Sicurezza sul lavoro: infortunio mortale e responsabilità del consiglio di amministrazione della società (Cass. pen. n. 21628/2013)

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Massima

La responsabilità penale del datore di lavoro non può essere esclusa per il semplice fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione.

Ciò in quanto si tratta di un soggetto che non è titolare di posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Tale soggetto agisce, infatti, come semplice ausiliario del datore di lavoro che rimane, sempre e comunque, direttamente obbligato all’assunzione delle necessarie iniziative atte alla neutralizzazione delle situazioni di rischio. 

 

1.  Premessa

Nella decisione in commento del 20 maggio 2013, n. 21628, i giudici della sezione IV penale della Cassazione hanno precisato che, in materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità, in caso di infortunio, è di tutto il consiglio di amministrazione; ciò a meno che, con delibera, la posizione di garanzia non venga affidata ad un singolo consigliere.

La Cassazione, a proposito della determinazione del perimetro della responsabilità in un’impresa gestita da una società di capitali, avverte che l’orientamento ormai consolidato è quello dell’assegnazione degli obblighi in materia di infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro in capo, indistintamente, a tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

In linea generale, infatti, il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può da solo essere considerato rappresentante della società; la rappresentanza appartiene invece all’intero consiglio di amministrazione (1).

Con un’eccezione però: l’approvazione da parte del cda di una delega conferita a un singolo consigliere o amministratore delegato che trasferisce l’obbligo di adottare le necessarie misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro applicazione dallo stesso cda al delegato.

In capo al consiglio di amministrazione, a questo punto, rimane un generico dovere di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.

 

2. La fattispecie

Il fatto preso in considerazione nella decisione che si commenta concerneva un prestatore di lavoro, sepolto da un carico, mentre si trovava al lavoro, quale dipendente di una Società di grandi dimensioni, in un primario porto italiano.

La Corte di Appello riteneva responsabile di omicidio colposo la persona (legale rappresentante) delegata in materia di sicurezza e datrice di lavoro del dipendente morto.

Le violazioni colpose che le sono addebitate riguardano:

–         l’omessa valutazione di tutti i rischi per la salute dei lavoratori nella scelta delle attrezzature da lavoro e nella sistemazione dei luoghi di lavoro;

–         a mancata adozione delle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, avendo consentito che le “unit” di cellulosa fossero sistemate, all’interno del terminal, in modo non idoneo a scongiurare il pericolo di rovinose cadute 

Nella fattispecie concreta con sentenza del tribunale i soggetti venivano dichiarati responsabili del reato di cui all’articolo 589 del codice penale, in qualità di datore di lavoro e presidenza del consiglio di amministrazione l’uno e in qualità di procuratore speciale della società, con delega sulle questioni concernenti la sicurezza sul lavoro, l’altro.

Si legge nella sentenza che “La Corte di Appello ha ritenuto responsabile la C., quale legale rappresentante della F., e datrice di lavoro del F. indipendentemente dal dato, posto in evidenza dall’imputata, che la stessa si occupasse principalmente di gestione delle risorse umane e che le funzioni dirigenziali attinenti la gestione del terminal venivano svolte dall’ufficio tecnico del gruppo C. avente sede a Savona, cui il F. si rivolgeva per tutte le problematiche riguardanti le mansioni svolte.

Quanto all’esistenza di un procura speciale rilasciata al F., pure invocata dall’imputata al fine dell’esonero della responsabilità penale per l’incidente occorso al F., questa, ad avviso della corte territoriale, non presenta i caratteri della “delega di funzioni” di cui all’art. 16 d.lvo 81/2008, necessari per il trasferimento degli obblighi in materia antinfortunistica dal datore di lavoro al delegato.

Ha proposto ricorso per Cassazione la C., per il tramite del difensore”.

Si deducevano tre motivi, ovvero:

–         Mancanza e illogicità della motivazione con riguardo agli art. 40 e 589 c.p.;

–         Mancanza e illogicità della motivazione ed erronea interpretazione della legge con riguardo art. 40,4 3, 589 c.p.;

–         Mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il condannato si rivolge alla Cassazione, dove si difende sostenendo di:

–         essere stato nominato alla presidenza del C.d.A., unicamente, quale rappresentante della famiglia proprietaria, occupandosi, in concreto, unicamente della “Funzione risorse umane”;

–         non avere la direzione tecnica del terminal.

 

3. Conclusioni

La Cassazione ha ritenuto fondato il sopra citato terzo motivo concernente l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.

Si legge nella motivazione che “I giudici gravati hanno omesso di considerare gli elementi soggettivi ed oggettivi offerti dall’imputata, con specifico motivo di appello, a sostegno del riconoscimento delle generiche, limitandosi a disattendere la relativa richiesta sulla base del solo rilievo della insufficienza dello stato di incensuratezza della stessa. A parere di questo Collegio tali elementi sono meritevoli di considerazione, attinendo ad aspetti, quali la partecipazione della ricorrente al consiglio di amministrazione della F. solo in quanto rappresentante della famiglia C., socia di maggioranza, che, se non incidenti nell’ individuazione dei profili di colpa della C., ravvisabili nella sua qualità di datrice di lavoro della vittima F.E.M., titolare di posizione di garanzia per gli obblighi di prevenzione delle misure antinfortunistiche, non sono privi di rilevanza ai fini della valutazione dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche”.

In assenza di motivazione sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Genova che dovrà procedere a nuova valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche alla luce dei suindicati rilievi.

Nella decisione in commento i giudici hanno precisato, ricordando precedenti sul tema (2) che “la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio”.

Dalla sentenza che si commenta si evince, quindi, che nel caso di società di capitali la responsabilità penale in caso di infortunio ricade su tutti i componenti del CDA e non solo sul presidente, che non può, da solo, rappresentare l’intera società.

Tale principio non sarà applicabile nel caso in cui vi sia una delega conferita ad un singolo consigliere o amministratore delegato; qui rimarrebbe in capo al CDA solamente un generico dovere di controllo sull’andamento della gestione e di intervento sostitutivo nella ipotesi di mancato esercizio della delega.

La Cassazione ha ritenuto che il principio di responsabilità solidale del consiglio di amministrazione valga anche nel caso in cui nello stabilimento sia presente un direttore tecnico che rivesta la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto, come già evidenziato, tale funzione non esime i rappresentanti della società dalla relativa responsabilità.

 

  

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

________ 

(1) Per approfondire cfr. http://www.innovatoripa.it/pointers/2013/05/3756/sicurezza-sul-lavoro-la-responsabilit%C3%A0-%C3%A8-del-cda

/2) Cass. pen., Sez. 4, 12 agosto 2010, dep. 26 agosto 2010, Rv. 247996.

Sentenza collegata

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