Separazione e divorzio: chi deve mantenere i figli?

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L’articolo 30 della Costituzione contiene il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole. Recita: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”.

Gli fa eco l’articolo 316 bis del codice civile stabilisce che entrambi i coniugi sono obbligati nei confronti dei figli, mantenendoli, istruendoli ed educandoli, in proporzione alle sostanze di ciascuno e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo.

L’articolo 316 bis del codice civile, recita:

“I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L’opposizione è regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento”.

Che cosa succede durante il matrimonio e dopo la separazione?

In costanza di matrimonio non esistono regole rigide sul mantenimento dei figli, cambia quando i coniugi decidono di separarsi, e spetta al giudice adottare i provvedimenti necessari per soddisfare gli interessi morali e materiali dei figli.

Il giudice, deve avere come obiettivo principale l’interesse del minore, e deve fare in modo che lo stesso non subisca gli effetti della separazione e del divorzio.

La funzione del mantenimento è garantire ai figli le loro abitudini e lo stile di vita prima della separazione dei genitori.
In caso di figli minori spetta al genitore collocatario, che passa il tempo maggiore con i figli e presso il quale viene fissata la residenza anagrafica, mentre in caso di figli maggiorenni spetta a quello convivente.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione in merito
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il versamento diretto al maggiorenne può essere effettuato se lo stesso ne faccia specifica richiesta (Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 18008 del 09.07.2018).

Da chi viene stabilito l’importo necessario?

L’importo del mantenimento può essere stabilito dal giudice, ma può anche costituire oggetto di accordo tra i coniugi stessi.

Per stabilire l’importo del mantenimento il giudice deve tenere conto di diversi parametri:

-Deve prendere in considerazione i bisogni dei figli e il tenore di vita del quale gli stessi hanno goduto durante il matrimonio o la convivenza dei genitori.

-Oltre a questo si devono considerare le risorse economiche di ognuno dei coniugi, i compiti di attenzione e di aiuto domestico, il tempo trascorso con i figli.

La somma stabilita a titolo di mantenimento dal giudice si può sempre modificare se si dovessero verificare cambiamenti positivi o negativi delle condizioni economiche delle parti.

Un esempio potrebbe essere rappresentato dall’ipotesi nella quale il coniuge che deve versare il mantenimento perda il lavoro.
In questi casi la somma può essere diminuita tenendo conto delle ristrettezze economiche sopravvenute.

Quando il figlio diventa autonomo economicamente

Secondo l’orientamento più recente, l’obbligo dei genitori di mantenere il figlio non è detto che venga meno se lo stesso ha trovato un impiego stabile.
L’impiego deve essere adeguato alle sue attitudini e aspirazioni.

In proposito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1773/2012, ha sostenuto che l’obbligo del mantenimento viene meno se l’indipendenza economica del figlio si può considerare raggiunta con un impiego che gli consenta di avere un reddito che corrisponda alla sua professionalità e un’appropriata collocazione nel relativo contesto economico-sociale, adeguata alle sue attitudini e aspirazioni.

In alcuni casi i giudici hanno ritenuto che un’offerta di lavoro rifiutata dal figlio non sia sufficiente ad esonerare il genitore dall’obbligo di mantenimento.

Il rifiuto privo di una valida offerta idonea in relazione alle aspettative del giovane esonera il genitore dall’obbligo di mantenimento (Cassazione civile, sent. n. 14123/2011).
Attraverso una pronuncia dell’1 febbraio 2018, il Tribunale ha affermato che con il superamento di una determinata età, il figlio maggiorenne, anche se non è indipendente, ha una dimensione di vita autonoma che lo rende meritevole dei diritti di assistenza familiare stabiliti nei confronti della persona che si trova in stato di bisogno, non più del diritto al mantenimento.

Si tratta dei cosiddetti alimenti.

In relazione all’onere della prova, è il genitore che deve dimostrare davanti al giudice l’avvenuto raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio.
Ad esempio percependo un reddito che corrisponda alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, oppure che egli si sottrae volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata (sent. n.1830 del 26.01.2011).

Se il figlio ha trovato un impiego stabile che lo renda autosufficiente, se lo perde, non nasce l’obbligo di mantenimento per i genitori, si estingue definitivamente raggiungendo l’indipendenza economica del figlio.
Il figlio è disoccupato non può reclamare l’assegno di mantenimento.
Se gli spettano può chiedere gli alimenti, un obbligo diverso dal mantenimento, e può ricorrere sul genitore anche quando sia cessato il secondo.

Ci deve essere un vero stato di bisogno del figlio che obbliga i genitori a fornirgli il necessario per vivere (Corte d’Appello di Catania, decreto del 26 novembre 2014).

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