Settori speciali: le regole di cui all’articolo 75 sulle modalità di presentazione della cauzione provvisoria non sono di immediata applicazione

Lazzini Sonia 21/07/11
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Modalità di presentazione della cauzione provvisoria – art. 75 del codice dei contratti – combinato disposto con art. 209 – importo dell’appalto sotto soglia comunitaria – valgono le norme del regolamento interno

Settori speciali: le regole di cui all’articolo 75 sulle modalità di presentazione della cauzione provvisoria non sono di immediata applicazione

Affinché vi sia l’obbligo di seguire la norma primaria, vi deve essere un esplicito riferimento nel regolamento interno

L’appalto in questione rientra, giusta la previsione di cui all’art. 209 del d.lgs. n. 163/2006 (di seguito “codice dei contratti pubblici” o semplicemente “codice”), nella categoria dei “settori speciali” per i quali trovano applicazione le norme di cui alla Parte III del codice.

Trattandosi di appalto indetto da un’impresa pubblica (cfr. regolamento di Gestione Acqua, art. 1), con un importo a base d’asta di € 613.044,55, perciò ampiamente al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria fissata dall’art. 215 del codice dei contratti pubblici nell’importo di € 5.278.000, esso era specificamente regolato dall’art. 238, comma 7, del codice: “Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza”.

In definitiva, la procedura selettiva di cui si controverte era disciplinata dal regolamento interno della stazione appaltante, purché conforme ai principi comunitari in materia di tutela della concorrenza; le disposizioni del codice dei contratti pubblici vi trovavano applicazione nella misura in cui erano fatte oggetto di richiamo da parte della lettera d’invito alla gara.

E’ vero che, in linea di principio, la prestazione della garanzia costituisce imprescindibile condizione di affidabilità dell’offerta e che la sua mancanza comporta, anche in difetto di espressa comminatoria nella lex specialis, l’esclusione del concorrente dalla gara.

Tale principio è posto a presidio di interessi generali che ne impongono l’applicazione anche nei cosiddetti settori speciali.

Ciò premesso, va però rammentato che le regole poste dall’art. 75 del codice in materia di modalità di prestazione e di importo della garanzia non trovavano diretta applicazione nella fattispecie in esame, dovendosi invece fare riferimento alle disposizioni del regolamento interno della stazione appaltante ed a quelle della lettera d’invito.

Il regolamento non contiene alcun richiamo all’art. 75 citato

Sentenza collegata

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