Sindaco e dirigente in un’amministrazione centrale: conflitto di interessi?

Compatibilità tra un incarico dirigenziale statale e la contemporanea titolarità della carica di Sindaco di un Comune con meno di 15.000 abitanti.

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione si è espressa sulla compatibilità tra l’attribuzione di un incarico dirigenziale statale e la contemporanea titolarità della carica di Sindaco di un Comune con meno di 15.000 abitanti, evidenziando la necessità di un’attenta valutazione del rischio di conflitto di interessi e delle relative misure di prevenzione. Per approfondire, puoi consultare la nostra Guida normativa per l’Amministrazione Locale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

Indice

1. La pronuncia dell’Anac


L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si è pronunciata su una richiesta di parere formulata dalla Ragioneria Generale dello Stato in merito all’attribuzione di un incarico dirigenziale di livello generale presso un’Amministrazione statale, ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La questione esaminata riguarda, in particolare, la compatibilità di tale incarico con la contemporanea titolarità della carica di Sindaco di un Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, con riferimento alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi pubblici previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
L’analisi condotta dall’ANAC si è concentrata sull’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi derivanti dal cumulo delle due funzioni, con particolare riguardo all’impatto che tale situazione potrebbe avere sull’imparzialità e sul buon andamento dell’azione amministrativa, principi cardine sanciti dall’art. 97 della Costituzione. L’Autorità ha pertanto individuato i criteri di valutazione da applicare, nonché le possibili misure di prevenzione idonee a mitigare il rischio di interferenze tra l’attività di governo locale e l’esercizio di funzioni dirigenziali a livello statale. Per approfondire, puoi consultare la nostra Guida normativa per l’Amministrazione Locale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

2. Compatibilità tra incarico dirigenziale statale e carica di Sindaco: parere dell’ANAC e profili di conflitto di interessi


L’Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata in risposta ad una richiesta di parere riguardante l’attribuzione di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L’assunzione di un incarico dirigenziale di livello generale presso un’Amministrazione statale da parte di un soggetto che rivesta contestualmente la carica di Sindaco di un Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non risulta in contrasto con le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Tuttavia, si rende necessaria un’attenta valutazione circa la compatibilità dell’esercizio simultaneo delle suddette funzioni, al fine di verificare se il cumulo della carica di Sindaco con un ruolo dirigenziale, comportante poteri decisionali all’interno di un’Amministrazione centrale, possa configurare una situazione di conflitto di interessi.
Tale principio è stato espresso in un parere adottato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 22 gennaio 2025, nell’ambito dell’esercizio delle proprie competenze, a seguito di una richiesta di parere formulata dalla Ragioneria Generale dello Stato. La questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità concerneva l’attribuzione di un incarico dirigenziale di livello generale a un soggetto già titolare della carica di Sindaco di un Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, situato in una delle principali regioni del Mezzogiorno.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilevato che anche nel caso in cui il conferimento di una carica pubblica appaia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 è possibile che il cumulo di incarichi possa dar luogo a un conflitto di interessi. Tale condizione si realizza nel caso in cui l’interesse pubblico sia (o possa essere) deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un’accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo “a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale”. In tal senso, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni descritte dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013 (fattispecie di conflitto “tipizzate”) ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee (fattispecie di conflitto “non tipizzate”). La principale misura di prevenzione del conflitto d’interessi, anche potenziale, è rappresentata dall’obbligo di segnalazione da parte dell’interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all’atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato
Il parere adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione chiarisce che, in circostanze di tal genere, compete all’Amministrazione interessata al conferimento dell’incarico procedere alla verifica dell’eventuale sussistenza di situazioni suscettibili di determinare un conflitto di interessi, nonché individuare le misure di prevenzione ritenute più adeguate.
Nel caso di specie, l’atto dell’ANAC evidenzia, in particolare, la necessità di porre particolare attenzione all’attività di controllo esercitata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato sui bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ai quali abbia aderito il Comune il cui Sindaco risulti destinatario dell’incarico dirigenziale. In tale prospettiva, il parere conclude che le misure dell’astensione e del trasferimento delle competenze a una diversa Ragioneria Territoriale dello Stato possano costituire strumenti idonei a prevenire il rischio di compromissione dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in conformità ai principi di cui all’art. 97 della Costituzione.
In tali fattispecie, si evidenzia altresì la necessità di un costante monitoraggio dello stato di attuazione delle misure programmate, al fine di garantire la loro effettiva applicazione e l’adeguata tutela della trasparenza e della legalità dell’azione amministrativa.
Resta fermo l’obbligo di una preliminare verifica in relazione a quanto disposto dall’art. 60, comma 1, punto. 1), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), che prevede l’ineleggibilità alla carica di sindaco per “i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori”. L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha comunque precisato al riguardo che la verifica in ordine all’accertamento delle cause di incompatibilità o delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori locali, nell’esercizio delle proprie funzioni, previste nel Testo Unico degli Enti Locali di cui al d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) spetta al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, in quanto competente ad esprimere pareri sull’argomento.

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3. Conclusioni


Alla luce delle considerazioni esposte, il parere dell’ANAC ha confermato che, sebbene il conferimento dell’incarico dirigenziale non risulti di per sé in contrasto con la disciplina vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità, è comunque necessaria una verifica approfondita da parte dell’Amministrazione interessata al fine di accertare l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi. In particolare, l’Autorità ha evidenziato la necessità di valutare con attenzione le competenze esercitate dal dirigente in relazione ai procedimenti amministrativi che possano direttamente o indirettamente coinvolgere il Comune di cui è Sindaco.
A tal fine, il parere suggerisce l’adozione di misure preventive, quali l’astensione dalle decisioni potenzialmente confliggenti e, ove necessario, il trasferimento delle competenze ad altra articolazione amministrativa, in conformità ai principi di trasparenza e imparzialità dell’azione pubblica. Inoltre, è stata ribadita l’importanza di un monitoraggio costante sull’attuazione delle misure adottate, al fine di garantirne l’efficacia e prevenire situazioni suscettibili di compromettere il corretto esercizio delle funzioni pubbliche.
Infine, è stato precisato che l’accertamento di eventuali cause di incompatibilità o ineleggibilità del Sindaco, ai sensi dell’art. 60 del Testo Unico degli Enti Locali, rientra nella competenza del Ministero dell’Interno, e in particolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, quale organo deputato a esprimere pareri in materia.

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Armando Pellegrino

Elevata Professionalità (quarta area EP). Dipendente pubblico dal 01/06/2017, attualmente si occupa prevalentemente di appalti pubblici – anche in qualità di RUP – e di contabilità. Laureato, con lode, in (1) Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, (2) Economia Aziendale …Continua a leggere

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