Separazione, i diritti della madre e del minore

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In questa sede si scriverà di separazione con figlio, di quali siano i diritti di una madre con un bambino minore che si vuole separare.

Prima vediamo in che cosa consiste.

La separazione tra coniugi

Con la separazione i coniugi non mettono fine al rapporto matrimoniale, ne sospendono gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.

La separazione è una situazione temporanea che incide sui diritti e i doveri che nascono con il vincolo matrimoniale.

Attraverso la separazione, marito e moglie mantengono la qualità di coniugi, però vengono meno i doveri di coabitazione e di fedeltà che derivano dal matrimonio e a carico di ognuno dei coniugi resta l’obbligo di mantenere, educare e istruire la prole e l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole.

La separazione può essere legale, quando ci si rivolge a un giudice, oppure si ricorre alla negoziazione assistita da avvocato o alla dichiarazione di fronte al Sindaco, e può essere consensuale, giudiziale o di fatto.

La separazione è un rimedio alla crisi del matrimonio attraverso la quale i coniugi smettono di abitare sotto lo stesso tetto nonostante restino marito e moglie, e vengono meno alcuni dei doveri che derivano dal vincolo del matrimonio, primo quello della coabitazione.

La separazione consensuale

La separazione consensuale non si ha esclusivamente quando i coniugi sono d’accordo sulle condizioni di separazione.

In alternativa è sempre possibile rivolgersi al Tribunale.

In presenza di simili circostanze, è necessario che l’accordo sia omologato da un giudice che controlla, valida e dichiara efficace l’accordo dei coniugi, dopo avere tentato una riconciliazione.

La separazione giudiziale

La separazione giudiziale è la seconda forma di separazione legale alla quale si ricorre quando non si raggiunge un accordo tra i coniugi.

La separazione di fatto

La separazione di fatto consiste nell’interruzione della convivenza coniugale voluta e attuata dalle parti, in via di fatto, non per cause indipendenti dalla volontà dei coniugi, me sulla base di un accordo informale degli stessi, o per il rifiuto di uno dei due a proseguire la vita in comune, o perché marito e moglie decidono di intraprendere strade separate.

La separazione di fatto non determina conseguenze giuridiche automatiche e ognuno dei coniugi può chiedere in qualsiasi momento la ripresa della convivenza.

La separazione con figlio e il mantenimento

Se due genitori sono sposati, dovrà essere il tribunale a dichiarare la separazione su ricorso di uno o di entrambi i coniugi.

Non è necessario che ci sia il consenso di entrambi.

Se uno dei coniugi si dovesse opporre alla separazione, l’altro potrebbe agire lo stesso rivolgendosi a un avvocato e ottenendo allo stesso modo la separazione.

Se marito e moglie si accordano, si procede con la separazione consensuale.

I due predispongono un atto con le voci dell’intesa raggiunta attraverso gli avvocati, ed è possibile avere anche un unico legale, e in un momento successivo lo sottopongono al tribunale per la conferma.

Si risolve in un’unica udienza all’esito della quale la coppia viene autorizzata a vivere in modo separato e a iniziare altre relazioni, una volta trascorsi sei mesi si potrà procedere al divorzio.

È possibile separarsi anche con un atto redatto dagli avvocati e poi sottoscritto dalle parti (cosiddetta negoziazione assistita) senza l’intervento del giudice. Il costo è pressoché identico.

Se marito e moglie non si accordano, viene avviata una causa, e dopo la prima udienza il giudice sospende la convivenza e stabilisce i provvedimenti in materia di mantenimento.

Esclusivamente per le coppie sposate è previsto l’assegno di mantenimento all’ex coniuge, mentre a chi convive non è dovuto niente.

L’assegno spetta se il richiedente è privo di reddito o ha un reddito che non sia sufficiente a mantenere lo stesso tenore di vita di prima e non se lo può procurare.

In questo modo viene negato o fortemente ridotto il mantenimento alla giovane donna, con formazione universitaria, ancora in grado di lavorare, ad esempio, una trentenne con esperienze lavorative.

Il mantenimento viene negato se il giudice accerta che la fine del matrimonio è stata causata da un comportamento colpevole del richiedente.

Infedeltà, abbandono del tetto coniugale, violenze, mancanza di assistenza morale e materiale, e altro, e viene dichiarato il cosiddetto addebito.

La procedura di separazione non può essere praticata per le coppie non sposate, che potranno agire in tribunale per la quantificazione dell’assegno di mantenimento per i figli.

La separazione con figlio e il suo mantenimento

Sia per le coppie sposate sia per quelle che convivono, è possibile presentare ricorso in tribunale per chiedere la quantificazione del mantenimento in relazione ai figli, che è sempre dovuto, indipendentemente dalle condizioni economiche dei due coniugi.

Il tribunale fissa un assegno di mantenimento a carico del genitore che andrà a vivere per conto suo.

L’assegno verrà pagato nelle mani del genitore presso il quale i bambini vengono collocati.

Si tratta di un importo annuale, diviso in dodici mensilità, e dovrà essere pagato anche per quelle frazioni dell’anno nelle quali i figli abitano con l’altro genitore.

Gli alimenti per i figli devono essere calcolati sulla base del tenore di vita che gli stessi avevano

quando convivevano con entrambi i genitori e devono soddisfare non le esigenze alimentari e quelle di altro genere.

Di solito non supera mai un terzo del reddito del genitore.

La collocazione dei figli viene quasi sempre assegnata alla madre, ritenuta, di solito, la figura più adeguata a crescere la prole in età scolare.

L’affidamento resta congiunto ad entrambi i genitori.

Il padre e la madre avranno potranno attuare le scelte più importanti per la crescita, educazione e istruzione.

Sono consentite decisioni unilaterali da parte del genitore convivente in relazione all’ordinaria amministrazione.

Il genitore che non abita con i figli avrà il diritto e il dovere di andare dagli stessi secondo un calendario fissato dal tribunale in base all’età dei bambini e alle loro esigenze.

Sono di solito tre giorni alla settimana, con alternanza durante le feste e le vacanze.

L’assegnazione della casa familiare

Indipendentemente dal fatto che sia in affitto o di proprietà dell’ex coniuge, la casa viene assegnata al genitore collocatario, presso il quale abiteranno i bambini.

Lo stesso ha diritto a restarci sino a quando non si trasferisce o sino a quando i figli non abiteranno in una casa propria.

Con l’assegnazione della casa il genitore si assume anche l’obbligo di pagare le utenze e le spese condominiali.

Il mutuo resta a carico del proprietario dell’immobile che ritorna nel possesso quando cessa il diritto di abitazione dell’ex coniuge.

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