Sequestro giudiziario

Redazione 28/11/18
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Con il medesimo nomen iuris l’art. 670 c.p.c. designa due istituti profondamente differenti, noti, rispettivamente, come sequestro giudiziario di beni (art. 670, n. 1 c.p.c.) e sequestro probatorio (art. 670, n. 2 c.p.c.).

Il primo può essere concesso su beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne sia controversa la proprietà o il possesso e risulti opportuno provvedere alla loro gestione temporanea.

Il secondo può essere disposto su libri, registri, documenti, modelli, campioni e ogni altra cosa da cui si pretenda desumere elementi di prova, quando è discusso il diritto all’esibizione o alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea. Le due figure si differenziano quanto al diritto che mirano a tutelare in via cautelare, perché l’una si pone in rapporto di strumentalità rispetto all’azione di merito di cui si controverta della proprietà o del possesso dei beni, mentre l’altra rispetto alla sola fase istruttoria del procedimento ordinario, che può avere ad oggetto qualunque cognizione. Comune ad ambo gli istituti è solo la loro generica funzione conservativa, in quanto essi non sono finalizzati ad anticipare l’esecuzione del diritto controverso, bensì a proteggerlo dal verificarsi di eventi che possano comprometterne la futura attuazione. nel sequestro giudiziario di beni, alla funzione assicurativa della custodia può essere affiancata anche la gestione temporanea della cosa (1).

Il sequestro giudiziario di beni

Nella vigenza dei codici del 1865, la disciplina del sequestro giudiziario appariva criptica (2), e non immune da ambiguità.

L’art. 1875, n. 1, del codice civile del 1865 disponeva che «oltre i casi stabiliti dal Codice di procedura civile, l’autorità giudiziaria può ordinare il sequestro di un immobile o di una cosa mobile la cui proprietà o il cui possesso sia controverso tra due o più persone». L’art. 921 del codice di procedura civile del 1865 stabiliva, altresì, che «oltre i casi indicati nell’art. 1875 del codice civile l’autorità giudiziaria può, sulla domanda delle parti interessate, ordinare il sequestro di un immobile quando siavi pericolo di alterazione, sottrazione o deteriorazione». Secondo l’opinione prevalente, il legislatore avrebbe inteso disciplinare due fattispecie distinte tra loro. La prima, regolata dal codice civile, presupponeva esclusivamente la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso. La seconda, invece, definita dal codice di rito, era finalizzata ad eliminare il pericolo di danno ad una cosa dipendente dalla sua alterazione intrinseca o dalla perdita di disponibilità dell’avente diritto, anche al di fuori dell’ipotesi di una controversia (3).

In realtà, sembra che il legislatore, con l’art. 670, n. 1, c.p.c. abbia voluto unificare le due previsioni normative, individuando come presupposti del sequestro giudiziario tanto la sussistenza di una controversia sulla proprietà e sul possesso, quanto l’opportunità di provvedere alla sua gestione temporanea. Il sequestro giudiziario ha natura di provvedimento cautelare sommario, come confermato dalla sua collocazione nel Libro IV, Titolo I, Capo III del codice di procedura civile. La funzione dell’istituto è quella di provvedere alla custodia e alla temporanea gestione dei beni controversi, sottraendoli alla libera disponibilità da parte di chi li detiene, mediante l’affidamento degli stessi a un custode. esso mira ad assicurare l’utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della relativa esecuzione coattiva, a mezzo di consegna o rilascio forzato, dei beni oggetto della pretesa giudiziale.

La misura ha carattere meramente conservativo, non potendo, in alcun modo, condurre ad un’anticipazione della pronuncia di merito. Invero, con il provvedimento che autorizza la cautela, il soggetto passivo perde il possesso del bene, anche qualora sia nominato custode: nel qual caso, lo modifica in detenzione.

Laddove sia l’attore ad essere nominato custode, invece, si verifica un’anticipazione piena degli effetti del procedimento di esecuzione, ma non anche della sentenza di merito, in quanto il ricorrente acquista la mera detenzione della cosa e non anche la sua piena disponibilità giuridica e materiale (4). L’autorizzazione della misura, infatti, non determina alcun effetto in merito alla disponibilità giuridica delle cose sottoposte a sequestro, sebbene essa possa essere utilizzata anche al fine di scongiurare l’inopponibilità all’attore degli atti di disposizione giuridica di beni mobili, ai sensi dell’art. 1153 c.c. (5).

Il presente contributo è trattato da

I sequestri civili

Il volume esamina, in una prospettiva attenta alle implicazioni pratiche, inquadrata nelle categorie di teoria generale, la disciplina del codice di procedura civile e quella prevista dalle leggi speciali in materia di sequestri, approfondendo i presupposti delle misure e le regole processuali di trat- tazione delle richieste cautelari.Aggiornata alla più recente giurisprudenza in materia, l’opera vuole dunque essere uno strumento utile al professionista che intenda presentare una domanda cautelare e ottenere il provvedimento che meglio tuteli le ragioni del proprio assistito.Giuseppe De Marzo, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione, assegnato alla I sezione civile e alla V sezione penale; componente supplente del Tribunale Superiore delle Acque; componente del Gruppo dei Referenti per i rapporti con la Corte Europea dei diritti dell’uomo; autore di numerose monografie e di pubblicazioni giuridiche, ha curato collane editoriali; collabora abitualmente con Il Foro italiano.Laura Barbi, nel 2016 consegue con lode la laurea magistrale in Giurisprudenza d’impresa presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, discutendo una tesi dal titolo “La responsabilità del socio di s.r.l. per atti gestori nell’ordinamento italiano e tedesco”, redatta in seguito ad un soggiorno di ricerca presso l’Università di Heidelberg. Dal gennaio 2017 svolge un tirocinio formativo presso la Corte Suprema di Cassazione, contestualmente alla pratica forense presso l’Avvocatura generale dello Stato.Claudia La Valle, si è laureata in giurisprudenza presso l’Università LUMSA di Roma nel 2013 con una tesi in tema di diritto del lavoro comparato. Nel 2015 ha conseguito il diploma presso la SSPL LUMSA e l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Attualmente svolge il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 negli uffici della Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione ed è autrice di alcune pubblicazioni.

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Note

(1) Corsini F., Il sequestro giudiziario di beni, in Chiarloni s., Consolo C. (a cura di), I procedimenti sommari e speciali, vol. II, Procedimenti cautelari, Utet, 2005, 837 ss.

(2) L’espressione è di Corsini F., Il sequestro giudiziario di beni, in cit., 839.

(3) Per un approfondimento sulle radici storiche e sull’evoluzione dell’istituto v. Caponi r., Il sequestro giudiziario di beni nel processo civile. Profilo storico sistematico, Giuffrè, Milano, 2000.

(4) arieta G., Le tutele cautelari, in Montensano l., arieta G., Trattato di diritto processuale civile, vol. 3, Tomo I, Le tutele sommarie. Il rito cautelare uniforme. I procedimenti possessori, Cedam, 2005, 348; BellaGaMBa G., Cariti G., I singoli procedimenti cautelari e possessori, in ideM, I procedimenti cautelari e possessori, IV ed., Giuffrè, 2005, 178-179.

(5) Amplius in par. 2.1.4.1. Il pericolo connesso ad atti di disposizione giuridica del bene.

 

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