Società tra professionisti, spunti interpretativi nella circolare del CNDCEC

Redazione 26/09/13
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Lilla Laperuta

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella circolare n. 34 del 19 settembre ha proposto alcuni spunti interpretativi sul regime fiscale e previdenziale applicabile alle società tra professionisti (STP), considerato che la normativa risultante dalla Legge 183/2011 (art. 10, commi da 3 a 11) e dal relativo regolamento di attuazione ne regola esclusivamente i profili civilistici ma non quelli fiscali e previdenziali, evidenziando notevoli lacune normative in materia.

Ad avviso del Consiglio la tesi che individua nella STP, anziché nei soci professionisti, il soggetto obbligato alla contribuzione sembra la tesi preferibile.

Questo per le seguenti regioni:

a) le STP, essendo soggette all’obbligo d’iscrizione in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti, devono ritenersi anch’esse sottoposte alla contribuzione integrativa previste dalle Casse di previdenza delle singole categorie professionali;

b) le disposizioni previste in materia dalla generalità delle Casse di previdenza stabiliscono che la maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo sia dovuta su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA;

c) la necessità di applicare il contributo integrativo all’intero fatturato della STP presuppone, infatti, l’irrilevanza dell’eventuale presenza di soci non professionisti ai fini della determinazione dell’esatto ammontare dell’onere contributivo gravante sull’attività posta in essere dalla STP.

Di qui la conclusione che, se dunque l’obbligo di contribuzione viene a costituirsi in ragione del valore dell’attività professionale unitariamente prestata dalla STP, è pur lecito ritenere la società il soggetto su cui direttamente incombe il predetto obbligo.

Redazione

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