Sicurezza pubblica, divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO)

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Va sospeso il provvedimento della Questura che vieta per tre anni di accedere all’interno degli stadi e impianti sportivi del territorio nazione, per incontri di calcio agonistici, amichevoli o per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati, divieto esteso agli spazi antistanti e limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati al transito ed alla sosta di coloro che partecipano e assistono alle medesime competizioni, in considerazione del contenuto delle espressioni rivolte dal ricorrente nei riguardi delle Forze dell’ordine (Cass. Pen., Sez. I, 7534/ 2002 e 29581/2003), nonche’ del luogo nel quale e’ stata posta in essere la condotta su cui si fonda il provvedimento oggetto di impugnativa

Avv. ****************

 

N. 02830/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 05102/2010 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)


ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 5102 del 2010, proposto da:
**** Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. *************, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pomponio Leto, 2;

contro

il Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore,
la Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore,
rappresentati e difesi, ope legis, dall’Avvocatura generale dello Stato presso i ci uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento n.2010000 048 della Questura della Provincia di Roma, notificato in data 15 marzo 2010, con il quale è stato vietato al **************** **** “per tre anni di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazione ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati, divieto esteso agli spazi antistanti e limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrilli e a tutti quei luoghi interessati al transito ed alla sosta di coloro che partecipano e assistono alle medesime competizioni, per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento de quo.

In particolare, per lo Stadio Olimpico: Piazza Mancini, piazza del Foro Italico, piazzale di Ponte Milvio, piazza Maresciallo Giardino, piazze ********, piazzale della Farnesina, viale dei Gladiatori, viale delle Olimpiadi, largo *********** e per lo Stadio Flaminio: via *************, piazzale Ankara, viale Tiziano, posteggi auto stadi ********, Corso Francia altezza via *************, via De Coubertin e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti tutti gli atti della causa.

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma.

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’interno.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 il dott. ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la domanda cautelare appare sorretta da adeguato fumus boni iuris in considerazione sia del contenuto delle espressioni rivolte dal ricorrente nei riguardi delle Forze dell’ordine (Cass. Pen., Sez. I, n. 7534/ 2002 e n. 29581/2003), nonche’ del luogo nel quale e’ stata posta in essere la condotta su cui si fonda il provvedimento oggetto di impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, accoglie la domanda cautelare proposta

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

**************, Presidente

***************, Consigliere

************, ***********, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2010

IL SEGRETARIO

Matranga Alfredo

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