Sequestro: in cosa consiste?

Redazione 09/01/19
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Il sequestro è quel procedimento cautelare che ha lo scopo di togliere la disponibilità di un bene a chi lo detiene per consentire al processo di raggiungere quel risultato pratico verso il quale è preordinato.

I presupposti del sequestro sono due: il fumus boni iuris cioè il probabile fondamento della pretesa e il periculum in mora cioè il pericolo che i beni che costituiscono l’oggetto della pretesa o la garanzia del credito vengano dispersi o sottratti durante il tempo necessario per ottenere dagli arbitri un lodo esecutivo (13). La legge prevede tre tipi di sequestri: il sequestro giudiziario, il sequestro conservativo e il sequestro liberatorio. Il sequestro giudiziario tende a garantire la pretesa di un diritto su una cosa determinata in modo da rendere proficua la successiva esecuzione per consegna o rilascio.

Quando può essere autorizzato il sequestro?

Esso può essere autorizzato quando è controversa la proprietà o il possesso di beni mobili o immobili, di aziende o altra universalità di beni ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea. Il sequestro giudiziario può anche essere diretto ad assicurare la conservazione di libri, registri, documenti, modelli, campioni e ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea. Il sequestro conservativo invece mira a garantire un preteso diritto di credito impedendo al debitore di disporre dei suoi beni mobili o immobili o delle somme e cose a lui dovute nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento (14), in modo da non vanificare la successiva esecuzione nelle forme dell’espropriazione forzata.

Il sequestro liberatorio è dalla legge predisposto a favore del debitore. Questi infatti può chiedere il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione quando è controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna o l’idoneità della cosa offerta.

Il sequestro sia esso giudiziario, conservativo o liberatorio deve essere autorizzato dal giudice (15) con provvedimento da eseguirsi entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia altrimenti diviene inefficace. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli artt. 669 e segg. c.p.c. L’esecuzione del sequestro varia a seconda se trattasi di sequestro giudiziario o conservativo. Mentre il sequestro giudiziario si esegue nella forma dell’esecuzione per consegna o rilascio omessa la notificazione del precetto e dell’avviso di sloggio, di cui all’art. 608 c.p.c. (16), quello conservativo si esegue nelle forme dell’espropriazione mobiliare o immobiliare. Si esegue nelle forme previste per l’espropriazione mobiliare presso il debitore o presso terzi (17) se ha per oggetto beni mobili o crediti.

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Il presente contributo è tratto da 

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Note

(13) Il timore di perdere la garanzia del credito deve risultare da circostanze oggettive come le precarie o diminuire condizioni economiche o un comportamento malizioso o imprudente.

(14) Per il principio della responsabilità patrimoniale, il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri art. 2740 c.c. (esclusi beninteso quelli impignorabili) (artt. 514 e segg. c.p.c.).

(15) Il giudice nel disporre il sequestro giudiziario deve nominare il custode stabilendo i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti. Può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie o dà cauzione. Egli col provvedimento di autorizzazione o successivamente può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l’immediata immissione in possesso del custode adottando le cautele stabilite dall’art. 211 c.p.c.

(16) Non può prescindersi da tale avviso se il custode è persona diversa dal detentore.

(17) Nel caso del sequestro presso terzi il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo e il debitore a comparire davanti al Tribunale del luogo di residenza del terzo stesso affinché questi renda la dichiarazione di cui all’articolo 547 c.p.c. e il debitore sia presente alla stessa e agli atti successivi. Il terzo, dal giorno della notifica del predetto atto, è soggetto, relativamente alla somma e alle cose da lui dovute alla persona titolare delle cose sequestrate, agli obblighi che la legge impone al custode (art. 546 c.p.c.). Il giudizio sulle eventuali controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo è sospeso fino all’esito di quello sul merito a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei propri obblighi.

(18) Per la custodia dell’immobile si applica la disposizione dell’art. 559 c.p.c.

(19) La dichiarazione di esecutorietà produce, oltre alla conversione del sequestro in pignoramento, anche l’obbligo per il sequestrante di effettuare gli adempimenti previsti dall’art. 156 disp. att. c.p.c.

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