Il sequestro conservativo ex art 671 c.p.c.

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 Il sequestro[1] è il provvedimento cautelare più caratteristico e di più largo impiego nella prassi giudiziaria.

Nel nostro ordinamento la sua disciplina è contenuta nella Sezione seconda, Capo Terzo, Titolo Primo, del codice di procedura civile. Gli articoli 670 ss c.p.c. regolamentano, in particolare, quattro tipologie diverse di sequestri: 1) sequestro in funzione della fruttuosità dell’eventuale esecuzione diretta o sequestro giudiziario di beni (art. 670 n.1. c.p.c.); 2) sequestro in funzione della cognizione o sequestro giudiziario di prove (art. 670 n.2 c.p.c.); 3) sequestro in funzione della fruttuosità dell’eventuale esecuzione per espropriazione o sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.); 4) sequestro liberatorio (art. 687 c.p.c.).

Caratteristica comune alle varie tipologie menzionate è quella di avere un contenuto conservativo, infatti, l’obiettivo della parte che chiede l’adozione di questa misura è quello di mantenere lo status quo ed evitare che la situazione fattuale si modifichi e generi il periculum paventato.

La disciplina di queste quattro tipologie di provvedimenti risulta eccellente. Il legislatore, infatti, configura i diversi tipi di sequestro (artt. 670, 671, 687 c.p.c.) definendone la funzione, il periculum che si mira a neutralizzare e il loro il contenuto, regolamenta, inoltre, il termine di efficacia (art 675 c.p.c.), la custodia nel caso di sequestro giudiziario (art 676 c.p.c.), l’intera fase di attuazione (artt. 677, 678 e 679 c.p.c.), la vendita delle cose deteriorabili (art. 685 c.p.c.) e la conversione del sequestro conservativo in pignoramento (art. 686 c.p.c.).

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “I sequestri civili” di Giuseppe De Marzo, Laura Barbi, Claudia La Valle.

La novella del 1990

Inoltre, a seguito della novella del 1990, la quale ha razionalizzato il complesso sistema del processo sommario cautelare, le norme sul procedimento unico cautelare — regolato dagli artt. da 669-bis a 669-terdecies c.p.c. — si applicano direttamente ai sequestri ex artt. 670 ss c.p.c.

L’art. 669-quaterdecies c.p.c., che stabilisce l’ambito di applicazione di tutte le norme sul procedimento cautelare unitario, prevede, appunto, che “le disposizioni della seguente sezione” si applicano anche ai provvedimenti previsti nella sezione seconda cioè i sequestri.

Il sequestro conservativo viene disciplinato dall’art 671 c.p.c il quale prevede che “il giudice, su istanza del creditore, che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili del debitore o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permetta il pignoramento”.

Tale strumento processuale cautelare – diretto a conservare le ragioni del creditore sul patrimonio del debitore e ad assicurare quindi il soddisfacimento del credito nella futura esecuzione forzata – è volto ed ovviare al periculum, paventato dal creditore, di perdere la garanzia del proprio credito.

Il sequestro conservativo, in particolare, è il provvedimento da utilizzare nell’eventualità in cui oggetto dell’obbligazione sia un’obbligazione generica per cui rilevi la responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. a norma del quale “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Punto cardine del sistema è dato, infatti, dall’istituto di diritto sostanziale della responsabilità patrimoniale prevista dall’articolo su menzionato che enuncia il principio secondo il quale tutti i beni del debitore sono potenzialmente a disposizione dei creditori e sono escluse le limitazioni convenzionali volte a derogarvi.

La responsabilità patrimoniale si realizza nella destinazione dei beni del debitore al soddisfacimento del credito e, più precisamente, nel potenziale stato di soggezione in cui vengono a trovarsi gli stessi, ancor prima di eventuali adempimenti; la ratio della norma è, quindi, quella di determinare l’oggetto della futura azione esecutiva, ovvero tutti i beni del debitore, ad eccezione di quelli tassativamente previsti da norme che li sottraggano a tale azione.

L’interesse del creditore sarà quello di conservare l’integrità del patrimonio del debitore, quest’ultimo potrebbe, infatti, compromettere la fruttuosità dell’azione esecutiva alienando i beni, sottraendoli materialmente o mediante alienazioni simulate o non esercitando diritti di cui è titolare determinandone così la loro perdita o il mancato incremento, proprio per impedire o reagire a tali comportamenti il creditore ricorre a tale mezzo processuale che costituisce, nella sua funzione conservativa, un rimedio di tutela indiretta del credito: si conserveranno i beni che costituiranno oggetto dell’azione esecutiva, per la futura realizzazione coattiva del credito.

Per ovviare al pericolo di perdere le garanzie del proprio credito, nel tempo necessario ad ottenere la tutela nel merito, il creditore può richiedere il sequestro prima di instaurare il giudizio di merito, sulla base della situazione patrimoniale del debitore, per il fondato timore che quando otterrà la decisione nel merito il suo credito non troverà soddisfazione nel patrimonio del debitore poiché privo di beni adeguati al suo effettivo soddisfacimento.

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “I sequestri civili” di Giuseppe De Marzo, Laura Barbi, Claudia La Valle.

La domanda di sequestro

Nel momento in cui avanza domanda di sequestro conservativo, il creditore dovrà anche dimostrare e indicare quali sono gli elementi fattuali tali da far presumere che nel tempo necessario ad ottenere la decisione nel merito il patrimonio possa depauperarsi in modo da non far trovare pieno soddisfacimento. L’oggetto del giudizio di merito è, invece, l’accertamento dell’esistenza del diritto di credito vantato dal creditore e l’eventuale condanna del debitore ad adempiere.

Dal momento che il sequestro conservativo è uno strumento cautelare con il quale il creditore mira ad individuare una massa di beni del debitore che gli consenta di soddisfare il suo credito è evidente che il sequestro non avrà ad oggetto un bene specifico ma qualunque bene presente nel patrimonio del debitore suscettibile di esecuzione forzata nella forma generica, infatti, i singoli beni del debitore vengono in rilievo non per la loro individualità, ma in relazione al loro valore, ossia in relazione alla loro attitudine ad essere trasformati in denaro.

Il giudice, nel pronunciare il provvedimento autorizzativo del sequestro conservativo, non si riferisce, a differenza di quanto accade per il sequestro giudiziario, a beni specifici, ma si limita a determinare il valore fino a concorrenza del quale il sequestro può essere eseguito.

Una volta che il creditore ha ottenuto l’accertamento del suo diritto di credito e la condanna del debitore ad adempiere avrà un titolo esecutivo (sentenza di primo grado) che gli consente di avviare il processo ad esecuzione forzata (non in forma specifica cioè per consegna e rilascio come è previsto per il sequestro giudiziario) nella forma generica cioè per espropriazione forzata.

L’art. 671 c.p.c. stabilisce, infatti, che oggetto del sequestro conservativo è qualunque bene suscettibile di successivo pignoramento. Il pignoramento, come noto, è il primo atto del processo per espropriazione ovvero l’atto con cui l’ufficiale giudiziario individua i beni nel patrimonio del debitore che possono essere oggetto di esecuzione forzata per espropriazione. Quindi il sequestro conservativo al pari del pignoramento può avere ad oggetto beni mobili, immobili e crediti che il debitore vanti nei confronti di terzi.

Il creditore vuole ottenere, come abbiamo detto, che i beni non vadano dispersi in attesa di avere la decisione nel merito sul proprio credito, allora l’effetto del sequestro conservativo è quello di ottenere che i beni vengano sottratti alla disponibilità materiale del debitore e affidati ad un custode che ne garantisca l’integrità e il non trasferimento a terzi fino al momento in cui si avrà la decisione nel merito.

Per sapere tutto su questo argomento leggi anche “I sequestri civili” di Giuseppe De Marzo, Laura Barbi, Claudia La Valle.

L’adempimento spontaneo del debitore

Il codice, qualora non dovesse esserci l’adempimento spontaneo del debitore, disciplina la fase di attuazione coattiva secondo le modalità indicate agli artt. 678 e 679 c.p.c.

Se si tratta di sequestro su cose mobili nella disponibilità del debitore esso si esegue secondo le forme del pignoramento mobiliare, mentre se si tratta di sequestro di credito o di cose di proprietà del debitore esso si esegue secondo le norme per il pignoramento presso terzi.  In quest’ultimo caso il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza di quest’ultimo per rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547 c.p.c.[2]

L’art 678 c.p.c. prevede, inoltre, che il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo si sospenda fino all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei propri obblighi[3].

Per quanto riguarda, invece, il sequestro conservativo su immobili l’art 679 c.p.c., anziché richiamare le forme del pignoramento immobiliare, si limita a stabilire “si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.

Se il sequestro concorre col pignoramento, si ritiene che debba prevalere il processo di esecuzione; mentre nel caso in cui il medesimo bene sia colpito da sequestro giudiziario e sequestro conservativo, la precedenza spetta alla causa sull’appartenenza dei beni, che ha dato luogo al sequestro giudiziario.

L’attuazione del provvedimento cautelare in esame deve essere iniziata nel termine perentorio di cui all’art 675 c.p.c., il quale dispone che “il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia”, e dalla pronuncia del sequestro inizia a decorrere il termine perentorio, per l’inizio del giudizio di merito, previsto, a pena di efficacia, dall’art 669 novies c.p.c. Nella pendenza di tale giudizio il provvedimento di sequestro può essere revocato o modificato ex art. 669 decies c.p.c. ma anche ex art 684 c.p.c. ovvero “prestando idonea cauzione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.”

Quando il sequestro ha per oggetto cose deteriorabili, come stabilisce l’art 685 c.p.c., il giudice, qualora sussista pericolo di deterioramento, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.

Per quanto riguarda, invece, gli effetti che produce il sequestro conservativo è interessante la stretta correlazione che l’ordinamento prevede tra tali effetti e i futuri effetti del pignoramento.

Dal punto di vista materiale viene nominato un custode al quale vengono affidati i beni tuttavia dal punto di vista giudico il debitore continua ad essere proprietario di quei beni o creditore di crediti nei confronti dei terzi. Infatti, i beni in questione, che sono sottoposti a sequestro rimangono nella proprietà del debitore (egli ne ha la titolarità giuridica) ma questo non comporta, per il nostro ordinamento, che il debitore possa compiere qualunque atto.

Il legislatore ha previsto espressamente che qualunque atto dispositivo il debitore dovesse compiere sui beni oggetto di sequestro conservativo è del tutto inefficace per il creditore che ha ottenuto il sequestro. Inefficace sta a significare che anche se ci dovesse essere un atto dispositivo per il creditore sequestrante è tamquam non esset e, una volta ottenuto il titolo esecutivo, egli può avviare comunque il processo di espropriazione forzata su quei beni anche se trasferiti a terzi.

L’art 2906 c.c. sancisce l’inefficacia relativa (ossia rispetto al creditore sequestrante) degli atti di alienazione e comunque di disposizione delle cose sequestrate. È un’inefficacia del medesimo tipo di quella prevista per il pignoramento dall’art 2913 c.c.  L’atto dispositivo inefficace del debitore potrebbe riguardare, infatti, beni mobili o immobili ma anche crediti (con la cessione del credito). L’art 2913 c.c. prevede, a tal proposito che, nel pignoramento presso terzi, se il debitor debitoris accetta il credito, trasferitogli dal debitore e oggetto di sequestro conservativo, allora l’accettazione della cessione per il creditore sequestrante è tamquam non esset, ed il debitor debitoris è tenuto comunque ad adempiere in suo favore con il rischio per il debitore di dover pagare due volte.

Gli effetti del sequestro conservativo, che si determinano all’atto dell’attuazione, durano fino a quando si verifica una delle cause di inefficacia previste dall’art 669 novies c.p.c. e dall’art 675 c.p.c.

Tuttavia, se non si verifica alcuna causa di inefficacia e se il provvedimento non viene revocato o modificato ed il giudizio di merito conduce al riconoscimento dell’esistenza del diritto cautelato, allora la funzione propria della cautela si completa e si realizza integralmente.

Nel sequestro conservativo il completamento della funzione cautelare si realizza con la confluenza del sequestro nell’espropriazione.

La conversione del sequestro conservativo

Questa particolarità viene esplicitata nell’art 686 c.p.c. dove si parla di conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a norma del quale “il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.

L’art 156 disp. att. aggiunge che “il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista dall’art 686 c.p.c. deve depositare copia nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione”.[4]

Il secondo comma dell’art 686 c.p.c. precisa, infine, che “se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata”.

La conversione del sequestro in pignoramento produce l’effetto che i vizi del sequestro possono essere fatti valere (se non è intervenuta decadenza) con l’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. mentre le contestazioni sulla conversione si configurano come opposizioni all’esecuzione ex art 615 c.p.c.

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[1] Con riferimento generale al sequestro nei suoi diversi tipi v. A. SCAGLIONI, Il sequestro nel processo civile, Milano, 1942; CANTILLO, SANTANGELI, Il sequestro nel processo civile, 2003; MANDRIOLI-CARRATTA, Diritto processuale civile. L’esecuzione forzata. I procedimenti sommari, cautelari e camerali. Vol. IV, Torino, 2016, pag. 320 ss; CONIGLIO, Il sequestro giudiziario e conservativo, Milano, 1949; C. FERRI, Sequestro, in Dig. civ. XVIII, Torino, 1998, pag. 460 ss; SANTULLI, Sequestro (sequestro giudiziario e conservativo), in Enc. Giur. Treccani, XXVIII, Roma, 1998; D. DALFINO, Il sequestro giudiziario, Il sequestro conservativo, Il sequestro liberatorio, in I procedimenti cautelari, a cura di A. CARRATTA, Bologna, 2013; CONTE, Il sequestro conservativo nel processo civile, Torino, 2000; VERDE, Il sequestro nel diritto processuale civile, Padova, 1999; CAPONI, Il sequestro giudiziario di beni nel processo civile: profilo storico-sistematico, Milano, 2000.

[2] In riferimento all’art 547 c.p.c. sussiste un difetto di coordinamento con la riforma della disciplina sul pignoramento presso terzi (introdotta dal D.L. 132/2014, conv. Dalla L 162/2014 ed ulteriormente modificata dal D.L. 83/2015, conv. dalla L. 132/2015). L’art 678 c.p.c., infatti, continua a prevedere che il sequestrante deve citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all’art 547 c.p.c. Il difetto di coordinamento potrebbe essere superato ritenendo questa parte dell’art 678 implicitamente abrogata e dando rilevanza alla prima parte dello stesso articolo, laddove esplicitamente vengono richiamate le “norme stabilite per il pignoramento presso terzi”. Infatti, anche per l’attuazione del sequestro conservativo presso terzi, il terzo dovrebbe essere invitato – secondo quel che prevede l’art 543, 2° comma, n.4 per il pignoramento presso terzi, a comunicare la dichiarazione di cui all’art 547 c.p.c. al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo di raccomandata ovvero a mezzo pec mentre solo il debitore dovrebbe essere citato a comparire davanti al giudice competente ovvero il tribunale del luogo di residenza, dimora, domicilio o sede dello stesso debitore: art 26 bis, 2° comma, c.p.c.

In tal senso v. MANDRIOLI-CARRATTA, Diritto processuale civile. L’esecuzione forzata. I procedimenti sommari, cautelari e camerali. Vol. IV, Torino, 2016, pag. 331.

[3] Con riferimento all’accertamento dei propri obblighi, a seguito della L. 228/2012, la necessità di avere un vero e proprio giudizio di cognizione è stata superata e sostituita da un accertamento “semplificato” dell’obbligo del terzo verso l’esecutato, che ha efficacia ai soli fini del procedimento esecutivo in corso. Ne deriva che l’esigenza di sospensione dell’accertamento dell’obbligo del terzo, prevista dall’art 678 c.p.c. dovrebbe ritenersi limitata all’ipotesi in cui sia instaurato un autonomo giudizio che abbia ad oggetto l’accertamento dell’obbligo del terzo. Cfr. in tal senso MANDRIOLI-CARRATTA, Diritto processuale civile. L’esecuzione forzata. I procedimenti sommari, cautelari e camerali. Vol. IV, Torino, 2016, pag. 331; D. DALFINO, Il sequestro conservativo in I procedimenti cautelari, a cura di A. CARRATTA, Bologna, 2013, pag. 530.

[4] Ci si chiede in dottrina se l’effetto della conversione del sequestro in pignoramento può essere determinato anche da provvedimenti esecutivi diversi dalla sentenza in particolare dell’ordinanza di cui all’art 183 ter. La risposta sembra essere affermativa poiché si tratta di un’ordinanza dotata di efficacia esecutiva e allora il creditore ha in mano un titolo esecutivo che gli consente la produzione degli stessi effetti previsti dall’art 686 c.p.c. e può intraprendere l’esecuzione forzata.

Avv. Mazzei Martina

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