Separazione e Divorzio, assegno di mantenimento: cosa cambia con il Fondo Statale?

Redazione 22/01/17
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Già previsto dalla Legge di Stabilità 2016, il Fondo di solidarietà dello Stato per il coniuge separato e in stato di bisogno è operativo dallo scorso 14 gennaio. Il decreto del Ministero della Giustizia che lo conteneva è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, anche se a mero uso sperimentale (sono stanziati per ora solo 750mila euro). I prossimi beneficiari saranno quindi i coniugi separati che non hanno ottenuto il mantenimento dovuto dall’ex-partner.

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Assegno mantenimento: quando si può attingere dal Fondo a tutela del coniuge in stato di bisogno?
Innanzitutto è bene spiegare in cosa consiste l’assegno di mantenimento in questione. Ci si riferisce alla somma che viene corrisposta in caso di separazione o divorzio da uno dei due coniugi al partner economicamente più debole, nonchè agli eventuali figli della coppia.
Quando uno dei due coniugi non sia titolare di un reddito proprio adeguato, infatti, può effettuare richiesta di mantenimento: con l’espressione “reddito adeguato” si intendono non solo i mezzi economici necessari per vivere, ma anche il mantenimento del tenore di vita esistente prima della separazione.
Ai fini della determinazione del Fondo, sono considerati “in stato di bisogno” i coniugi separati con un indice Isee uguale o inferiore a 3.000 euro.
In ogni caso, l’obbligo al mantenimento permane in presenza di figli a carico, e nello specifico fino al raggiungimento della maggiore età e poi fino alla conquista di un’autosufficienza economica, secondo la stessa Carta costituzionale.

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Che cos’è il Fondo Statale di solidarietà?
Grazie all’adempimento della previsione legislativa, nel caso in cui un coniuge separato non riceva l’assegno di mantenimento dovuto, nonostante sia convivente con figli minori o maggiori portatori di handicap grave, interviene il Fondo: infatti, verrà corrisposto un contributo economico statale, attinto appunto dal Fondo di Solidarietà.
Come si presenta la domanda?
Ciò è possibile dietro inoltro della domanda di accesso in conformità a un apposito modulo. Questa dovrà contenere, tra le altre cose, i dati anagrafici del richiedente, l’indicazione degli estremi del conto corrente, le indicazioni riguardo l’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, il valore dell’indicatore Isee e la dichiarazione di versare in condizione di occupazione o disoccupazione.
A chi si invia la domanda?
La richiesta va inoltrata presso uno dei tribunali collocati nei capoluoghi dei distretti sede di Corte d’Appello. Spetterà poi al presidente del tribunale valutare, nei 30 giorni successivi, l’ammissibilità o inammissibilità della domanda.
Coniuge Inadempiente: c’è rischio di rivalsa?
A partire dalla distribuzione delle somme statali, nei 30 giorni successivi, il Ministero della Giustizia intimerà al coniuge inadempiente di provvedere al rimborso di quanto è stato versato. Se il coniuge non provvederà nei tempi previsti, il Fisco potrà procedere al pignoramento dei suoi beni. Le somme recuperate dal coniuge inadempiente saranno poi reinvestite nel Fondo di solidarietà.

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