Sì alle agevolazioni “prima casa” anche se l’immobile è acquisito in seguito a sentenze dichiarative di usucapione

Redazione 22/03/12
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Biancamaria Consales

Con la risoluzione n. 25/E del 20 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in riferimento all’ambito applicativo dell’agevolazione “prima casa” in presenza di trasferimenti immobiliari derivanti da una sentenza dichiarativa di usucapione emessa dall’autorità giudiziaria ordinaria. Nel documento l’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche in caso di trasferimento di immobili in seguito a sentenze dichiarative di usucapione, si applicano i benefici fiscali tipici del regime “prima casa”, ma limitatamente all’imposta di registro ridotta dal 7% al 3%.

Al riguardo, vengono richiamate precedenti pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che l’evoluzione della normativa relativa alle c.d. agevolazioni prima casa ha comportato delle modifiche in termini di “requisiti soggettivi e oggettivi e ai diritti oggetto del trasferimento”, guardando con favore anche agli acquisti della casa non conseguenti ad atti traslativi a titolo oneroso. Secondo la Suprema Corte di legittimità, l’equiparazione tra i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi e gli atti traslativi a titolo oneroso va inserita nel contesto di tale evoluzione normativa all’insegna del favor legis. Pertanto, la Corte conclude nel senso di ritenere che “i benefici fiscali previsti per l’acquisto a titolo oneroso della “prima casa” si applicano anche alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione, ove l’immobile usucapito sia destinato a prima casa di abitazione.

Nel documento si precisa, tuttavia, che l’applicazione dell’agevolazione prima casa a immobili trasferiti in seguito a sentenza di usucapione emessa dall’autorità giudiziaria è limitata all’imposta di registro, escludendo allora imposte catastali e ipotecarie, e solo se l’immobile usucapito sia destinato a prima abitazione. Naturalmente, l’applicabilità di tale agevolazione resta subordinata alla presenza delle condizioni previste dalla legge, la cui verifica spetta alla stessa Amministrazione finanziaria.

Si precisa, comunque, che, nonostante si tratti di un acquisto a titolo originario, con effetto ab origine, cioè sin dall’inizio del possesso ventennale, la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso all’agevolazione, andrà effettuata con riferimento alla data della sentenza con cui viene pronunciato l’acquisto per usucapione dell’immobile da adibire a prima casa e non dalla data da cui si esplicano gli effetti giuridici della medesima.

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