Servizi non prioritari non vi è obbligo di applicazione avvalimento ma solo facoltà pa

Lazzini Sonia 29/10/12
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avvalimento: dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non discende l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare l’art. 47, n. 2, di detta direttiva anche agli appalti aventi ad oggetto i servizi menzionati all’allegato II B della direttiva medesima (sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sez. III, sent. n. 95 del 17 marzo 2011)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 marzo 2011 (*)

«Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Art. 47, n. 2 – Effetto diretto – Applicabilità ai servizi ricompresi nell’allegato II B della direttiva»

Nel procedimento C 95/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) con decisione 20 gennaio 2010, pervenuta in cancelleria il 22 febbraio 2010, nella causa

Strong Segurança SA

contro

Município de Sintra,

Securitas-*****ços e Tecnologia de Segurança,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. ******ász (relatore), **********, ************ý e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: *********************

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la **************ça SA, dalle sig.re *************** e **** ******** e *****, advogadas;

per il Município de Sintra, dai sigg. N. Cárcomo **** e ***************, advogados;

per la Securitas-*****ços e Tecnologia de Segurança, dalla sig.ra **********, advogada;

per il governo italiano, dalla sig.ra G. ********, in qualità di agente, assistita dal sig. *********, avvocato dello Stato;

per il governo austriaco, dal sig. ***********, in qualità di agente;

per la Commissione europea, dai sigg. ********** e ******** da ****, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle pertinenti disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la **************ça SA (in prosieguo: la «**************ça») ed il Município de Sintra (Comune di Sintra, Portogallo), in merito all’attribuzione di un appalto di servizi di sorveglianza e di sicurezza relativo agli impianti di detto Comune.

 Contesto normativo

 Le pertinenti disposizioni della direttiva 2004/18

3 Il diciottesimo e il diciannovesimo ‘considerando’ così recitano:

«(18) Per l’applicazione delle disposizioni previste dalla presente direttiva e ai fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi è quello di suddividere tali servizi in categorie corrispondenti a talune voci di una nomenclatura comune e di riunirli in due allegati II A e II B, a seconda del regime cui sono assoggettati. Per quanto riguarda i servizi di cui all’allegato II B, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva l’applicazione di norme comunitarie specifiche per i servizi in questione.

(19) Per quanto concerne gli appalti pubblici di servizi, l’applicazione integrale della presente direttiva dovrebbe essere limitata, per un periodo transitorio, agli appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l’estero. Gli appalti degli altri servizi dovrebbero essere sottoposti a osservazione durante tale periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della presente direttiva. A questo proposito è opportuno definire le modalità di tale osservazione. Tali modalità devono nel contempo consentire agli interessati di avere accesso alle informazioni in materia».

4 A termini dell’art. 1, n. 2, lett. d), primo comma:

«Gli “appalti pubblici di servizi” sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II».

5 L’art. 2, intitolato «Principi di aggiudicazione degli appalti», prevede quanto segue:

«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza».

6 L’art. 4, intitolato «Operatori economici», al suo n. 2 così recita:

«I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell’appalto».

7 Il capo III del titolo II, rubricato «Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi», contiene gli artt. da 20 a 22.

8 L’art. 20, intitolato «Appalti di servizi elencati nell’allegato II A», così recita:

«Gli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II A sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55».

9 A termini dell’art. 21, intitolato «Appalti di servizi elencati nell’allegato II B»:

«L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 23 e dall’articolo 35, paragrafo 4».

10 L’art. 23, facente parte del capo IV di quest’ultima, intitolato «Disposizioni specifiche sul capitolato d’oneri e sui documenti dell’appalto», è relativo alle specifiche tecniche figuranti nei documenti dell’appalto al fine di consentire pari accesso agli offerenti e di non comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza, mentre l’art. 35, n. 4, facente parte del capo VI, intitolato «Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza», si riferisce agli obblighi di informazione delle amministrazioni aggiudicatrici concernenti i risultati del procedimento di aggiudicazione di un appalto.

11 All’allegato II B, categoria 23, figurano i «[s]ervizi di investigazione e di sicurezza (…)».

12 L’art. 47, intitolato «Capacità economica e finanziaria», prevede, al suo n. 2, quanto segue:

«Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di questi soggetti».

13 L’art. 48, intitolato «Capacità tecniche e professionali», contiene un n. 3 il cui contenuto è sostanzialmente identico a quello della disposizione precedente.

14 A termini dell’art. 80, n. 1, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/18 entro il 31 gennaio 2006 e informarne immediatamente la Commissione europea.

 La normativa nazionale

15 La trasposizione della direttiva 2004/18 nel diritto portoghese è stata effettuata con il decreto legge 29 gennaio 2008, n. 18, recante adozione del Código dos Contratos Públicos (Codice dei pubblici appalti), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione, verificatasi in tale data.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

16 Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 15 luglio 2008, il Município di Sintra ha indetto un bando di gara internazionale per l’appalto di servizi di vigilanza e sicurezza di impianti municipali per gli anni 2009 e 2010. Tale bando era disciplinato dalla documentazione per la partecipazione alla gara d’appalto e dal relativo capitolato d’oneri, e l’appalto doveva essere attribuito secondo il criterio dell’offerta globale economicamente più vantaggiosa.

17 La Strong Segurança si è candidata per tale appalto e ha presentato, al tal fine, la documentazione necessaria. Inoltre, essa ha allegato alla sua offerta una lettera di patronage della società ******** (SGPS) SA (in prosieguo: la «Trivalor»), in cui quest’ultima aveva dichiarato quanto segue:

«In forza del rapporto di controllo totale diretto (100%) fra la Trivalor e la **************ça (…), la Trivalor è responsabile per l’adempimento degli obblighi di quest’ultima, ai sensi del Código das Sociedades Comerciais (codice delle società).

In tal senso, dichiariamo di impegnarci a:

garantire che la **************ça (…) dispone dei mezzi tecnici e finanziari indispensabili per la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dall’appalto;

risarcire il Município di Sintra per ogni danno subìto in conseguenza della mancata corretta esecuzione del contratto che, in caso di aggiudicazione, potrebbe verificarsi».

18 La commissione giudicatrice dell’appalto si era inizialmente pronunciata a favore dell’attribuzione dell’appalto alla **************ça, dal momento che la sua offerta aveva ottenuto la maggiore ponderazione. Tuttavia, in esito ad un reclamo presentato da una società concorrente, la commissione giudicatrice dell’appalto, rilevato che alla **************ça non era consentito far valere la capacità economica e finanziaria di una società terza quale la Trivalor, ha rivisto le proprie valutazioni, proponendo l’aggiudicazione dell’appalto alla società concorrente autrice del reclamo. Il Município de Sintra, con delibera dell’11 febbraio 2009, ha approvato tale proposta e ha deciso di attribuire a detta società concorrente i servizi sui quali verteva il bando di gara per gli anni 2009 e 2010.

19 Il ricorso della **************ça avverso tale decisione è stato respinto dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, e tale decisione è stata confermata con sentenza del Tribunal Central Administrativo Sul (Tribunale amministrativo di secondo grado) 10 settembre 2009. La **************ça ha quindi proposto impugnazione avverso tale sentenza dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo.

20 Il giudice del rinvio sottolinea che la questione centrale che si pone, nel caso di specie, è quella se l’art. 47, n. 2, della direttiva 2004/18 sia parimenti applicabile ai servizi ricompresi nell’allegato II B della direttiva stessa, come quelli su cui verte il procedimento a quo. Orbene, il giudice del rinvio rileva, da una parte, che tale procedimento aveva avuto inizio precedentemente all’entrata in vigore del decreto legge n. 18/2008 e, dall’altra, che, all’avvio di tale procedimento, il termine di trasposizione della direttiva era già scaduto.

21 Pertanto, la prima questione che si porrebbe al riguardo sarebbe quella relativa all’effetto diretto dell’art. 47, n. 2, della direttiva 2004/18. Il giudice del rinvio ritiene che la prima parte di tale disposizione sia, conformemente alla giurisprudenza della Corte, sufficientemente chiara, precisa e incondizionata sicché non lascia agli Stati membri alcuna discrezionalità. Per quanto riguarda, tuttavia, la seconda parte di detta disposizione, il giudice del rinvio esprime le proprie perplessità, considerato che questa sembra lasciare agli Stati membri un certo margine di discrezionalità sul quid della prova e sui mezzi probatori esigibili perché l’operatore economico dimostri all’amministrazione aggiudicatrice la propria capacità economica e finanziaria qualora faccia valere le capacità di altri enti.

22 La seconda questione sollevata nella specie sarebbe quella dell’interpretazione dell’art. 47, n. 2, della direttiva 2004/18, in ordine alla quale la giurisprudenza non fornirebbe alcuna soluzione. Il giudice del rinvio rileva che un’interpretazione rigidamente letterale di tale disposizione indurrebbe alla conclusione che essa si applichi solo agli appalti di servizi ricompresi nell’allegato II ******** giudice sottolinea, tuttavia, che ciò escluderebbe, per gli appalti di servizi ricompresi nell’allegato II B, l’applicazione di norme di cui alla direttiva 2004/18 essenziali come quelle che, ad esempio, determinano i criteri di selezione qualitativa dei candidati (artt. 45-52) nonché i criteri di aggiudicazione dell’appalto (artt. 53 55).

23 A fronte di dubbi in ordine alla correttezza di tale interpretazione e consapevole di statuire in ultimo grado, il Supremo Tribunal Administrativo decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, successivamente al 31 gennaio 2006, l’art. 47 della direttiva 2004/18 (…) sia direttamente applicabile nell’ordinamento giuridico interno, nel senso che conferisce ai singoli un diritto che questi possono far valere nei confronti degli organi dell’amministrazione portoghese.

2) In caso di soluzione in senso affermativo, se detta disposizione, nonostante quanto disposto all’art. 21 della direttiva stessa, sia applicabile agli appalti aventi ad oggetto i servizi menzionati nell’allegato II B [della direttiva 2004/18]».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla seconda questione

24 Con tale questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede se l’art. 47, n. 2, della direttiva 2004/18 sia applicabile anche agli appalti aventi ad oggetto servizi ricompresi nell’allegato II B di detta direttiva, nonostante il fatto che tale applicabilità non risulti dal tenore letterale delle altre disposizioni pertinenti della direttiva medesima, segnatamente dal suo art. 21.

25 Ai fini della soluzione di tale questione occorre segnalare, in limine, che la distinzione tra gli appalti di servizi in funzione della classificazione di questi ultimi in due categorie separate non è stata introdotta ex novo con la direttiva 2004/18, ma esisteva già nel vigore della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), che la direttiva 2004/18 ha codificato e riformulato.

26 Occorre poi rilevare che la distinzione che va operata tra gli appalti di servizi a seconda che essi figurino nell’allegato II A o nell’allegato II B della direttiva 2004/18 è già segnalata senza ambiguità ai ‘considerando’ di detta direttiva.

27 In tal senso, il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 2004/18 prevede che, per l’applicazione delle sue disposizioni, occorre suddividere i servizi in categorie e riunirli in due allegati, II A e II B, a seconda del regime cui sono assoggettati.

28 Da parte sua, il diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva 2004/18 riflette la volontà del legislatore di limitare l’applicazione integrale della direttiva stessa, per un periodo transitorio, agli appalti di servizi per i quali le sue disposizioni consentiranno la realizzazione di tutte le possibilità di crescita degli scambi con l’estero, ove tali appalti sono quelli dei servizi di cui all’allegato II A, e di sottoporre a un regime di sorveglianza gli altri appalti, vale a dire quelli di cui all’allegato II B, durante tale periodo transitorio e prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della direttiva 2004/18.

29 Tale suddivisione degli appalti di servizi, enunciata ai summenzionati ‘considerando’, è esplicitata dalle disposizioni della direttiva 2004/18.

30 L’art. 20, infatti, prevede, per gli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II A, l’applicazione praticamente integrale delle disposizioni di detta direttiva, mentre l’art. 21 rinvia unicamente agli artt. 23 e 35, n. 4, e impone in tal modo, quanto agli appalti di servizi elencati nell’allegato II B, «esclusivamente» l’obbligo delle autorità aggiudicatrici relativo alle specifiche tecniche concernenti tali appalti, nonché il loro obbligo di informare la Commissione dei risultati delle procedure di aggiudicazione di questi ultimi.

31 Contrariamente a quanto fa valere la **************ça, non sussiste alcun indice – risultante dal tenore letterale delle disposizioni della direttiva 2004/18 o dalla ratio di quest’ultima – secondo cui la suddivisione dei servizi in due categorie si fonderebbe su di una distinzione tra «norme sostanziali» e «norme procedurali» di tale direttiva. D’altronde, come correttamente rileva la Commissione, una siffatta distinzione rischierebbe di pregiudicare la certezza del diritto con riguardo alla sfera di applicazione delle diverse disposizioni di detta direttiva.

32 La distinzione tra i regimi applicabili agli appalti pubblici di servizi in funzione della classificazione dei servizi in due categorie separate, operata dalle pertinenti norme del diritto dell’Unione, trova conferma nella giurisprudenza della Corte.

33 In tal senso, la Corte ha statuito che la classificazione dei servizi negli allegati I A e I B della direttiva 92/50 (che corrispondono, rispettivamente, agli allegati II A e II B della direttiva 2004/18) è conforme al sistema di cui a detta direttiva, che prevede un’applicazione a due livelli della direttiva medesima (v., in tal senso, sentenza 14 novembre 2002, causa C 411/00, *************, punto 55).

34 Inoltre, la Corte ha affermato, nel contesto della direttiva 92/50, che, quando gli appalti hanno ad oggetto servizi rientranti nell’ambito dell’allegato I B, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare solamente gli obblighi di definire le specifiche tecniche facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee che devono essere contenute nei documenti generali o contrattuali relativi ad ogni appalto e di inviare all’OPOCE un avviso che riferisca i risultati della procedura d’aggiudicazione di tali appalti (v. sentenza 13 novembre 2007, causa C-507/03, Commissione/Irlanda, punto 24).

35 La Corte ha indicato, infatti, che il legislatore dell’Unione ha preso le mosse dalla presunzione che gli appalti relativi ai servizi ricompresi nell’allegato I B della direttiva 92/50 non presentano, a priori, data la loro natura specifica, un interesse transfrontaliero tale da giustificare che la loro aggiudicazione avvenga in esito ad una procedura di gara d’appalto intesa a consentire a imprese di altri Stati membri di venire a conoscenza del bando e di partecipare alla gara d’appalto (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 25). Tuttavia, la Corte ha affermato che anche siffatti appalti, nel caso in cui presentino un interesse transfrontaliero certo, sono assoggettati ai principi generali di trasparenza e di parità di trattamento che derivano dagli artt. 49 TFUE e 56 **** (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda, cit., punti 26, 29 31).

36 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che dal sistema previsto dalla direttiva 2004/18 non discende direttamente, per gli Stati membri, l’obbligo di applicare l’art. 47, n. 2, di detta direttiva anche agli appalti pubblici di servizi ricompresi nell’allegato II B di quest’ultima.

37 Quanto all’argomento della Commissione secondo il quale il principio generale della «concorrenza effettiva» proprio della direttiva 2004/18 potrebbe istituire un tale obbligo, occorre rilevare che, se è pur vero che la concorrenza effettiva costituisce l’obiettivo essenziale di detta direttiva, tale obiettivo, per quanto importante, non può sfociare in un’interpretazione in contrasto con il chiaro disposto della direttiva stessa, che non menziona il suo art. 47, n. 2, tra le disposizioni che le autorità aggiudicatrici sono tenute ad applicare in sede di aggiudicazione di appalti relativi a servizi ricompresi nell’allegato II B di tale direttiva.

38 Tuttavia, conformemente alla summenzionata giurisprudenza, resta da esaminare se, nel caso in cui un siffatto appalto presenti un interesse transfrontaliero certo, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare, segnatamente in considerazione del fatto che, nella causa principale, un bando di gara era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un obbligo come quello codificato dall’art. 47, n. 2, della direttiva 2004/18 possa discendere dall’applicazione dei principi generali di trasparenza e di parità di trattamento.

39 Per quanto riguarda, da una parte, il principio di trasparenza, è giocoforza rilevare che tale principio non è violato se un obbligo come quello codificato dall’art. 47, n. 2, della direttiva 2004/18 non è imposto all’amministrazione aggiudicatrice con riguardo a un appalto avente ad oggetto i servizi menzionati all’allegato II B di detta direttiva. Infatti, l’impossibilità per un operatore economico di far valere le capacità economiche e finanziarie di altri enti non è in rapporto con la trasparenza della procedura di aggiudicazione di un appalto. Occorre, d’altronde, osservare che l’applicazione degli artt. 23 e 35, n. 4, della direttiva 2004/18 nelle procedure di aggiudicazione degli appalti relativi a tali servizi, detti «non prioritari», è intesa anche a garantire il livello di trasparenza corrispondente alla natura specifica di tali appalti.

40 Occorre rilevare, d’altra parte, che il principio di parità di trattamento non può nemmeno portare all’imposizione di un obbligo come quello codificato dall’art. 47, n. 2, della direttiva 2004/18 anche in sede di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all’allegato II B, nonostante la distinzione operata da tale direttiva.

41 Infatti, l’assenza di un siffatto obbligo non è tale da comportare alcuna discriminazione, diretta o indiretta, in base alla nazionalità o al luogo di stabilimento.

42 Occorre sottolineare che un approccio così estensivo dell’applicabilità del principio di parità di trattamento potrebbe condurre all’applicazione, agli appalti dei servizi ricompresi nell’allegato II B della direttiva 2004/18, di altre disposizioni essenziali di tale direttiva, ad esempio, come rileva il giudice del rinvio, delle disposizioni che fissano i criteri di selezione quantitativa dei candidati (artt. 45 52) nonché i criteri di aggiudicazione dell’appalto (artt. 53 55). Ciò comporterebbe il rischio di privare di ogni effetto utile la distinzione tra i servizi di cui agli allegati II A e II B operata dalla direttiva 2004/18, nonché la sua applicazione a due livelli, secondo l’espressione utilizzata dalla giurisprudenza della Corte.

43 Si deve aggiungere che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, gli appalti relativi ai servizi di cui all’allegato II B della direttiva 2004/18 hanno una natura specifica (sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 25). Pertanto, almeno alcuni di tali servizi presentano caratteristiche particolari che giustificherebbero che l’amministrazione aggiudicatrice tenga conto, in modo personalizzato e specifico, dell’offerta presentata dai candidati a titolo individuale. Ciò si verifica, ad esempio, per i «servizi legali», i «servizi di collocamento e reperimento di personale», i «servizi relativi all’istruzione, anche professionale» o, ancora, per i «servizi di investigazione e di sicurezza».

44 Conseguentemente, i principi generali di trasparenza e di parità di trattamento non impongono alle autorità aggiudicatrici un obbligo come quello codificato dall’art. 47, n. 2, della direttiva 2004/18 agli appalti relativi ai servizi di cui all’allegato II B di quest’ultima.

45 Tuttavia, una delimitazione della sfera di applicazione della direttiva 2004/18 procede, come risulta dal diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva stessa, da un approccio progressivo del legislatore dell’Unione che, se è pur vero che obbliga certamente ad applicare, durante il periodo transitorio menzionato al detto ‘considerando’, l’art. 47, n. 2, all’aggiudicazione di appalti come quello oggetto della causa principale, non impedisce che uno Stato membro e, eventualmente, un’amministrazione aggiudicatrice preveda, rispettivamente, nella propria normativa e nei documenti relativi all’appalto, l’applicazione della summenzionata disposizione a tali appalti.

46 Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda questione va risolta nel senso che dalla direttiva 2004/18 non discende l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare l’art. 47, n. 2, di detta direttiva anche agli appalti aventi ad oggetto i servizi menzionati all’allegato II B della direttiva medesima. Tuttavia, tale direttiva non impedisce che gli Stati membri e, eventualmente, le amministrazioni aggiudicatrici prevedano tale applicazione, rispettivamente, nella loro normativa e nei documenti relativi all’appalto.

Sulla prima questione

47 Alla luce della soluzione data alla seconda questione, non occorre procedere alla soluzione della prima.

 Sulle spese

48 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non discende l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare l’art. 47, n. 2, di detta direttiva anche agli appalti aventi ad oggetto i servizi menzionati all’allegato II B della direttiva medesima. Tuttavia, tale direttiva non impedisce che gli Stati membri e, eventualmente, le amministrazioni aggiudicatrici prevedano tale applicazione, rispettivamente, nella loro normativa e nei documenti relativi all’appalto.

Lazzini Sonia

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