Si agli arrotondamenti nelle cauzioni provvisorie!

Lazzini Sonia 20/07/06
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Sanata una controversia per la differenza di Lire 127 dell’importo di una cauzione provvisoria
 
Il Tar per la Campania, con la sentenza numero 1045 del 2001 afferma l’applicabilità del riconosciuto e ragionevole principio (correttamente valorizzato dalla stazione appaltante) dell’arrotondamento per approssimazione (tra l’altro normativamente fondato: cfr. art. 57 r.d. 25 luglio 1940, n. 1077 e art. 19 bis d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) in tema di importo della cauzione provvisoria da presentare ex art 30 comma 1 della legge 109/94 s.m.i..
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione di Salerno Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 2206/2000, proposto da ***** s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti *************** e ***************, giusta procura rilasciata a margine dell’atto introduttivo, elettivamente domiciliata in Salerno, al corso *********, 195
 
contro
 
il Comune di Montecorvino Pugliano, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato rilasciato a margine della memoria di costituzione, dall’avv. *********, con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Diaz trav. *********, n. 6
 
e nei confronti
 
1) della *****. s.r.l.,
2) della ditta *****. di *****
 
3) della ditta *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio
 
per l’annullamento
 
a) del verbale di aggiudicazione del 26 maggio 2000, di estremi sconosciuti, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione della gara in favore della s.r.l. *****.; b) della notata datata 30 maggio 2000,prot. n. 6063, con cui l’Amministrazione comunale ha comunicato alla ricorrente di aver aggiudicato la gara in favore della stessa *****.; c) della determina dirigenziale n. 202/2000; d) del provvedimento, di estremi sconosciuti, con il quale sono state riammesse le due ditte controinteressate in precedenza escluse; e) del telegramma datato 23 maggio 2000, con cui l’Amministrazione comunale ha comunicato la riammissione in gara delle due ditte escluse; f) di ogni atto presupposto e consequenziale.
 
* * *
 
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Relatore, alla pubblica udienza del 20 dicembre 2000, il referendario dott. ***************;
 
Udite le parti presenti come da processo verbale di udienza;
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 
Fatto
 
1.- Con ricorso notificato il 28 giugno 2000 e depositato il 12 luglio successivo, la ditta *****. s.a.s., come in epigrafe rappresenta e difesa, premetteva di aver partecipato all’asta pubblica, indetta dal Comune di Montecorvino Pugliano, per l’aggiudicazione dei lavori di riattazione ed ampliamento della scuola elementare Bivio Pratole – S. Vito, da svolgersi con offerta al prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, con la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale.
 
Aggiungeva di aver conseguito l’aggiudicazione provvisoria, all’esito della previa esclusione delle ditte *****. e *****, le quali avevano asseritamente corrisposto una cauzione provvisoria non corrispondente al 2% dell’importo posto a base d’asta, come prescritto dal bando di gara.
 
Lamentava, peraltro, che – in conseguenza della illegittima riammissione in gara delle ridette concorrenti ed alla apertura delle loro offerte – l’aggiudicazione era stata definitivamente assegnata all controinteressata *****.
 
Avverso siffatta lesiva determinazione ha proposto ricorso articolato in unica, complessa doglianza, invocando l’annullamento delle epigrafate determinazioni.
 
2.- L’Amministrazione e due delle ditte controinteressate si sono costituite in giudizio, deducendo l’inammissibilità, l’improponibilità e l’infondatezza del ricorso ed invocandone la reiezione.
 
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2000, sulle reiterate conclusioni delle parti costituite, la causa è stata riservata per la decisione.
 
Diritto
 
1.- Il ricorso è inammissibile.
 
1.1.- Benvero, con l’unico, complesso motivo di ricorso articolato – inteso, in prospettiva strumentale, a censurare la determinazione finalizzata alla riammissione in gara delle due ditte che vi erano state estromesse per aver presentato una cauzione provvisoria irrituale – la ricorrente assume che, ove le spiegate censure fossero fondate, l’aggiudicazione sarebbe avvenuta a suo favore.
 
***** liminarmente osservare, in proposito, come non sussistano, all’evidenza, perplessità di sorta in ordine alla possibilità – ad opera della ricorrente – di contestare l’ammissione in gara di ditte diverse dalla controinteressata aggiudicataria, anche nella eventualità che le stesse non risultino comunque in concreto potenziali aggiudicatarie all’esito della disposta riammissione: dovendo, per tal via, ritenersi che il canone dell’interesse ad agire, quale generale condizione dell’azione, sia rispettato le quante volte dalla invocata caducazione della impugnata determinazione amministrativa discendano, nella necessaria chiave prospettica, conseguenze favorevoli al ricorrente, nel caso di specie chiaramente riconnesse alla sfavorevole incidenza sulla valutazione delle offerte presentate conseguente alla contestata riammissione ed alla correlativa dimostrazione che, in difetto della stessa, la ricorrente avrebbe conservato l’aggiudicazione, provvisoriamente disposta in suo favore.
 
Ciò premesso, l’interesse ad agire della ricorrente si correla, strumentalmente, alla asserita erroneità della riammissione di entrambe le ditte controinteressate: ché, ove anche per una sola di esse la riammissione fosse per risultare correttamente disposta (e solo parzialmente fondato si dimostrasse, correlativamente, il ricorso de quo), siffatto interesse sarebbe vanificato dalla matematica impossibilità di conseguire – stante la vincolata meccanicità del procedimento di aggiudicazione – la definitiva e rivendicata aggiudicazione.
 
2.- Ciò posto, la ditta *****. assume che sia la ditta *****. che la ditta ***** avrebbero dovuto essere escluse (rectius: non se ne sarebbe dovuta disporre la riammissione in gara), atteso che: a) la cauzione provvisoria dalle stesse presentata non sarebbe risultata quantitativamente rituale, per essere in utroque inferiore al 2% imposto dalla lex specialis; b) la stessa non sarebbe stata neppure qualitativamente idonea, in quanto sprovvista della clausola di pagamento a semplice richiesta e dell’impegno del terzo garante alla prestazione della eventuale garanzia definitiva in caso di aggiudicazione della gara.
 
2.1.- È appena il caso di osservare che – sotto il secondo dei dedotti profili – la censura, così come formulata, risulta patentemente smentita de facto dalla semplice lettura delle esibite polizze fidejussorie, le quali contengono entrambe vuoi la espressa rinunzia a formulare eccezioni nel caso di escussione ad opera della stazione appaltante, vuoi l’impegno di cui all’art. 9 comma 52 della l. n. 415/98, che sul punto ha modificato l’art. 30 della l. n. 109/94: non è dato, per tal via, di comprendere donde la ricorrente abbia tratto ragione di dolersi.
 
2.2.- Sotto l’altro degli esposti profili, per contro, risulta in fatto che la cauzione presentata dalle ditte interessate ammontasse rispettivamente a £. 12.000.000 e a £. 12.088.000, a fronte della somma di £. 12.088.127, corrispondente al prescritto 2% della base d’asta.
 
Sul punto, il Collegio opina che solo con riferimento alla prima delle ridette cauzioni (la quale si discosta dalla somma prevista per un ammontare pari a £. 88.127) la disposta esclusione risulti corretta, laddove nell’altro caso (per il quale la divergenza risulta pari ad appena £. 127) la riammissione in gara si giustifichi sulla scorta del riconosciuto e ragionevole principio (correttamente valorizzato dalla stazione appaltante) dell’arrotondamento per approssimazione (tra l’altro normativamente fondato: cfr. art. 57 r.d. 25 luglio 1940, n. 1077 e art. 19 bis d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633).
 
3.- Ne discende – alla stregua delle esposte premesse – che alla solo parziale fondatezza delle attoree doglianze si correla la carenza di interesse al presente gravame, il quale va pertanto dichiarato inammissibile.
 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue-
 
p.q.m.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla ***** s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza e deduzione reietta, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore del Comune di Montecorvino Pugliano, della ditta ***** e della ditta *****., nella complessiva misura di £. 4.000.000 da suddividersi in misura eguale tra le parti costituite.
 

Lazzini Sonia

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