Sia alla strega della legge sui lavori pubblici, sia a norma di quella sulle pubbliche forniture, l’attività dell’ente estraneo alla pubblica amministrazione acquisisce la connotazione pubblicistica idonea a radicare la giurisdizione del giudice amministr

Lazzini Sonia 18/01/07
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Nel caso sottoposto al Consiglio di Stato, decisione numero 6537  del 7 novembre 2006, il contributo non è del 50% e pertanto, poiché la *********************** non appartiene al genus degli organismi di diritto pubblico, la giurisdizione è demandata al giudice ordinario.
 
<Nella specie la documentazione prodotta in giudizio (comunicazione dell’Assessore alla cultura del 10 ottobre 2004), consente di affermare che il contributo provinciale, specificamente finalizzato all’appalto in questione, che ha avuto fisionomia autonoma rispetto alla complessiva ristrutturazione dell’impianto teatrale, è stato di Euro 337.000,00= rispetto ad un spesa preventivata ed ammessa dalla Provincia di 1.170.637,58=.
 
La situazione contabile successivamente depositata ha dimostrato che i costi effettivi dell’appalto non si sono discostati dalla somma prevista.
 
In conclusione, l’appellante non ha dimostrato che ricorresse nella specie il requisito finanziario necessario a conferire la qualificazione pubblicistica all’attività intrapresa dall’Ente cui si connette il riparto di giurisdizione.>
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quinta Anno 2005
 
 
 
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso n. 5869 del 2005, proposto dalla ** s.r.l., rappresentata e difesa dagli    avv. ti ****************** e ****************, con i quali è elettivamente domiciliata presso l’avv. ************************ in Roma, via C. Morin 24
 
contro
 
la ***********************, rappresentata e difesa dagli avv.ti **************** e ****************, elettivamente domiciliata   presso il primo in Roma, via Panama 12, e
 
la ******à *** s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti **************** e *************, elettivmente domiciliata presso il primo in Roma, viale Giulio Cesare 14
 
per la riforma
 
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano 21 aprile 2005 n. 149 resa tra le parti.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei soggetti appellati;
 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Relatore alla pubblica udienza del 20 dicembre 2005 il consigliere *************, e uditi gli avvocati ****************, ****************
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 
FATTO
 
Con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dalla impresa GMEP-MOLPASS s.r.l., per l’annullamento delle operazioni di gara per l’affidamento della progettazione e la fornitura dell’arredamento scenotecnico del Teatro Cristallo in Bolzano, in cui è risultata aggiudicataria la società A&T Multimedia.
 
La Sezione, sulla base della disciplina di derivazione comunitaria emanata con il d.lgs. 24 luglio 1992 n. 358 per gli appalti di forniture, come quello in discussione, ha ritenuto i provvedimenti impugnati non potessero configurarsi adottati da amministrazione pubblica bensì atti di natura privatistica esulanti dalla giurisdizione amministrativa.
 
La GMEP-MOLPASS ha proposto appello chiedendo l riforma della sentenza.
 
Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame la *********************** di Bolzano e l’impresa aggiudicataria A&T Multimedia.
 
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2005 la causa veniva trattenuta in decisione.
 
DIRITTO
 
L’appello è volto a dimostrare l’erroneità della sentenza impugnata, con la quale si è escluso che la gara indetta dalla Parrocchia appellata per l’affidamento della progettazione e l’esecuzione dell’arredo scenotecnico, con la fornitura dei relativi materiali, del teatro parrocchiale, fosse soggetta alla disciplina dei pubblici incanti, con la conseguenza che le controversie riguardanti la gara esulavano dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
 
Ad avviso dell’appellante doveva pervenirsi alla soluzione opposta, sia alla stregua della legge n. 109 del 1994, ritenuta applicabile in quanto l’arredo scenotecnico del teatro si è inserito in un più ampio progetto di ristrutturazione complessiva dell’impianto, sia applicando il d.lgs n. 358 del 1992 sugli appalti di forniture.
 
A tale riguardo il gravame espone che la Parrocchia, quanto meno ai limitati fini della controversia in esame, deve considerarsi “organismo di diritto pubblico”, possedendo cumulativamente tutti i requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, lett. b, del detto decreto legislativo, in quanto: a) ente dotato di personalità giuridica; b) istituito per soddisfare finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; c) ha compiuto attività finanziata in modo maggioritario con denaro pubblico.
 
Nel caso si ritenga applicabile la disciplina riguardante i lavori pubblici, l’appellante avverte che a norma dell’art. 2, comma 2, lett. c) della legge n. 109 del 1994, le norme sugli appalti pubblici di lavori sono estese anche alle iniziative di soggetti privati, che – fra l’altro – siano realizzate con il contributo delle risorse pubbliche in misura superiore al 50 %.
 
Il Collegio ritiene che può essere lasciata in disparte la disquisizione circa l’appartenenza della Parrocchia al genus degli organismi di diritto pubblico, ovvero in merito alla qualificazione di interesse generale delle attività istituzionali proprie dell’ente, poiché al centro delle vertenza si pone l’entità del contributo che la Parrocchia ha ricevuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano per la realizzazione dell’arredo scenotecnico del Teatro.
 
Si è visto, infatti, sia alla strega della legge sui lavori pubblici, sia a norma di quella sulle pubbliche forniture, l’attività dell’ente estraneo alla pubblica amministrazione acquisisce la connotazione pubblicistica idonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo se l’iniziativa si realizza con il contributo di pubbliche risorse in misura superiore al 50%.
 
Nella specie la documentazione prodotta in giudizio (comunicazione dell’Assessore alla cultura del 10 ottobre 2004), consente di affermare che il contributo provinciale, specificamente finalizzato all’appalto in questione, che ha avuto fisionomia autonoma rispetto alla complessiva ristrutturazione dell’impianto teatrale, è stato di Euro 337.000,00= rispetto ad un spesa preventivata ed ammessa dalla Provincia di 1.170.637,58=.
 
La situazione contabile successivamente depositata ha dimostrato che i costi effettivi dell’appalto non si sono discostati dalla somma prevista.
 
In conclusione, l’appellante non ha dimostrato che ricorresse nella specie il requisito finanziario necessario a conferire la qualificazione pubblicistica all’attività intrapresa dall’Ente cui si connette il riparto di giurisdizione. L’appello quindi non può essere accolto.
 
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,   rigetta l’appello in epigrafe;
 
dispone la compensazione delle spese;
 
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2005 con l’intervento dei magistrati:
 
****************************
 
***********************
 
*************** Consigliere
 
*********************
 
************************* est.
 
*****************************
 
 
 
L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE
 
F.to *************   **********************
 
 
 
IL SEGRETARIO
 
F.to ***************
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA – 7 novembre 2006

Lazzini Sonia

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