Servizi pubblici locali e D.L. 138/2011: obbligo di verifica per la privatizzazione

Redazione 02/09/11
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Nell’ambito delle disposizioni introdotte dalla manovra finanziaria bis di cui al D.L. 138/2011, Comuni e Province, sono invitati a definire il quadro strategico della privatizzazione dei servizi pubblici locali di cui sono titolari e ciò nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Nella specie, l’art. 4 obbliga tali enti a verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

In riferimento all’interpretazione dei diritti di esclusiva occorre tener conto dei parametri dell’ordinamento europeo secondo cui essi andranno riservati a quei servizi per i quali la gestione contemporanea di più soggetti possa creare problemi operativi (si pensi al servizio di trasporto urbano), viceversa potranno essere eliminati per servizi di minore complessità. erogabili contestualmente da più operatori in uno stesso ambito territoriale (ad esempio la gestione dei servizi di parcheggio e di sosta).

All’esito della suddetta verifica l’ente adotta una delibera quadro che illustra l’istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, da un lato, i fallimenti del sistema concorrenziale e, dall’altro, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l’equità all’interno della comunità locale derivanti dal mantenimento del regime di esclusiva. La delibera è pubblicizzata mediante invio all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento sul rispetto della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990.

Il dispositivo prevede infine che la verifica venga effettuata in tempi rigorosi, ovvero entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto (12 agosto 2012) e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa deve essere comunque espletata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. (Lilla Laperuta)

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