Come pagare gli stipendi anche al personale con contratto a tempo indeterminato?
Oggi che i bilanci delle ex Provincie più piccole (Enna, Caltanissetta, Siracusa ed Agrigento) non consentono più di assicurare il pagamento degli stipendi anche al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, si invoca laiuto della Regione e, soprattutto, dello Stato, reo di avere prelevato forzosamente un contributo annuale senza tenere conto dellesigenza costituzionale di garantire il buon andamento delle funzioni amministrative dalla legge assegnate allente intermedio.
Che cosa sfugge?
Ecco il punto che sembra sfuggire ai più. Il libero Consorzio comunale, così come concepito dallart. 15 dello Statuto siciliano, non è un ente territoriale di governo perché dotato dellautonomia amministrativa e finanziaria e non anche dellautonomia politica.
Il libero Consorzio comunale è un ente più vicino allautonomia funzionale che allautonomia politica, trattandosi di un ente strumentale dei Comuni chiamati dal legislatore ad esercitare necessariamente in modo associato le funzioni amministrative di area vasta. Sia quelle ereditate espressamente dalla legge n. 9/86 che quelle elencate nella novella riforma regionale.
Consorzio comunale: a cosa serve?
In sostanza il libero Consorzio comunale, al netto dellaggettivo libero – in realtà svuotato di reale significato – è uno strumento che appartiene ai Comuni consorziati e non solo ai fini della governance, ma anche ai fini delle connesse responsabilità finanziarie. Il modello consortile degli enti locali (sia quello per la gestione associata dei servizi pubblici locali consorzio azienda sia quello di funzioni consorzio di funzioni -, già noto al nostro ordinamento, ha le sue regole che non possono essere né dimenticate né calpestate.
Ciò significa, che in presenza di un problema di carattere finanziario del libero Consorzio comunale, prima di chiamare la Regione o lo Stato per impinguare gli asfittici bilanci, bisogna necessariamente rivolgersi ai propri soci e quindi ai Comuni, chiamati, loro malgrado, a governare anche questo ente, dopo essere stati costretti a gestire unitariamente le infernali autorità dambito (AA.TT.OO) con i risultati che tutti conosciamo. E questo anche perché il divieto di soccorso finanziario alle rispettive partecipate previsto dalle legge opera per i Consorzi di Comuni la cui costituzione è avvenuta volontariamente ex art. 31 del TUEL e non per i Consorzi la cui partecipazione dei Comuni è resa necessaria direttamente dalla legge.
E evidente che i Comuni, molti dei quali già in dissesto finanziario, non hanno risorse finanziarie per assicurare lesercizio associato di funzioni non comunali ma di area vasta, ma la richiesta di soccorso finanziario è obbligatoria nella logica civilistica sottesa al modello consortile. Né può rilevare il fatto che il legislatore regionale abbia fin qui omesso di fondere in unica voce i due distinti fondi del Fondo Autonomie Locali prima riservati a Comuni e Province regionali.
E infatti evidente e logico che nellordinamento delle autonomie locali in Sicilia, così come peraltro voluto dallo Statuto, lente territoriale di governo è rappresentato dai soli Comuni che, per funzioni e servizi riconducibili allarea vasta, si sono, più o meno liberamente consorziati in sei liberi Consorzi comunali e in tre Città metropolitane. Quindi, continuare a mantenere due distinti fondi, divisi tra Comuni ed enti Consortili comunali, legittima e favorisce un uso non corretto allinterno delle dinamiche dellordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
Orbene, se è vero che in un momento di crisi istituzionale, come quello che stiamo attraversando, prospettare ai Comuni un siffatto soccorso finanziario finirebbe per provocare una plenaria risata dei rispettivi Sindaci è altrettanto vero che, da qualche anno, a ridere di più sono i siciliani, costretti, più o meno consapevolmente, ad essere governati da veri e propri dilettanti allo sbaraglio.
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