Si aggiunga come la revoca della procedura sia stata disposta in un momento nel quale la stessa non si era ancora conclusa, non essendo dato neppure sapere se l’offerta presentata dall’odierna ricorrente fosse, comparata con le altre, in grado di aggiudic

Lazzini Sonia 29/07/10
Scarica PDF Stampa

Tale precisazione è particolarmente rilevante ai fini della domanda risarcitoria, presentata a titolo di responsabilità precontrattuale per violazione del principio di buona fede (o di legittimo affidamento).

Sul punto il Collegio non ignora, ed anzi condivide in astratto, l’orientamento favorevole al riconoscimento di siffatta responsabilità, sulla scorta anche dell’autorevole precedente di cui all’Ad. Plen. CdS n. 6/2005, ma osserva come (a differenza del precedente appena ricordato) nel caso di specie la revoca sia stata disposta ben prima dell’aggiudicazione della procedura, prima quindi che maturasse un affidamento qualificato e differenziato.

In disparte tale rilievo, che attiene alla sussistenza di un interesse meritevole di tutela risarcitoria, è comunque dirimente rilevare come, per le ragioni sopra esposte, non siano emersi profili di colpa a carico dell’amministrazione e come, inoltre, la ricorrente non abbia provato di aver subito il danno (emergente) che allega, non avendo documentato in alcun modo le spese ed i costi sostenuti per la partecipazione alla gara, quantunque fosse estremamente agevole farlo (il che escluderebbe anche la possibilità del ricorso alla sentenza ai criteri di cui all’art. 35 co. 2 d.lgs. 80/1998).

In conclusione, per le ragioni sin qui evidenziate, il ricorso è infondato e va respinto, anche per quanto attiene alla domanda risarcitoria.

Con la precisazione che la revoca della procedura già avviata potrebbe giustificare, piuttosto, la corresponsione di un indennizzo a norma del’art. 21 quinquies l. 241/1990, quale forma di ristoro di un pregiudizio derivante da un atto (non già illecito ma) lecito, ma che tale domanda non è stata formulata nel presente giudizio, neppure in via gradata.

Il ritardo con il quale l’Azienda ospedaliera ha deciso di revocare la gara, alimentando un clima (quanto meno) di “incomprensione”, integra il presupposto dei giustificati motivi ai fini della integrale compensazione delle spese di lite.

 

A  cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2681 del 30 giugno 2010 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

 

N. 02681/2010 REG.SEN.

N. 00684/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 684 del 2009, proposto da:
C.P.R.M. Scrl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. ***************, presso il cui domicilio ha eletto domicilio in Milano, piazza Velasca 6;

contro

Azienda Ospedaliera S. ************* di Gallarate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. ****************, presso il cui studio ha eletto domicilio in Monza, via De Amicis, 6;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della deliberazione n. 954 del 19.12.2008 avente ad oggetto la revoca della gara ad evidenza pubblica del servizio gestione, custodia e manutenzione dell’area parcheggio prospiciente lo stabilimento ospedaliero di Gallarate indetta con provvedimento n. 1351 del 19.12.2007.

E per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno per violazione della regola di buona fede.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera S.Antonio Abate di Gallarate;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 203/2009;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore nell’udienza pubblica del giorno 16/06/2010 il dott. ***************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con provvedimento del 19.12.2007 l’Azienda ospedaliera San Antonio Abate di Gallarate indiceva una procedura per “l’affidamento del servizio gestione, custodia e manutenzione dell’area parcheggio prospiciente l’Ospedale di Gallarate”, per un periodo di anni tre.

Nel corso della procedura, alla quale partecipavano cinque concorrenti tra i quali l’odierna ricorrente, con lettera del 4.4.2008 la stazione appaltante comunicava alla CPRM l’avvio di un procedimento di esclusione, cui faceva seguito la produzione di una memoria difensiva da parte dell’impresa.

Solamente a distanza di mesi da tale comunicazione, e solo dopo un sollecito del legale della CPRM, la stazione appaltante comunicava di avere disposto la revoca della gara.

Avverso tale atto ha proposto ricorso la CPRM, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere, in punto di istruttoria e di motivazione delle ragioni della revoca, e proponendo inoltre domanda di risarcimento danni assumendo la violazione della regola di buona fede da parte dell’amministrazione.

Ha resistito al ricorso l’Azienda ospedaliera, affermando tra l’altro di avere già restituito alla ricorrente la cauzione provvisoria.

Rinviato al merito l’esame dell’istanza cautelare, su accordo delle parti, disposta istruttoria, all’udienza pubblica del 16.6.2010 la causa è passata in decisione senza essere discussa.

DIRITTO

Osserva il Collegio in premessa come il presente ricorso abbia ad oggetto l’impugnazione avverso la delibera di revoca della procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione custodia e manutenzione dell’area prospiciente all’Ospedale; e come tale revoca sia stata motivata dall’Azienda ospedaliera – si legge nella parte motiva dell’atto – in ragione della “necessità di creare presso il parcheggio oggetto d’appalto un nuovo edificio ad uso amministrativo provvisto di parcheggio pluriplano interrato con eventuale piazzola destinata all’elisoccorso”, sul rilievo che “in sede del contemporaneo bilanciamento dei contrapposti interessi è prevalente quello alla revoca dell’indetta procedura di gara rispetto a quello dei concorrenti ad ottenere l’aggiudicazione, anche e soprattutto in considerazione del fatto che la commissione di gara non è ancora pervenuta all’individuazione della miglior offerta e non si è neppur in presenza di un legittimo affidamento e/o aspettativa consolidata”.

A fondamento dell‘impugnazione, parte ricorrente ha dedotto la carenza di istruttoria e di motivazione, dubitando che la vera ragione della revoca fosse da rinvenirsi nell’esigenza di realizzare una nuova opera ed avanzando, piuttosto, il sospetto che il fine ultimo fosse quello di favorire uno degli altri concorrenti, SSIT s.p.a., gestore del parcheggio in regime di proroga benché moroso nei confronti dell’Azienda ospedaliera.

Al cospetto di siffatte censure, obiettivamente gravi e circostanziate, nonché in caso di riscontro suscettibili di fondare una responsabilità penale e contabile di controparte, si è richiesta all’amministrazione una documentata relazione scritta in ordine alle modalità di gestione del parcheggio a seguito della revoca della procedura di gara.

L’Azienda ospedaliera ha dato seguito all’incombente istruttorio, confermando le ragioni poste a fondamento della revoca e comunicando di avere preso in carico la gestione del parcheggio in data 4.6.2009, dopo aver precedentemente dovuto prorogare la gestione in capo alla SSIT, per circa sei mesi, il tempo stimato necessario per gli adempimenti legati al passaggio di consegne (v. documentazione allegata alla relazione).

Ciò posto, osserva il Collegio come l’esito dell’incombente istruttorio, valutato unitamente alla documentazione prodotta dall’Azienda ospedaliera (v. proposta di variazione al PGT; pubblicazione dell’Ospedale del maggio 2008), confermi in massima parte le ragioni poste a suo tempo a fondamento della revoca della procedura di gara e valga quindi a confutare le censure concernenti l’istruttoria e la motivazione dell’atto, in disparte ogni altra valutazione attinente al merito tecnico della scelta compiuta.

La circostanza che, nel tempo (verosimilmente non breve) occorrente alla realizzazione delle nuove opere preannunciate a giustificazione della revoca della gara, il parcheggio attualmente esistente sia gestito in proprio dall’Azienda ospedaliera, vale inoltre a fugare i sospetti di favoritismo e di parzialità nei confronti di SSIT (peraltro non evocata in giudizio e quindi impossibilitata a difendersi da tali sospetti).

Si aggiunga come la revoca della procedura sia stata disposta in un momento nel quale la stessa non si era ancora conclusa, non essendo dato neppure sapere se l’offerta presentata dall’odierna ricorrente fosse, comparata con le altre, in grado di aggiudicarsi la gara e, quindi, di fondare in capo alla stessa ricorrente un affidamento qualificato.

Tale precisazione è particolarmente rilevante ai fini della domanda risarcitoria, presentata a titolo di responsabilità precontrattuale per violazione del principio di buona fede (o di legittimo affidamento). Sul punto il Collegio non ignora, ed anzi condivide in astratto, l’orientamento favorevole al riconoscimento di siffatta responsabilità, sulla scorta anche dell’autorevole precedente di cui all’Ad. Plen. CdS n. 6/2005, ma osserva come (a differenza del precedente appena ricordato) nel caso di specie la revoca sia stata disposta ben prima dell’aggiudicazione della procedura, prima quindi che maturasse un affidamento qualificato e differenziato.

In disparte tale rilievo, che attiene alla sussistenza di un interesse meritevole di tutela risarcitoria, è comunque dirimente rilevare come, per le ragioni sopra esposte, non siano emersi profili di colpa a carico dell’amministrazione e come, inoltre, la ricorrente non abbia provato di aver subito il danno (emergente) che allega, non avendo documentato in alcun modo le spese ed i costi sostenuti per la partecipazione alla gara, quantunque fosse estremamente agevole farlo (il che escluderebbe anche la possibilità del ricorso alla sentenza ai criteri di cui all’art. 35 co. 2 d.lgs. 80/1998).

In conclusione, per le ragioni sin qui evidenziate, il ricorso è infondato e va respinto, anche per quanto attiene alla domanda risarcitoria.

Con la precisazione che la revoca della procedura già avviata potrebbe giustificare, piuttosto, la corresponsione di un indennizzo a norma del’art. 21 quinquies l. 241/1990, quale forma di ristoro di un pregiudizio derivante da un atto (non già illecito ma) lecito, ma che tale domanda non è stata formulata nel presente giudizio, neppure in via gradata.

Il ritardo con il quale l’Azienda ospedaliera ha deciso di revocare la gara, alimentando un clima (quanto meno) di “incomprensione”, integra il presupposto dei giustificati motivi ai fini della integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16/06/2010 con l’intervento dei Magistrati:

************, Presidente FF

*****************, Referendario, Estensore

***********, Referendario

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento