Somministrazione irregolare e distacco illecito: si applica la maxisanzione del “lavoro nero”?

Redazione 14/11/14
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Biancamaria Consales

Con interpello n. 27 del 7 novembre 2014, il Ministero del lavoro ha fornito risposta ad un quesito posto dalla Confimi Impresa, in merito alla corretta interpretazione degli artt. 27, comma 2, e 30, comma 4 bis, D.Lgs. 276/2003, concernenti le ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito.

In particolare, veniva chiesto se nei suddetti casi possa riscontrarsi anche la fattispecie del “lavoro nero” ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio della maxisanzione di cui alla L. 183/2010, nonché per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

“La circostanza che il lavoratore sia considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione – ha affermato il Ministero del lavoro dando esito all’istanza di interpello – non è sempre automatica, potendo dipendere dalla iniziativa del primo di ricorrere al Giudice. Ciò, in particolare, avviene nei casi di somministrazione irregolare ovvero quando il distacco sia illecito cioè avvenga in violazione dei requisiti dell’interesse e della temporaneità del distacco.

Ferme restando le specifiche misure sanzionatorie, l’effettivo utilizzatore potrebbe essere considerato a tutti gli effetti il datore di lavoro del personale utilizzato in forza di una somministrazione irregolare o di un distacco illecito con la conseguenza, in entrambi i casi, che “tutti gli atti compiuti dal [somministratore – distaccante] per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”.

In dette ipotesi, pertanto, l’applicabilità di tale disposizione esclude in radice la possibile applicazione delle sanzioni per lavoro “nero” e delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

Si ritengono, poi, inapplicabili dette sanzioni anche nelle ipotesi in cui il contratto di somministrazione sia nullo per assenza di forma scritta e nelle ipotesi in cui il distacco sia illecito e ad esso non segua l’iniziativa giudiziale del lavoratore.

In entrambi i casi, infatti, trattasi di fattispecie autonome del tutto distinte e peculiari, in quanto presuppongono che l’utilizzazione dei lavoratori sia avvenuta in forza di un accordo tra somministrante/distaccante e utilizzatore”.

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