Lilla Laperuta
Nella risoluzione n. 183387/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito al possesso dei requisiti morali richiesti ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, soffermandosi in particolare sulle condizioni necessarie per eliminare gli effetti ostativi all’avvio e allo svolgimento dell’attività. In riferimento a coloro i quali sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 71, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 59/2010), viene precisato che non è ammesso il decorso dei cinque anni della pena per eliminare gli effetti ostativi per l’esercizio dell’attività, ma risulta necessario ottenere il provvedimento di riabilitazione. La riabilitazione è concessa a seguito del decorso di almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (art. 179 c.p.).
Inoltre, sulla necessità del provvedimento di riabilitazione, ai fini della rimozione del divieto di esercizio dell’attività, il Ministero ha chiarito che lo stesso è obbligatorio solo quando lo stato di inabilità derivi dalla dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere. In tutte le altre ipotesi previste dalla legge, la situazione di inabilità viene, dunque, a cessare decorso il termine dei cinque anni dall’estinzione della pena oppure, con provvedimento di riabilitazione ottenuto prima del quinquennio ma decorsi almeno tre anni dal giorno di esecuzione della pena.