La vicenda che nell’ultima settimana ha travolto sul social TikTok la creator ventenne Camilla De Pandis è un caso esemplare — non tanto per la condotta in sé (una leggerezza adolescenziale ripresa in un vlog), quanto per la reazione sistemica del pubblico, dei media e della macchina algoritmica che alimenta la visibilità.
È proprio questa dimensione sistemica che merita una riflessione giuridica, più che morale o sociologica, perché tocca i nodi centrali del diritto dell’informazione contemporaneo: responsabilità, proporzionalità, costruzione dell’identità digitale, dinamiche del danno reputazionale, rapporto tra espressione e violenza verbale, ruolo delle piattaforme.
Il punto di partenza è semplice:
una ventenne ha fatto una ragazzata. Internet ha costruito un rogo.
In mezzo c’è tutto ciò che interessa a noi giuristi. Per approfondire su questi temi abbiamo pubblicato il volume Influencer e intelligenza artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
- 1. Il fatto: una condotta banale, un’esposizione abnorme
- 2. Proporzionalità: un valore giuridico prima che etico
- 3. La responsabilità dei creator? Sì, ma è un concetto più complesso di quanto sembri
- 4. L’hate speech come reato (e come sintomo)
- 5. Il diritto alla tranquillità digitale: un concetto che sta emergendo
- 6. I creator non hanno potere: lo ricevono. E il pubblico non è innocente
- 7. Il vero consiglio giuridico alla protagonista
- 8. Conclusione: la responsabilità come ecosistema, non come colpa individuale
1. Il fatto: una condotta banale, un’esposizione abnorme
Il comportamento contestato alla creator è noto, persino testate nazionali si sono scomodate a parlarne: durante un viaggio negli Stati Uniti, la ventenne “influencer” in un parco divertimenti di Orlando ha chiesto e ottenuto un pass salta coda senza pagarlo, sostenendo di avere male a un braccio e di avere una amica che soffriva la folla. È bene precisare che i pass salta coda sono a disposizione di chiunque, a pagamento, oppure gratuitamente in funzione di “disability pass” per i diversamente abili. Non paga della prodezza, la ragazza e i suoi amici se ne sono vantati in streaming su un vlog andato (ovviamente) virale su YouTube.
Sul piano empirico, è un caso di condotta inopportuna, certo, ma né complessa né tecnicamente sofisticata: parliamo di ciò che il diritto penale qualificherebbe, nel migliore dei casi, come condotta priva di offensività sostanziale.
Il nodo giuridicamente rilevante non è ciò che ha fatto, ma il fatto che lo abbia documentato, e soprattutto la reazione che la documentazione ha generato.
In altre parole, siamo davanti all’ennesimo episodio in cui l’oggetto di analisi non è la violazione comportamentale, bensì la dinamica di amplificazione che la piattaforma produce. Per approfondire su questi temi abbiamo pubblicato il volume Influencer e intelligenza artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
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2. Proporzionalità: un valore giuridico prima che etico
Chi segue i casi di hate speech lo sa bene: la sproporzione è il marchio distintivo della violenza online.
Il diritto — costituzionale prima ancora che penale — si fonda su un principio cardine: alle azioni devono corrispondere reazioni proporzionate.
La vicenda De Pandis mette in scena l’esatto contrario:
- condotta minima,
- esposizione massima,
- reazione incontrollata.
Il punto, da giurista, è capire perché.
La risposta non risiede nella morale pubblica, bensì nella struttura performativa degli algoritmi: la polarizzazione genera engagement, l’engagement genera visibilità, la visibilità genera ulteriore violenza.
Da qui discende il vero problema: il sistema non è neutrale. L’indignazione non è spontanea: è premiata, distribuita, scalata, monetizzata.
3. La responsabilità dei creator? Sì, ma è un concetto più complesso di quanto sembri
Si ripete spesso: “gli influencer devono essere responsabili perché li seguono in molti”.
Affermazione condivisibile nella forma, vaga nella sostanza. Sul piano strettamente giuridico, la responsabilità dei creator non è diversa da quella di qualunque altro soggetto che pubblichi contenuti: egli o ella risponde delle proprie condotte quando queste ultime violano norme, diritti o interessi altrui.
Ma c’è un equivoco da sciogliere: non esiste una responsabilità specifica derivante dal numero dei follower.
La legge non funziona per gradienti di notorietà.
Esiste, semmai:
- una responsabilità contrattuale verso i brand,
- una responsabilità civile verso i soggetti lesi,
- una responsabilità penale in caso di reati,
- una responsabilità reputazionale — questa sì scalata dal pubblico e dagli algoritmi.
Il punto centrale è un altro: il potere dei creator non è un potere propriamente loro. È un potere che concediamo noi.
La dimensione follower-based è un costrutto sociale, non giuridico. Lo stesso ecosistema che glorifica i fit check e i tutorial di make-up è quello che poi pretende maturità etica, profondità interiore, consapevolezza politica e prudenza comunicativa da soggetti di vent’anni.
Si crea così una tensione: chiediamo sofisticazione a chi premiamo per la semplicità.
È un paradosso strutturale, non individuale.
4. L’hate speech come reato (e come sintomo)
Ciò che invece interessa davvero il diritto è ciò che il pubblico ha fatto a seguito del video: insulti, auguri di morte, auguri di avere figli disabili.
Condotte che esulano totalmente dalla critica legittima e che ricadono nel perimetro della violenza verbale penalmente rilevante, come:
- minaccia (art. 612 c.p.),
- diffamazione aggravata (art. 595 c.p.),
- hate speech (direttive UE e giurisprudenza CEDU),
- harassment continuato (profili civilistici).
La sproporzione tra condotta originaria e punizione sociale è giuridicamente rilevante. L’ordinamento non accetta, e non ha mai accettato, il principio del linciaggio, perché sennò l’ordinamento stesso non servirebbe più a niente e tanto varrebbe ripristinare la legge del caro vecchio far west.
La reazione collettiva non si giustifica come “opinione”: diventa violenza. E qui emerge la questione più importante: nel 2025 la violenza non è solo un fatto individuale, ma architetturale.
Le piattaforme la rendono scalabile, replicabile, remunerativa. Se l’atto offensivo è un innesco, l’algoritmo è il carburante.
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5. Il diritto alla tranquillità digitale: un concetto che sta emergendo
La vicenda De Pandis permette di riflettere su un concetto che sta emergendo in dottrina e che presto potrebbe assumere forma normativa: il diritto alla tranquillità digitale, nato come diritto all’oblio.
Non è un diritto “psicologico”, ma un diritto che nasce dall’applicazione analogica e sistemica di:
- art. 2 Cost. (tutela della persona),
- art. 8 CEDU (vita privata),
- diritto all’onore e alla reputazione,
- tutela dai trattamenti lesivi di dati personali,
- norme su hate speech e violenza online,
- il GDPR (sì, sempre lui).
La domanda giuridica è: quanto può essere tollerata — o considerata fisiologica — la violenza pubblica verso una persona che non ha commesso alcuna offesa grave contro un interesse collettivo?
La risposta non è ancora normata, ma è chiaramente: molto meno di quanto oggi accettiamo.
6. I creator non hanno potere: lo ricevono. E il pubblico non è innocente
Qui arriviamo al nodo concettuale più interessante. L’opinione pubblica invoca responsabilità dai creator come se fossero autorità morali.
Ma la verità è che:
- sono seguiti perché piacciono,
- piacciono perché intrattengono,
- intrattengono perché il pubblico vuole intrattenimento,
- e l’intrattenimento, spesso, è banale.
Pretendere poi da quella stessa persona un comportamento misurato, adulto, ponderato e “responsabile” è un paradosso giuridico e antropologico.
Il linguaggio con cui vengono giudicati i creator è mutuato dal diritto — “devono rendere conto”, “devono rispondere”, “devono capire il ruolo che hanno”, ecc. — ma applicato senza i criteri che il diritto impone: contesto, dolo, colpa, proporzione, offensività.
La responsabilità oggettiva non esiste nel diritto penale. Su internet sì.
E questo è un problema.
7. Il vero consiglio giuridico alla protagonista
In un ecosistema in cui la sproporzione è la regola, il miglior consiglio che si possa dare a una ventenne che vive (e monetizza) la propria presenza online è sorprendentemente semplice:
Privacy first. Sempre.
Non perché “sia illegale” documentare la propria vita, ma perché il principio di minimizzazione non è solo un cardine del GDPR: è un meccanismo di autodifesa.
La vita reale tollera le ragazzate. Internet no.
E ciò che non si filma non può essere monetizzato, certo, ma non può nemmeno essere usato come benzina per un incendio reputazionale.
Nell’ecosistema digitale contemporaneo, la privacy non è un tema solo tecnico. È una forma di prudenza, presidio di sopravvivenza, limite alla violenza dell’attenzione.
8. Conclusione: la responsabilità come ecosistema, non come colpa individuale
Il caso De Pandis non è un caso di diritto penale, né un caso di diritto amministrativo, né un caso di diritto civile particolarmente complesso.
È, piuttosto, un caso di ecosistema dell’attenzione.
Il diritto — oggi — deve smettere di guardare al singolo creator come a un soggetto dotato di potere autonomo e iniziare a considerare il quadro strutturale:
- algoritmi che premiano la polarizzazione,
- pubblico che amplifica la violenza,
- piattaforme che monetizzano l’indignazione,
- individui che diventano bersagli senza proporzione,
- identità digitali esposte ben oltre ciò che l’ordinamento considera accettabile.
La vicenda di una ventenne che ha fatto una sciocchezza, e che si è ritrovata sommersa da migliaia di messaggi d’odio, non è un caso di morale pubblica.
È un caso di fragilità giuridica. La fragilità di un sistema che permette a una ragazzata di diventare un caso nazionale, e a una folla digitale di trasformarsi in un tribunale incoerente, rumoroso e dannoso.
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