Sicurezza e legittima difesa: quando (e quanto) è legittimo reagire all’offesa?

Redazione 15/03/17
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In questi giorni già caldi sul Decreto Sicurezza Urbana, sull’onda del forte malcontento popolare in tema di ordine e incolumità dei cittadini da fenomeni di microcriminalità e abusivismo, si sono riaccesi gli animi attorno alla questione dei furti presso abitazioni o esercizi commerciali, soprattutto a seguito di quanto avvenuto a Lodi per opera di un ristoratore. A tal proposito, è bene chiarire la disciplina vigente in merito alla legittima difesa.

 

La legittima difesa: quando è legittima?

Per analizzare la disciplina vigente in tema di legittima difesa nei casi di furto presso abitazioni o attività commerciali, è necessario partire dall’esegesi dell’art. 52 del Codice Penale che recita quanto segue.

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità:

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

In primo luogo, è bene precisare che la legittima difesa è disciplinata nell’ambito delle cause di giustificazione di cui agli artt. 50 e ss. del Codice penale. La presenza di una causa di giustificazione, in particolare, farebbe venire meno l’antigiuridicità del fatto di reato, che non deve più per questo essere represso con una sanzione penale da parte dell’ordinamento.

 

I requisiti per evitare l’eccesso colposo: la proporzionalità

Oltre alla presenza del consenso, l’adempimento di un dovere e l’esercizio di un diritto, nonché lo stato di necessità, vi è la legittima difesa, che per costituire una causa di giustificazione deve presentare alcuni requisiti. In particolare, deve sussistere un diritto, proprio o altrui, da tutelare da un pericolo attuale, dal quale potrebbe scaturire un’offesa ingiusta. L’atto difensivo, però, per essere legittimo, deve prima di tutto configurarsi come necessario, nonché proporzionale a quello offensivo. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il concetto di proporzione deve essere contestualizzato nelle circostanze dei singoli casi di specie via via verificatisi, e tenendo comunque presente la situazione di pericolo in cui, il soggetto aggressore, si sia volontariamente procurato.

Qualora non sussistano tutti i requisiti appena menzionati, infatti, non solo non ricorrerà la scriminante, rectius causa di giustificazione, della legittima difesa, bensì il soggetto sarà incriminato per eccesso colposo nell’utilizzo delle cause stesse, ex art. 55 c.p.

 

Scenari di possibili emendamenti

Attualmente, la proposta di modifica in attesa di attuazione è costituita dall’emendamento proposto dal PD all’art. 59, che al quarto comma disciplina l’errore sulle cause di giustificazione. In base alla nuova proposta, si aggiungerebbe un nuovo comma, il quinto, che reciti: “Nei casi di cui all’articolo 52, secondo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa se l’errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto“. Il secondo comma cui si fa riferimento, fu aggiunto nel 2006 su proposta della Lega Nord, prevedendo che in caso di violazione di domicilio o di luogo di lavoro, qualora l’aggredito reagisca sparando o in altro modo per difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non c’è desistenza (fuga) e anzi c’è pericolo di aggressione, la reazione sia proporzionata.

Nella prassi, comunque, il vaglio della proporzionalità resta completamente rimesso al convincimento dei giudici.

Redazione

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