Soggetti non residenti in Italia: chiarimenti sul trattamento fiscale corrisposto

Redazione 02/10/12
Scarica PDF Stampa

Biancamaria Consales

Con risoluzione n. 89/E del 25 settembre 2012, l’Agenzia delle entrate ha fornito delucidazioni in merito al trattamento fiscale degli interessi corrisposti a soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, rispondendo ad un quesito rivoltole da una società.

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha innanzitutto rilevare che i soggetti non residenti in Italia sono assoggettati alle imposte sui redditi limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato sulla base del principio di territorialità. Infatti, ai sensi dell’articolo 153 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il D.P.R. 917/1986 (TUIR), il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Nel presupposto che gli interessi corrisposti a fronte di finanziamenti sono qualificabili come redditi di capitale a norma dell’articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR, è necessario quindi fare riferimento a quanto disposto, con riferimento ai percettori non residenti, dall’articolo 23, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico. Quest’ultima disposizione considera prodotti in Italia i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.

In sostanza, attraverso questa previsione, la “fonte italiana” di produzione del reddito determina l’imponibilità del provento in capo al soggetto non residente. In linea generale, tutti i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento