Servizio di brokeraggio assicurativo bisogna impugnare le clausole del bando che hanno comportato l’esclusione (TAR Sent.N.25328/2010)

Lazzini Sonia 14/03/13
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Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo di valore inferiore alla soglia comunitaria:legittima esclusione

trattandosi di una procedura aperta per l’affidamento di un servizio di importo pari a €180.000,00, quindi inferiore alla soglia comunitaria, il termine minimo che deve intercorrere tra la data di pubblicazione del bando e quella di scadenza per la presentazione delle offerte è, ai sensi dell’art. 124, sesto comma, lettera a) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di quindici giorni

le altre censure, con cui è stata dedotta l’illegittimità di alcune disposizioni della legge di gara contenenti la disciplina di determinati requisiti di partecipazione, devono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse;

invero, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso, la Ricorrente s.r.l. in sede di gara ha espressamente dichiarato di essere priva di alcuni requisiti di ammissione, tra cui quello del numero minimo di 5 unità (art. 5.2 lett.c del capitolato) e il possesso di almeno due lettere di referenze bancarie (art.2, lett c del disciplinare), senza che tuttavia tali carenze, di per sé idonee e sufficienti a giustificarne la disposta estromissione dalla procedura, abbiano costituito oggetto di specifica impugnazione o comunque censura; ne consegue che ov’anche risultassero fondati gli altri motivi proposti, comunque nessuna utilità ne trarrebbe la ricorrente, restando pienamente valida ed efficace la sua esclusione

tratto dalla sentenza numero 25328 del 18 novembre 2010 pronunciata dal Tar Campania, Napoli.

Lazzini Sonia

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