Sono inesistenti le multe notificate a mezzo di società private

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E’ quanto affermato, con recente sentenza n. 2863/2010 (depositata il 3.6.2010), dal Giudice di Pace di Lecce, Avv. *************, che ribadisce ancora una volta il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione in materia di notificazione dei verbali elevati per infrazioni al Codice della Strada.

Per il Giudice di Pace di Lecce, infatti, dalla documentazione esibita dal Comune di Lecce, su cui incombeva l’onere, risulta provato che il verbale di accertamento e contestazione, presupposto della cartella di pagamento impugnata, sia stato notificato al ricorrente, dalla Lupiae Servizi, con la conseguenza che la notifica va considerata inesistente perché non eseguita da appartenente all’organo accertatore, ma da soggetto privato, privo dei poteri per procedere alla notificazione di verbali di accertamento e contestazioni di violazioni del Codice della Strada.

In particolare, per il Giudice di Pace di Lecce, in base all’art. 201, comma 3, D. Lgs. 285/1992 la notifica di detto verbale può eseguirsi o a “mezzo degli organi indicati nell’art. 12 o dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione ovvero a mezzo della posta“, sempre, comunque, ad opera di uno dei predetti soggetti.

 

 

Avv. ****************

 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

nella persona dell’Avv. ************* ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 10235/09 R.G., avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento per violazione del Codice della Strada, discussa e passata in decisione all’udienza del 01/0412010,

vertente tra

***, da Lecce, difesa dall’Avv. *****************,

ricorrente

Comune di Lecce, in persona del Sindaco p.t., con delega,

resistente

Equitalia Lecce S.p.A., in persona dell’Amministratore Delegato p.t., con sede in Lecce, di persona,

resistente

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

***: come da verbale d’udienza del 01104/2010;

Comune di Lecce: come da verbale d’udienza del 01/04/2010

Equitalia Lecce S.p.A.: non comparsa; come da memoria di costituzione depositata in Cancelleria il 17/03/2010.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La domanda può trovare accoglimento.

Dalla documentazione esibita dal Comune di Lecce, su cui incombeva l’onere, risulta provato che il verbale di accertamento e contestazione, presupposto della cartella di pagamento impugnata, sia stato notificato a ****, quale obbligata in solido ai sensi dell’art. 196 del C.d.S., dalla Lupiae Servizi, con la conseguenza che la notifica va considerata inesistente perché non eseguita da appartenente all’organo accertatore, ma da soggetto privato, privo dei poteri per procedere alla notificazione di verbali di accertamento e contestazioni di violazioni del Codice della Strada.

Ed invero, in base all’art. 201, comma 3, D. Lgs. 285/1992 la notifica di detto verbale può eseguirsi o a “mezzo degli organi indicati nell’art. 12 o dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione […1 ovvero a mezzo della posta […]”, sempre, comunque, ad opera di uno dei predetti soggetti.

Le spese e competenze di giudizio vanno compensate per la particolarità della`questione trattata.

 

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da *** avverso la cartella esattoriale n 05920090031809866, così provvede:

– accoglie il ricorso;

– e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;

– spese compensate.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Lecce, oggi 01/04/20100

Matranga Alfredo

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