Social network, linciaggio digitale e responsabilità (vera)

Un caso social evidenzia dinamiche sistemiche di responsabilità, reputazione online e ruolo delle piattaforme nel diritto dell’informazione.

Lorena Papini 28/11/25
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La vicenda che nell’ultima settimana ha travolto sul social TikTok la creator ventenne Camilla De Pandis è un caso esemplare — non tanto per la condotta in sé (una leggerezza adolescenziale ripresa in un vlog), quanto per la reazione sistemica del pubblico, dei media e della macchina algoritmica che alimenta la visibilità.
È proprio questa dimensione sistemica che merita una riflessione giuridica, più che morale o sociologica, perché tocca i nodi centrali del diritto dell’informazione contemporaneo: responsabilità, proporzionalità, costruzione dell’identità digitale, dinamiche del danno reputazionale, rapporto tra espressione e violenza verbale, ruolo delle piattaforme.
Il punto di partenza è semplice:
una ventenne ha fatto una ragazzata. Internet ha costruito un rogo.
In mezzo c’è tutto ciò che interessa a noi giuristi.
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Indice

1. Il fatto: una condotta banale, un’esposizione abnorme


Il comportamento contestato alla creator è noto, persino testate nazionali si sono scomodate a parlarne: durante un viaggio negli Stati Uniti, la ventenne “influencer” in un parco divertimenti di Orlando ha chiesto e ottenuto un pass salta coda senza pagarlo, sostenendo di avere male a un braccio e di avere una amica che soffriva la folla. È bene precisare che i pass salta coda sono a disposizione di chiunque, a pagamento, oppure gratuitamente in funzione di “disability pass” per i diversamente abili. Non paga della prodezza, la ragazza e i suoi amici se ne sono vantati in streaming su un vlog andato (ovviamente) virale su YouTube.
Sul piano empirico, è un caso di condotta inopportuna, certo, ma né complessa né tecnicamente sofisticata: parliamo di ciò che il diritto penale qualificherebbe, nel migliore dei casi, come condotta priva di offensività sostanziale.
Il nodo giuridicamente rilevante non è ciò che ha fatto, ma il fatto che lo abbia documentato, e soprattutto la reazione che la documentazione ha generato.
In altre parole, siamo davanti all’ennesimo episodio in cui l’oggetto di analisi non è la violazione comportamentale, bensì la dinamica di amplificazione che la piattaforma produce. Per approfondire su questi temi abbiamo pubblicato il volume Influencer e intelligenza artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

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2. Proporzionalità: un valore giuridico prima che etico


Chi segue i casi di hate speech lo sa bene: la sproporzione è il marchio distintivo della violenza online.
Il diritto — costituzionale prima ancora che penale — si fonda su un principio cardine: alle azioni devono corrispondere reazioni proporzionate.
 
La vicenda De Pandis mette in scena l’esatto contrario:

  • condotta minima,
  • esposizione massima,
  • reazione incontrollata.

Il punto, da giurista, è capire perché.
La risposta non risiede nella morale pubblica, bensì nella struttura performativa degli algoritmi: la polarizzazione genera engagement, l’engagement genera visibilità, la visibilità genera ulteriore violenza.
Da qui discende il vero problema: il sistema non è neutrale. L’indignazione non è spontanea: è premiata, distribuita, scalata, monetizzata.

3. La responsabilità dei creator? Sì, ma è un concetto più complesso di quanto sembri


Si ripete spesso: “gli influencer devono essere responsabili perché li seguono in molti”.
Affermazione condivisibile nella forma, vaga nella sostanza. Sul piano strettamente giuridico, la responsabilità dei creator non è diversa da quella di qualunque altro soggetto che pubblichi contenuti: egli o ella risponde delle proprie condotte quando queste ultime violano norme, diritti o interessi altrui.
Ma c’è un equivoco da sciogliere: non esiste una responsabilità specifica derivante dal numero dei follower.
La legge non funziona per gradienti di notorietà.
Esiste, semmai:

  • una responsabilità contrattuale verso i brand,
  • una responsabilità civile verso i soggetti lesi,
  • una responsabilità penale in caso di reati,
  • una responsabilità reputazionale — questa sì scalata dal pubblico e dagli algoritmi.

Il punto centrale è un altro: il potere dei creator non è un potere propriamente loro. È un potere che concediamo noi.
La dimensione follower-based è un costrutto sociale, non giuridico. Lo stesso ecosistema che glorifica i fit check e i tutorial di make-up è quello che poi pretende maturità etica, profondità interiore, consapevolezza politica e prudenza comunicativa da soggetti di vent’anni.
Si crea così una tensione: chiediamo sofisticazione a chi premiamo per la semplicità.
È un paradosso strutturale, non individuale.

4. L’hate speech come reato (e come sintomo)


Ciò che invece interessa davvero il diritto è ciò che il pubblico ha fatto a seguito del video: insulti, auguri di morte, auguri di avere figli disabili.
Condotte che esulano totalmente dalla critica legittima e che ricadono nel perimetro della violenza verbale penalmente rilevante, come:

  • minaccia (art. 612 c.p.),
  • diffamazione aggravata (art. 595 c.p.),
  • hate speech (direttive UE e giurisprudenza CEDU),
  • harassment continuato (profili civilistici).

La sproporzione tra condotta originaria e punizione sociale è giuridicamente rilevante. L’ordinamento non accetta, e non ha mai accettato, il principio del linciaggio, perché sennò l’ordinamento stesso non servirebbe più a niente e tanto varrebbe ripristinare la legge del caro vecchio far west.
La reazione collettiva non si giustifica come “opinione”: diventa violenza. E qui emerge la questione più importante: nel 2025 la violenza non è solo un fatto individuale, ma architetturale.
Le piattaforme la rendono scalabile, replicabile, remunerativa. Se l’atto offensivo è un innesco, l’algoritmo è il carburante.

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5. Il diritto alla tranquillità digitale: un concetto che sta emergendo


La vicenda De Pandis permette di riflettere su un concetto che sta emergendo in dottrina e che presto potrebbe assumere forma normativa: il diritto alla tranquillità digitale, nato come diritto all’oblio.
Non è un diritto “psicologico”, ma un diritto che nasce dall’applicazione analogica e sistemica di:

  • art. 2 Cost. (tutela della persona),
  • art. 8 CEDU (vita privata),
  • diritto all’onore e alla reputazione,
  • tutela dai trattamenti lesivi di dati personali,
  • norme su hate speech e violenza online,
  • il GDPR (sì, sempre lui).

La domanda giuridica è: quanto può essere tollerata — o considerata fisiologica — la violenza pubblica verso una persona che non ha commesso alcuna offesa grave contro un interesse collettivo?
La risposta non è ancora normata, ma è chiaramente: molto meno di quanto oggi accettiamo.

6. I creator non hanno potere: lo ricevono. E il pubblico non è innocente


Qui arriviamo al nodo concettuale più interessante. L’opinione pubblica invoca responsabilità dai creator come se fossero autorità morali.
Ma la verità è che:

  • sono seguiti perché piacciono,
  • piacciono perché intrattengono,
  • intrattengono perché il pubblico vuole intrattenimento,
  • e l’intrattenimento, spesso, è banale.

Pretendere poi da quella stessa persona un comportamento misurato, adulto, ponderato e “responsabile” è un paradosso giuridico e antropologico.
Il linguaggio con cui vengono giudicati i creator è mutuato dal diritto — “devono rendere conto”, “devono rispondere”, “devono capire il ruolo che hanno”, ecc. — ma applicato senza i criteri che il diritto impone: contesto, dolo, colpa, proporzione, offensività.
La responsabilità oggettiva non esiste nel diritto penale. Su internet sì.
E questo è un problema.

7. Il vero consiglio giuridico alla protagonista


In un ecosistema in cui la sproporzione è la regola, il miglior consiglio che si possa dare a una ventenne che vive (e monetizza) la propria presenza online è sorprendentemente semplice:
Privacy first. Sempre.
Non perché “sia illegale” documentare la propria vita, ma perché il principio di minimizzazione non è solo un cardine del GDPR: è un meccanismo di autodifesa.
La vita reale tollera le ragazzate. Internet no.
E ciò che non si filma non può essere monetizzato, certo, ma non può nemmeno essere usato come benzina per un incendio reputazionale.
Nell’ecosistema digitale contemporaneo, la privacy non è un tema solo tecnico. È una forma di prudenza, presidio di sopravvivenza, limite alla violenza dell’attenzione.

8. Conclusione: la responsabilità come ecosistema, non come colpa individuale


Il caso De Pandis non è un caso di diritto penale, né un caso di diritto amministrativo, né un caso di diritto civile particolarmente complesso.
È, piuttosto, un caso di ecosistema dell’attenzione.
Il diritto — oggi — deve smettere di guardare al singolo creator come a un soggetto dotato di potere autonomo e iniziare a considerare il quadro strutturale:

  • algoritmi che premiano la polarizzazione,
  • pubblico che amplifica la violenza,
  • piattaforme che monetizzano l’indignazione,
  • individui che diventano bersagli senza proporzione,
  • identità digitali esposte ben oltre ciò che l’ordinamento considera accettabile.

La vicenda di una ventenne che ha fatto una sciocchezza, e che si è ritrovata sommersa da migliaia di messaggi d’odio, non è un caso di morale pubblica.
È un caso di fragilità giuridica. La fragilità di un sistema che permette a una ragazzata di diventare un caso nazionale, e a una folla digitale di trasformarsi in un tribunale incoerente, rumoroso e dannoso.

Lorena Papini

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