Società e donazione

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La Suprema Corte di Cassazione, nel corso del settembre 2015, ha emesso una rilevante pronuncia il cui principale elemento distintivo può identificarsi nella determinazione in merito alla capacità di donare delle società.

La Cassazione, infatti, dirimendo molteplici orientamenti contrastanti, ha ritenuto che le società abbiano capacità di donare in quanto: «non hanno una capacità speciale limitata al compimento di quegli atti strumentali rispetto all’oggetto sociale, ma una capacità generale, di essere parte di qualsiasi atto o rapporto giuridico, anche non rientrante nell’oggetto sociale, tranne quelli che presuppongono l’esistenza di una persona fisica e l’oggetto sociale non è altro che un limite ai poteri degli organi societari» (Cassazione n. 18449 del 21 settembre 2015).

I giudici di legittimità hanno dunque rigettato il ricorso proposto basato sull’assunto per cui: la donazione posta in essere da una società è da considerarsi nulla per contrarietà con l’oggetto sociale in quanto si prospetta una radicale incompatibilità tra la causa del contratto di donazione coincidente con lo spirito di liberalità, considerato causa della donazione, e quella del negozio societario, la quale consiste, ex art. 2247 c.c., nell’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

La Cassazione, al contrario, ha ritenuto che sussistano diversi convincenti argomenti che portino a ritenere diversamente e, segnatamente:

– la considerazione che la capacità giuridica non ammetterebbe graduazioni, nel senso che la stessa o sussiste per intero o non sussiste,

– le difficoltà che sorgerebbero nel determinare i limiti della capacità funzionale, dato che anche atti apparentemente estranei allo scopo sociale potrebbero essere strumentalmente utili al raggiungimento dello stesso,

– la mancanza di qualsiasi espressa limitazione nelle norme che attribuiscono la capacità giuridica (nella specie art. 2331 c.c.),

– l’esistenza della disciplina normativa dell’art. 2384 bis c.c., applicabile ratione temporis. Sul punto, è opportuno sottolineare che l’art. 2384 bis c.c., a mente del quale, «l’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede», non è stato riproposto dalla modifica del Titolo V del codice civile ad opera della riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).

Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che la possibilità per le società di porre in essere atti di liberalità trovi riscontro in considerazioni già note ai giudici di legittimità i quali già avevano ritenuto che: «non avendo la legge stabilito delle specifiche limitazioni, le società hanno capacità giuridica e capacità di agire generale, talché la determinazione dell’oggetto sociale nell’atto costitutivo non comporta alcuna limitazione alla capacità delle società stesse; queste, pertanto, rimangono capaci anche se trascendono e perfino se tradiscono il loro scopo» (Cassazione n. 2224 del 1968).

Tale arresto, peraltro, non parrebbe essere stato nemmeno smentito dalla giurisprudenza successiva che, nelle diversificate applicazioni, soprattutto in riferimento agli artt. 2384 e 2384 bis c.c., ha dato per presupposto la generale capacità giuridica e di agire delle società, anche rispetto ad atti a titolo gratuito o con spirito di liberalità, salva la tutela dei terzi, e dei creditori, alle condizioni stabilite, e salva la responsabilità degli amministratori (Cassazione n. 12325 del 1998 e Cassazione n. 2001 del 1996).

L’oggetto sociale, in definitiva, non parrebbe doversi ritenere un limite alla capacità giuridica delle società ma parrebbe costituire, piuttosto, ed in via esclusiva, un limite alla capacità degli organi societari, il quale, se travalicato, potrebbe portare ad una responsabilità degli stessi.

Alla luce di quanto sopra, pare dunque potersi affermare che l’arresto della giurisprudenza di legittimità richiamato costituisca, in ogni caso, un importante punto di riferimento nella delicata materia in esame oggetto, nel tempo, di pareri anche radicalmente contrastanti. 

Botti Alessandro

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