Solo la partecipazione alla gara legittima il suo ricorso: è competente il Tar sulle controversie relative agli obblighi imposti dal bando in merito alla presentazione di garanzie fideiussorie a carico dell’appaltatore (e non del semplice offerente).

Lazzini Sonia 30/11/06
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Due sono gli importanti principi che possiamo ricavare dalla lettura della sentenza numero 4210  del 5 ottobre 2005 emessa dal Tar Puglia, Prima Sezione di Bari:
  1. nelle fasi della procedura di appalto di un’opera pubblica antecedenti alla stipula del contratto l’Amministrazione agisce in veste di autorità e che, pertanto, le controversie riguardanti gli obblighi di varia natura nascenti a carico delle parti dal provvedimento di aggiudicazione definitiva (quali la prestazione di una garanzia fideiussoria) sono devolute alla giurisdizione amministrativa, in quanto trovano origine in un procedimento pubblicistico;
  2. l’aver presentato domanda di partecipazione alla gara d’appalto costituisce il fatto di legittimazione che radica in capo al ricorrente l’interesse ad impugnare gli atti di gara; >
  
a cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
BARI PRIMA SEZIONE 
 
nella Camera di Consiglio del 5 Ottobre 2005 
 
 
Visto il ricorso 1358/2005 proposto da:
**** SRL E **** DI **** E **** SNC 
COMUNE DI BITONTO  
e nei confronti di
 
FONDAZIONE OPERA SS MEDICI COSMA E *************  
e nei confronti di
 
**** COSTRUZIONI SOC.COOP.DI PRODUZ.E LAVORO  
 
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
 
del provvedimento di aggiudicazione della gara pubblica di appalto pubblicata dalla Fondazione Opera SS medici Cosma e ******* di *******, con scadenza per la presentazione delle offerte al 04/06/05, con il quale è stato aggiudicata la gara relativa i "lavori e forniture necessarie per la realizzazione di un centro per cure palliative -Hospice- comprendente un organismo edilizio sviluppato su 5 livelli, nonchè due ulteriori corpi di fabbrica da destinare a centrale gas medicali e a cabina di ricezione, per un importo complessivo di € 5.855.729,93 di cui € 193.506,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e dichiarato aggiudicatario la Soc. Coop. **** Costruzioni, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso il capitolato speciale e il bando di gara, e l’eventuale contratto e atto di affidamento e consegna lavori.   
 
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
 
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
FONDAZIONE OPERA SS MEDICI COSMA E ************* 
Udito il relatore Primo Ref. **************** e uditi altresì i difensori delle parti presenti, come da verbale;
 
Rilevato che nella medesima camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito, con sentenza in forma abbreviata, dandone comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa;
 
Considerato, quanto alla dedotta eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, che nelle fasi della procedura di appalto di un’opera pubblica antecedenti alla stipula del contratto l’Amministrazione agisce in veste di autorità e che, pertanto, le controversie riguardanti gli obblighi di varia natura nascenti a carico delle parti dal provvedimento di aggiudicazione definitiva (quali la prestazione di una garanzia fideiussoria) sono devolute alla giurisdizione amministrativa, in quanto trovano origine in un procedimento pubblicistico;
 
Considerato, quanto alla presunta irricevibilità del ricorso con riguardo alla clausola del bando e del capitolato speciale impositiva a carico dell’appaltatore (e non del semplice offerente) della prestazione di polizza fideiussoria per l’ipotesi in cui, a causa del ritardo nella consegna dei lavori, la stazione appaltante sia costretta a restituire i contributi concessi dall’Amministrazione comunale, che il requisito dell’attualità della lesione si concretizza solo nel momento dell’aggiudicazione, momento nel quale la suddetta clausola diventa operativa;
 
Considerato invece, quanto alla dedotta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse con riguardo alla mancata partecipazione alla gara dell’ATI ricorrente, che effettivamente costituisce ius receptum il principio secondo il quale l’aver presentato domanda di partecipazione alla gara d’appalto costituisce il fatto di legittimazione che radica in capo al ricorrente l’interesse ad impugnare gli atti di gara;
 
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;
 
Ritenuto che sussistano comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite;
 
Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. Prima, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto, come in epigrafe, da **** SRL E **** DI **** E **** SNC, lo dichiara inammissibile.
 
Spese compensate tra le parti costituite.
 
Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2005, con l’intervento dei signori magistrati:
 

Lazzini Sonia

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