riportata e che recita: “Si fà luogo alla esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleta o irregolare alcuno dei documenti richiesti”. Non v’è dubbio che tra i “documenti rischiesti” é compresa anche la controversa dichiarazione. Occorre dunque verificare se la modalità con la quale la ricorrente ha dichiarato di avere eseguito il sopraluogo (“all’esterno del carcere”) integri l’ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità prevista come causativa della esclusione dalla gara. La questione va risolta sfavorevolmente all’interssata. Sfugge invero alla ricorrente che l’adempimento, richiesto peraltro dalla normativa di gara a pena di esclusione dalla competizione, funge, come si desume dalla lettera della stessa disposizione ricordata dalla ricorrente, da garanzia sia dell’interesse privato della impresa concorrente, sia dell’interesse pubblico dell’Amministrazione. Detto adempimento risponde infatti alla duplice seguente esigenza di: a) consentire alla impresa concorrente di formulare congruamente la propria offerta, commisurandola alla effettiva entità degli interventi da eseguire (non valutabili astrattamente ma soltanto sulla base di una concreta ed effettiva ricognizione dello stato effettivo in cui si trova l’immobile su cui deve operarsi); b) consentire all’Amministrazione di acquisire una relativa certezza della serietà dell’offerta prevenendo così l’insorgenza di liti da aggiuntuve pretese economiche avanzabili dall’aggiudicataria in relazione a interventi attuati in sede di esecuzione del rapporto contrattuale di consistenza e impegno economico maggiori rispetto a quelli malamente calibrati e riduttivamente quantificati nell’offerta. Tale essendo la ratio della prescrizione, deve dunque escludersi, attesa anche la particolare natura dei lavori oggetto della gara, che l’operazione indicata dal ricorrente come sopraluogo da lui asseritamente effettuata all’esterno della struttura carceraria possa essere assimilata al sopraluogo che, prescritto dalla normativa di gara. Quest’ultimo deve intendersi riferito evidentemente   all’interno della struttura carceraria posto che è preordinato ad una ricognizione-ispezione dell’immobile specifico per verifica e individuazione delle singole parti abbisognevoli degli adeguati interveti riparatori. Tra i due concetti non vi è coincidenza già dal punto di vista terminologico inerendo soltanto al sopraluogo all’interno, e non a quello all’esterno della struttura, il portarsi fisicamente “sopra il luogo” in cui si deve operare (nella specie il campo operativo è costituito da immobili da ristrutturare in chiave antisismica). La coincidenza o l’assimilabilità deve escludersi anche e soprattutto dal punto teleologico, permettendo soltanto il sopraluogo in senso stretto, corrispondente cioè al significato lessicale del termine, il raggiungimento della specifica finalita assegnata alla relativa operazione nella fattispecie concreta.
 
A conferma che la dichiarzione prescritta dalla normativa di gara debba far riferimento al sopraluogo nel senso prima indicato va ricordato che lo stesso adempimento è prescritto anche dall’art. 1 del D.P.R. 16.71962 con formula sostanzialmente riprodotta nella previsione di gara dalla stessa ricorrente richiamata, e, per quanto possa valere, anche dall’art. 71 del D.P.R. 554/1999. A voler seguire la tesi della ricorrente entrambe le disposizioni risulterebbero pressochè vanificate.
 
Alla infondatezza, come sopra accertata, della esaminata censura, conseguono, per un verso, la legittimità della impugnata determinazione di esclusione della ricorrente dalla gara e, per altro verso, la inutilità dell’esame delle ulteriori doglianze dedotte, con la sola eccezione dei vizi di difetto di motivazione e di incompetenza (della Commissione di gara a disporre la esclusione dalla stessa) prospettati con i motivi contrassegnati in ricorso rispettivamente con i nn. 5 e 7. Anche tali censure vanno comunque disattese. Quanto al presunto difetto di motivazione va osservato che la esclusione della ricorrente è stata disposta con il verbale di gara del 13.12.1996 che, all’esito della valutazione delle tesi contrarie opposte dalle imprese ad esse interessate, spiega in modo congruo e plausibile le ragioni della esclusione dalla gara delle imprese che avevano presentato la dichiarazione in modo irregolare perché riferita a un sopraluogo eseguito in modo difforme dal senso letterale della prescrizione di gara prima riportata. Quanto alla denunciata incompetenza è sufficiente rilevare che con provvedimento del 27.12.1996 il Provveditore alle OO.PP. ha approvato il citato verbale di gara del 3.12.1996 di esclusione della ricorrente dalla gara, assumendosi, con ciò, la paternità della relativa determinazione.
 
Alla stregua delle considerazioni svolte deve dunque concludersi che il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
 
Sussistono tuttavia valide ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
 
P.Q.M.
 
IL Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sezione VIII, pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta siccome infondato.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa
 
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2006.
 
Il Presidente
 
Il Relatore
 
Il Segretario
 

Lazzini Sonia

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