Sono presenti, nella fattispecie, tutti gli elementi della responsabilità civile: l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, la colpa dell’Amministrazione, il nesso causale tra fatto e danno risarcibile, consistente precipuamente nella perdita di chance

Lazzini Sonia 21/07/11
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Risarcimento per equivalente _ non vi è possibilità di reintegro in forma specifica se il lavori sono stati eseguiti – applicazione art. 2043 cc – presenti tutti gli elementi – oggettivi: l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e il nesso causale tra fatto e danno risarcibile – soggettivi: la colpa della Stazione appaltante

Sono presenti, nella fattispecie, tutti gli elementi della responsabilità civile: l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, la colpa dell’Amministrazione, il nesso causale tra fatto e danno risarcibile, consistente precipuamente nella perdita di <<chance>>

Dall’esame del comportamento complessivo dell’Amministrazione – che ha inteso realizzare l’opera, pur in pendenza del ricorso giurisdizionale, definitivamente pregiudicando la possibilità di parte ricorrente di ottenere il risarcimento in forma specifica – si evidenzia un profilo di illiceità della condotta amministrativa e di responsabilità per il danno causato all’impresa ricorrente, consistente nella definitiva perdita della possibilità di vedersi aggiudicato l’appalto.

La domanda risarcitoria della ricorrente principale è ammissibile e fondata.

Stante l’esito del presente giudizio, la procedura di gara, annullata in via giurisdizionale, dovrebbe essere espletata <<ex novo>>. Sennonché, a quanto consta, i lavori di miglioramento sismico del palazzo ducale di Casacalenda sono ormai completati e conclusi, di guisa che non vi è più margine per una ripetizione della procedura di gara. Pertanto, non vi è alcuna possibilità che la ricorrente principale, all’esito del presente giudizio, sia reintegrata in forma specifica. Residua l’eventualità di un risarcimento del danno per equivalente

Considerato che l’azione di annullamento è stata tempestivamente proposta, la domanda risarcitoria formulata nel corso del giudizio è da ritenersi ammissibile, sia in ragione della previgente normativa processuale, sia in considerazione di quanto attualmente previsto dall’art. 30 comma quinto del codice del processo amministrativo (c.p.a.). La pronuncia di condanna risarcitoria può avvenire in conformità all’art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998 (ora abrogato dall’art. 4 punto 20 dell’Allegato 4 del D.Lgs. n. 104/2010), nonché – in ragione di una successione temporale delle norme processuali – ai sensi dell’art. 34 comma quarto del c.p.a. Trattandosi di condanna pecuniaria, devono essere fissati da questo T.A.R. i criteri in base ai quali l’Amministrazione debitrice dovrà proporre a favore della ricorrente il pagamento di una somma, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza. Se le parti non giungono a un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, il <<quantum>> della somma risarcitoria (ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti) potrà essere accertato in un successivo giudizio di ottemperanza.

Sentenza collegata

36073-1.pdf 166kB

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