Si può dedurre deduce l’ illegittimità dell’art.4 di un disciplinare di gara nella parte in cui prevede che la qualità del servizio sia valutata in funzione di criteri soggettivi e non attinenti all’offerta presentata , e ciò in quanto il riferimento all

Lazzini Sonia 04/09/08
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Invero l’art.83 del d.legs. 163/2006 che, a dire dell’Ati ricorrente non prevederebbe , fra i criteri di valutazione dell’offerta, quello inerente l’ubicazione logistica del magazzino, inserisce fra i criteri di valutazione dell’offerta quello riguardante le c.d “caratteristiche estetiche e funzionali”(lett. D)._Il Collegio ritiene che tra le caratteristiche funzionali di un’azienda ben può essere ricompresa la ubicazione logistica di un magazzino, la quale lungi dal coincidere con l’ubicazione legale dell’azienda, esprime un elemento di funzionalità dell’offerta e delle caratteristiche del contratto e, quindi, non già un elemento di carattere soggettivo dell’impresa, quanto piuttosto di tipo funzionale ed oggettivo riguardante le concrete modalità di esecuzione del contratto._Peraltro, l’art.83 del dlegs. citato non stabilisce tassativamente i criteri di valutazione dell’offerta, precisando, piuttosto, che la elencazione ivi contenuta, risulta effettuata a titolo meramente esemplificativo._ A ciò aggiungasi che le clausole del bando di concorso, costituendo la lex specialis della procedura selettiva, devono essere interpretate per ciò che espressamente dicono, con esclusione di interpretazioni correttive ed integrative, contrarie alla buona fede ed alla par condicio dei partecipanti, con la conseguenza che l’esclusione dalla gara può essere comminata solo ove la stessa risulti prevista dalla lex specialis._ l’art. 84 del d.legs. 163/2006 prevede che” Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.”_ La normativa citata demanda ad un’unica commissione la fase della valutazione dell’offerta delle imprese partecipanti , mentre non esclude che possa essere nominata un’altra commissione avente compiti di natura accertativa e vincolata alle prescrizioni di gara, con riferimento all’esame della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese partecipanti ed alle operazioni di mero conteggio aritmetico dei punteggi attribuiti dalla commissione valutatrice
 
In tema di criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, merita di essere segnalata la sentenza numero 2088 del 9 luglio 2008 emessa dal Tar Puglia, Lecce
 
Questa la previsione della lex specialis di gara
 
 
L’art. 4 del disciplinare di gara prevede che “l’appalto verrà aggiudicato in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del d.legs. 163/2006. L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sommando i punteggi “prezzo” e “qualità”, attribuendosi, poi alla qualità del servizio massimo 60 punti, di cui massimo 6, per “l’ubicazione e logistica del magazzino ad effettivo supporto del servizio, modalità della gestione e reperimento parti di ricambio”.
 
 
Questo il parere dell’adito giudice
 
< A ciò aggiungasi che l’elemento riguardante l’ubicazione logistica di un magazzino non rientra tra i requisiti di idoneità e partecipazione dell’azienda concorrente, quanto tra quelli afferenti le caratteristiche obiettive dell’offerta tecnica e dei suoi contenuti sotto l’aspetto tecnico-valutativo.>
 
Ma vi è di più
 
< Invero, il bando di gara, con riferimento alla dimostrazione, della capacità economico-finanziaria e tecnica ha richiesto la dimostrazione di possedere :a) fatturato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara (anni 2003-2004 e 2005) relativo esclusivamente a servizi di manutenzione di apparecchiature biomedicali non inferiore complessivamente a €3.000.000,00 con fatturato per ciascun anno di importo non inferiore ad € 1.000.000,00;
b) esperienza di manutenzione di apparecchiature elettromedicali documentata da almeno 3 contratti, aventi ad oggetto similare a quello dell’appalto, anche in corso, non anteriori all’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando; elenco dei principali servizi effettuati di pari oggetto;
c) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni che dovrà essere pari a n.15.unità.
Nessun riferimento vi è quindi nella lex specialis al capitale sociale.
Peraltro, il capitale sociale di un’impresa non è indicativo o, comunque riferibile, al volume d’affari ed al conseguente fatturato .>
 
E non solo
 
< Quanto al prospettato stato di insolvenza della società aggiudicataria, deve aggiungersi che, se è pur vero che il bando di gara ha previsto la non ammissione alla gara di soggetti che si trovino nelle situazioni di cui all’art.38 del D.legs. 163/06, purtuttavia tale disciplina legislativa prevede la esclusione dalla gara di imprese che siano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
 
Nella specie , la ricorrente non ha fornito alcuna di tali prove, atteso che la mera esposizione debitoria di un’impresa non produce automaticamente lo stato di insolvenza della stessa – il quale richiede la dimostrazione di non poter far fronte ai propri debiti sistematicamente e non già occasionalmente- né, tanto meno, l’automatico avvio di un procedimento per la dichiarazione dello stato di fallimento; peraltro, nella specie, il presunto credito vantato dalla ALFA è contestato ed è sub iudice.>
 
Possono esserci due commissioni: una che verifica i requisiti e l’altra che aggiudica l’appalto?
 
< il principio di unicità della Commissione valutatrice possa ritenersi rispettato allorché le sole valutazioni connotate dalla c.d. discrezionalità tecnica vengano espresse da un unico organo collegiale , tanto più nella materia in esame, ove la valutazione delle offerte tecniche concernenti le apparecchiature elettromedicali , oggetto dell’appalto, richieda una particolare perizia e professionalità tecnica.
 
Nella specie, tutte le valutazioni tecniche sono state espresse da un’unica commissione valutatrice, mentre il seggio di gara si è limitato a verificare, in capo alle imprese partecipanti, il possesso dei requisiti    di carattere amministrativo previsti dal bando di gara, senza operare alcuna valutazione di carattere discrezionale e/o tecnico, nonché a procedere all’apertura delle offerte economiche e presa d’atto dell’aggiudicazione in favore dell’ATI GAMMA-BETA
 
Inoltre, quanto alla denunciata violazione del principio di continuità, deve rilevarsi che tale principio costituisce esplicazione dei più generali principi di buon andamento, trasparenza e correttezza dell’operato dell’amministrazione, e mira a garantire che le operazioni di gara si svolgano con imparzialità, nel rispetto della par condicio dei concorrenti e senza il sospetto di favoritismi, che potrebbero verificarsi se le sedute della Commissione giudicatrice fossero distanziate nel tempo: si è così statuito che nelle gare d’appalto l’esame delle offerte tecniche ed economiche deve essere concentrato in un’unica seduta, senza soluzione di continuità, salve le eccezioni consentite quando si verifichino situazioni particolari che obiettivamente impediscano l’espletamento di tutte le operazioni in una sola riunione">
 
A cura di *************
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
SECONDA SEZIONE 
 
 
                                                                Registro ********:            101/2008
                                                                Reg. dec. nr. 2088/08
 
 
nelle persone dei ****************** :
LUIGI *********************   
***********************. , relatore
***************** Ref.
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Visto il ricorso 101/2008  proposto da:
ALFA SPA
 
rappresentata e difesa da:
VALENTI FABIO
GERIN PIERO
PULLANO CARMINE
DE MAURO ANTONIO
con domicilio eletto in LECCE
VIA MONTE SAN MICHELE,10
presso
DE MAURO ANTONIO
 
contro
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE  
rappresentato e difeso da:
PELLEGRINO GIANLUIGI
con domicilio eletto in LECCE
VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16
presso la sua sede
 
 
e nei confronti di
BETASRL 
rappresentato e difeso da:
NILO LUIGI
PERRONE MICHELE
con domicilio eletto in LECCE
VIA 95 RGT FANTERIA, 9
presso
*********************** 
 
e nei confronti di
GAMMA SRL
rappresentato e difeso da:
DELL’ANNA FRANCO
DELL’ANNA CHIARA
con domicilio eletto in LECCE
VIA MANZONI,1
presso
DELL’ANNA CHIARA  
 
per l’annullamento
 
   degli atti relativi alla gara con il sistema della procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 per l’affidamento da parte dell’Azienda resistente per un triennio rinnovabile per due ulteriori anni, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n.163/2006, del servizio di gestione e manutenzione di apparecchi biomedicali dell’azienda in uso presso i presidi ospedalieri della AUSL LE2, qui di seguito elencati;
   delibera 30/6/2006 n. 600 con cui è stata indetta la gara;
   bando di gara;
   capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara;
   lettera di invito del 7 novembre 2006 prot. 73520 e lettera di rettifica del 20 novembre 2006 prot. 76750;
   eventuale delibera di nomina della commissione amministrativa i cui estremi sono ignoti;
   delibera n. 1029 del 29/12/2006 nella parte in cui ha nominato la commissione tecnica;
   verbale di ammissione alla gara delle ditte concorrenti invitate alla gara;
   verbali delle sedute della Commissione aggiudicatrice del 26 aprile 2007, 30 maggio 2007 e successive le cui date sono ignote alla ricorrente;
   verbale di aggiudicazione del 13/11/2007;
   delibera di aggiudicazione definitiva n.36 del 14.1.08 comunicata il 23.1.08.
   ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente e consequenziale inerente o comunque connesso a quelli sopra elencati;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
GAMMA SRL
BETA SRL
Visti i motivi aggiunti
 
Udito nella pubblica udienza dell’8 maggio 2008 il Giudice relatore dott.ssa ************* ed uditi
 
altresì gli avv.ti ******** per la ricorrente, Greco in sostituzione dell’avv. G.Pellegrino per
 
l’Azienda sanitaria, **** per la BETA srl, Dell’*********** e Dell’*********** per la GAMMA srl. 
 
Considerato in
FATTO
 
La AUSL LE2 ha indetto la gara per l’affidamento del servizio di manutenzione “global service” delle apparecchiature biomedicali presso Presidi ospedalieri con durata triennale per un importo stimato annuo di € 1.300.000,00 , con procedura ristretta di cui all’art.55 comma 2 del decreto legislativo n.163/2006, da aggiudicarsi in un lotto unico ai sensi dell’art.83 del decreto legislativo n.163/2006, con il criterio di aggiudicazione e dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nella seduta pubblica del 13.11.2007 la stazione appaltante ha attribuito , per la qualità del progetto, all’ATI ricorrente punti 57/100 ed alla controinteressata GAMMA- BETA srl punti 60/100, nonché , con riferimento all’offerta economica, alla prima punti 39,532 ed alla seconda punti 39,835.
Avverso gli atti di gara citati ed alla aggiudicazione disposta nei confronti dell’ATI GAMMA- BETA è insorta la ricorrente con il ricorso all’esame deducendo i seguenti motivi di gravame:
1)                       Illegittimità dell’art.4 del capitolato Speciale di appalto nella parte in cui prevede che la “qualità del servizio” sia valutata in funzione di criteri soggettivi e non attinenti all’offerta presentata, quali ad esempio, l’ubicazione logistica dell’azienda concorrente.Violazione degli artt. 83 e ss. ******* 163/1996.Violazione dei principi comunitari che regolamentano i procedimenti di evidenza pubblica ed in particolare della par condicio e della libera concorrenza. Irragionevolezza ed illogicità dei punteggi previsti per le modalità di esecuzione.
2)                       Violazione e falsa applicazione dell’art.41 e 48 del d.legs. 163/2006.Eccesso di potere sotto il profilo di difetto di presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, illogicità ******************** del principio della parità di trattamento e della par condicio.
3)                       Violazione e falsa applicazione dell’art.84 d.legs. 163/2006. Violazione e/o falsa applicazione di principi generali in materia di evidenza pubblica.Violazione del principio di unicità del seggio di gara. Illegittimità di eventuali atti regolamentari e/o di contenuto generale in contrasto con tale principio. Illegittimità propria e/o derivata del capitolato speciale, nonché degli atti di approvazione dei medesimi e, quindi, degli atti impugnati.Violazione del principio d’imparzialità e trasparenza. Manifesta parzialità e/o ingiustizia.
4)                       Violazione dei principi di continuità, concentrazione e con testualità della gara per avere la commissione proceduto all’esame della documentazione tecnica relativa all’offerta con soluzione di continuità temporale rispetto alla prima riunione del 20 dicembre 2006 senza provvedere ad adeguate cautele per la custodia dei documenti di gara.
Con articolate memorie si sono costituite in giudizio sia l’Azienda Sanitaria, sia la controinteressata, eccependo la inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
Nella camera di consiglio del 6 marzo 2008 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
Nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2008 la causa è stata introitata per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo di ricorso l’ATI ricorrente deduce la illegittimità dell’art.4 del disciplinare di gara nella parte in cui prevede che la qualità del servizio sia valutata in funzione di criteri soggettivi e non attinenti all’offerta presentata , e ciò in quanto il riferimento all’ubicazione logistica dell’azienda concorrente atterrebbe più ad una caratteristica soggettiva dell’impresa concorrente che ad un elemento oggettivo dell’offerta.
L’art. 4 del disciplinare di gara prevede che “l’appalto verrà aggiudicato in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del d.legs. 163/2006. L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sommando i punteggi “prezzo” e “qualità”, attribuendosi, poi alla qualità del servizio massimo 60 punti, di cui massimo 6, per “l’ubicazione e logistica del magazzino ad effettivo supporto del servizio, modalità della gestione e reperimento parti di ricambio”.
L’offerta tecnica della ricorrente otteneva in totale 57 punti, mentre la controinteressata punti 60.
In particolare la controinteressa otteneva 6 punti per la ubicazione e logistica del magazzino ad effettivo supporto del servizio, modalità della gestione e reperimento parti di ricambio ( fasc.n.3), mentre la ricorrente ne otteneva 5.
Tale circostanza evidenzia il difetto di interesse di quest’ultima alla proposizione della censura suindicata atteso che, pur detraendo 1 punto dall’offerta della controinteressata, quest’ultima si aggiudicherebbe comunque il servizio avendo ottenuto 3 punti in più rispetto alla ricorrente per l’offerta tecnica.
In ogni caso, anche prescindendo dalla suindicata circostanza, la censura non coglie nel segno.
Invero l’art.83 del d.legs. 163/2006 che, a dire dell’Ati ricorrente non prevederebbe , fra i criteri di valutazione dell’offerta, quello inerente l’ubicazione logistica del magazzino, inserisce fra i criteri di valutazione dell’offerta quello riguardante  le c.d “caratteristiche estetiche e funzionali”(lett. D).
Il Collegio ritiene che tra le caratteristiche funzionali di un’azienda ben può essere ricompresa la ubicazione logistica di un magazzino, la quale lungi dal coincidere con l’ubicazione legale dell’azienda, esprime un elemento di funzionalità dell’offerta e delle caratteristiche del contratto e, quindi, non già un elemento di carattere soggettivo dell’impresa, quanto piuttosto di tipo funzionale ed oggettivo riguardante le concrete modalità di esecuzione del contratto.
Peraltro, l’art.83 del dlegs. citato non stabilisce tassativamente i criteri di valutazione dell’offerta, precisando, piuttosto, che la elencazione ivi contenuta, risulta effettuata a titolo meramente esemplificativo.
A ciò aggiungasi che l’elemento riguardante l’ubicazione logistica di un magazzino non rientra tra i requisiti di idoneità e partecipazione dell’azienda concorrente, quanto tra quelli afferenti le caratteristiche obiettive dell’offerta tecnica e dei suoi contenuti sotto l’aspetto tecnico-valutativo.
Con il secondo motivo di ricorso l’ATI ricorrente sostiene che la BETA srl avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara non possedendo la stessa le capacità economiche e finanziarie idonee per assicurare lo svolgimento del servizio in oggetto.
A sostegno di tale censura la ricorrente evidenzia che il capitale sociale della BETA risulterebbe di modesta entità (€10.300,00) e che , inoltre, la stessa risulta essere debitrice nei confronti della ricorrente per un credito di € 3.500.000,00 .
Tale prospettazione risulta poi contestata dalla società BETA la quale oltre a rilevare di non trovarsi in alcuna situazione di insolvenza finanziaria, bensì di godere, da quanto si evince dalle referenze bancarie prodotte dalla Banca di Taranto, dalla banca Unicredit e dalla Banca Carige di Genova, di strumenti economici e finanziari tali da assicurarle una certa solvibilità ed affidabilità , eccepisce che tal motivo di esclusione non risulta comminato né dalla lex specialis, né dalle disposizioni legislative in materia.
 L’assunto espresso dalla ricorrente non può essere condiviso.
Invero, il bando di gara, con riferimento alla dimostrazione, della capacità economico-finanziaria e tecnica ha richiesto la dimostrazione di possedere :a) fatturato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara (anni 2003-2004 e 2005) relativo esclusivamente a servizi di manutenzione di apparecchiature biomedicali non inferiore complessivamente a €3.000.000,00 con fatturato per ciascun anno di importo non inferiore ad € 1.000.000,00;
b) esperienza di manutenzione di apparecchiature elettromedicali documentata da almeno 3 contratti, aventi ad oggetto similare a quello dell’appalto, anche in corso, non anteriori all’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando; elenco dei principali servizi effettuati di pari oggetto;
c) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni che dovrà essere pari a n.15.unità.
Nessun riferimento vi è quindi nella lex specialis al capitale sociale.
Peraltro, il capitale sociale di un’impresa non è indicativo o, comunque riferibile, al volume d’affari ed al conseguente fatturato .
Quanto al prospettato stato di insolvenza della società aggiudicataria, deve aggiungersi che, se è pur vero che il bando di gara ha previsto la non ammissione alla gara di soggetti che si trovino nelle situazioni di cui all’art.38 del D.legs. 163/06, purtuttavia tale disciplina legislativa prevede la esclusione dalla gara di imprese che siano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Nella specie , la ricorrente non ha fornito alcuna di tali prove, atteso che la mera esposizione debitoria di un’impresa non produce automaticamente lo stato di insolvenza della stessa – il quale richiede la dimostrazione di non poter far fronte ai propri debiti sistematicamente e non già occasionalmente- né, tanto meno, l’automatico avvio di un procedimento per la dichiarazione dello stato di fallimento; peraltro, nella specie, il presunto credito vantato dalla ALFA è contestato ed è sub iudice.
A ciò aggiungasi che le clausole del bando di concorso, costituendo la lex specialis della procedura selettiva, devono essere interpretate per ciò che espressamente dicono, con esclusione  di interpretazioni correttive ed integrative, contrarie alla buona fede ed alla par condicio dei partecipanti, con la conseguenza che l’esclusione dalla gara può essere comminata solo ove la stessa risulti prevista dalla lex specialis.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’illegittimo svolgimento delle operazioni di gara in quanto le offerte sarebbero state esaminate da due diverse commissioni.
L’assunto non coglie nel segno.
In particolare, il seggio di gara ha presenziato le seguenti fasi: 
-17.10.2006 (esame della documentazione);
-20.12.2006 (sorteggio)
-13.11.2007 (apertura delle offerte).
La Commissione tecnica ha invece proceduto alla apertura e valutazione dei progetti tecnici mediante la predisposizione di uno schema riassuntivo con attribuzione dei relativi punteggi ai progetti tecnici di ogni singola ditta .
Il Collegio ritiene che tale esplicazione concreta  delle operazioni di gara risulti conforme alle disposizioni legislative vigenti in materia, oltre che ai principi di continuità delle operazioni di gara.
Invero, sotto il primo aspetto, l’art. 84 del d.legs. 163/2006 prevede che” Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.”
 La normativa citata demanda ad un’unica commissione la fase della valutazione dell’offerta delle imprese partecipanti , mentre non esclude che possa essere nominata un’altra commissione avente compiti di natura accertativa e vincolata alle prescrizioni di gara, con riferimento all’esame della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese partecipanti ed alle operazioni di mero conteggio aritmetico dei punteggi attribuiti dalla commissione valutatrice.
Il Collegio ritiene che il principio di unicità della Commissione valutatrice possa ritenersi rispettato allorché le sole valutazioni connotate dalla c.d. discrezionalità tecnica vengano espresse da un unico organo collegiale , tanto più nella materia in esame, ove la valutazione delle offerte tecniche concernenti le apparecchiature elettromedicali , oggetto dell’appalto, richieda una particolare perizia e professionalità tecnica.
Nella specie, tutte le valutazioni tecniche sono state espresse da un’unica commissione valutatrice, mentre il seggio di gara si è limitato a verificare, in capo alle imprese partecipanti, il possesso dei requisiti    di carattere amministrativo previsti dal bando di gara, senza operare alcuna valutazione di carattere discrezionale e/o tecnico, nonché a procedere all’apertura delle offerte economiche e presa d’atto dell’aggiudicazione in favore dell’ATI GAMMA-BETA.
Inoltre, quanto alla denunciata violazione del principio di continuità, deve rilevarsi che tale principio costituisce esplicazione dei più generali principi di buon andamento, trasparenza e correttezza dell’operato dell’amministrazione, e mira a garantire che le operazioni di gara si svolgano con imparzialità, nel rispetto della par condicio dei concorrenti e senza il sospetto di favoritismi, che potrebbero verificarsi se le sedute della Commissione giudicatrice fossero distanziate nel tempo: si è così statuito che nelle gare d’appalto l’esame delle offerte tecniche ed economiche deve essere concentrato in un’unica seduta, senza soluzione di continuità, salve le eccezioni consentite quando si verifichino situazioni particolari che obiettivamente impediscano l’espletamento di tutte le operazioni in una sola riunione" (T.A.R. Lombardia Brescia, 23 maggio 2005 , n. 554).
Quanto alle eccezioni cui il principio di concentrazione può incontrare, la giurisprudenza ha ritenuto che "Nel procedimento delle gare d’appalto di opere pubbliche il principio della continuità e della concentrazione della gara, la cui violazione comporta l’invalidità della procedura, subisce eccezioni in particolari situazioni che obiettivamente impediscono la conclusione delle operazioni di gara in una sola seduta" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 ottobre 2005 , n. 5360) .
Il Collegio ritiene altresì che il principio di concentrazione possa subire eccezioni in presenza di valutazioni comportanti una certa laboriosità e complessità delle operazioni di gara, le quali concretizzano quelle situazioni obiettive e particolari che impediscono il rispetto del principio di concentrazione in un’unica seduta.
Nella fattispecie la complessità e laboriosità delle operazioni di gara, oltre che la necessità della modifica della Commissione giudicatrice, giustificano la deroga al principio di concentrazione .
Infine, quanto alla circostanza del superamento del limite di 180 giorni posto dal bando di gara per la validità delle offerte, deve aggiungersi che tale questione risulta irrilevante nei confronti della aggiudicataria la quale, con dichiarazione del 27.11.2007, aveva provveduto a prorogare la propria offerta per altri 180 giorni e , comunque, sino alla data di aggiudicazione definitiva.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere respinto.
Sussistono giustificati motivi(fra cui la complessità della vicenda) per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione
 
di Lecce respinge il ricorso in epigrafe.
 
 
Spese compensate.
 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 
 
 
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’8 maggio 2008.
 
Dott. ****************   – Presidente
 
Dott.ssa ************* – Estensore
   
 
Pubblicata il 9 luglio 2008

Lazzini Sonia

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