Separazione, assegni familiari e diritti dei coniugi

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Quando due coniugi si separano, quello tra i due economicamente più debole, si chiede se oltre al mantenimento avrà diritto anche agli assegni familiari.

Mantenimento e assegni familiari sono due strumenti separati e distinti e non possono essere considerati parte del mantenimento dovuto.

Nonostante questo i coniugi si possono accordare e chiedere al giudice che, nel determinare la misura del mantenimento, consideri la somma percepita a titolo di assegni familiari.

In che cosa consistono gli assegni familiari

Sono un contributo economico offerto dallo Stato alle famiglie che risiedono nel territorio nazionale e hanno un reddito inferiore a una determinata soglia.

Non si deve fare confusione tra assegni familiari e assegni al nucleo familiare, chiamati anche Anf.

Rappresentano entrambi un sostegni di carattere economico nei confronti delle famiglie con redditi al di sotto di determinati limiti, con la differenza che gli Anf li corrispondono i datori di lavoro ai lavoratori dipendenti e l’Inps ai pensionati da lavoro dipendente, mentre gli assegni familiari li eroga direttamente l’Inps a determinate categorie di lavoratori.

Non possono richiedere gli assegni familiari:

I piccoli coltivatori diretti per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente.

I coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

I titolari di pensioni a carico di gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Possono richiedere  e ottenere gli Anf:

I lavoratori dipendenti agricoli.

I lavoratori domestici (colf o badanti).

I lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps, ad esempio i liberi professionisti che non sono iscritti a una cassa previdenziale privata o i lavoratori parasubordinati, i collaboratori occasionali, coloro che lavorano almeno 30 giorni in un anno in modo continuativo per lo stesso datore e i lavoratori a progetto.

I titolari di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei fondi speciali ed ex Enpals, i lavoratori dello spettacolo o gli sportivi professionisti.

I titolari di prestazioni previdenziali, ad esempio i titolari dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità.

I lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto, ad esempio i lavoratori in regime di cassa integrazione oppure quelli disoccupati che percepiscono un’indennità o ancora i lavoratori assenti per malattia o in maternità.

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I familiari a carico e il reddito

Gli assegni familiari vengono erogati per ogni familiare vivente a carico.

Si considera tale il familiare che non sia economicamente autonomo o che abbia redditi personali mensili non superiori a un determinato importo, rivalutato ogni anno.

I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:

Il coniuge o partner di unione civile anche se legalmente separato purché a carico, quando chi richiede la prestazione sia un pensionato a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

I figli o equiparati, quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, quelli nati da un precedente matrimonio o i minori in affidamento.

Ai fini della concessione degli assegni familiari non è necessario che i figli siano conviventi con il richiedente, però devono avere meno di 18 anni di età, devono essere apprendisti o studenti di scuola media inferiore sino a 21 anni, o devono essere studenti universitari con un’età non superiore ai 26 anni in corso legale di laurea, oppure devono essere inabili al lavoro e avere una qualsiasi età.

I fratelli, le sorelle e i nipoti conviventi, per i quali sono richieste le stesse condizioni previste per i figli.

Gli ascendenti, genitori, nonni ed equiparati, ad esempio i suoceri, quando chi richiede l’assegno sia un piccolo coltivatore diretto.

I familiari di cittadini stranieri che hanno la residenza in uno di quei paesi con i quali sono state sottoscritte convenzioni in materia di maltrattamenti in famiglia.

Per beneficiare della prestazione il nucleo familiare non deve superare determinati limiti di reddito stabiliti dalla normativa Inps, per il 2019 tali limiti sono stati fissati in:

722,49 euro per il coniuge, per un genitore, per ogni figlio o equiparato

1.264,36 euro per due genitori ed equiparati.

A chi sono dovuti gli assegni familiari in caso di separazione

In caso di separazione, gli assegni familiari percepiti per i figli sono dovuti al genitore collocatario, il genitore con il quale convivono in modo prevalente e con il quale condividono la residenza.

Su questo si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, precisando che il diritto spetta al genitore collocatario indipendentemente dalla circostanza che gli assegni familiari siano percepiti in relazione al rapporto di lavoro, oppure in relazione al rapporto di lavoro dell’altro coniuge (Cass. sent. n. 12770 del 2013).

Questo significa che gli assegni familiari per i figli vanno versati interamente al coniuge con il quale gli stessi convivono, anche quando li percepisce prima l’ex coniuge lavoratore.

Esempio:

Una donna si è separata dal marito e il giudice ha stabilito la collocazione dei figli presso di lei.

In questo caso, il marito le dovrà corrispondere gli assegni familiari percepiti perché convive con i figli.

Se gli assegni vengono percepiti direttamente dal coniuge al quale sono affidati i figli, il giudice potrà detrarre la stessa somma dal mantenimento.

Gli assegni familiari corrisposti per l’ex coniuge, devono essere  versati al coniuge lavoratore che paga il mantenimento, per consentirgli di fare fronte al contributo mensile che grava su di lui.

I coniugi, in sede di separazione consensuale si possano accordare in modo diverso, stabilendo ad esempio, un assegno di mantenimento relativo anche agli importi percepiti dal coniuge collocatario a titolo di assegni familiari.

La moglie e il marito possono trovare un’intesa sull’ammontare del mantenimento diminuendolo in  proporzione agli assegni familiari.

Salvo diversi accordi in sede di separazione consensuale, il genitore non collocatario che percepisce gli assegni familiari li deve corrispondere all’altro genitore collocatario, in aggiunta all’assegno di mantenimento e indipendentemente dal suo importo.

I coniugi possono anche prevedere, tra le clausole degli accordi per la separazione consensuale, che la somma che uno dei due deve versare all’altro per il mantenimento dei figli comprenda gli assegni familiari, l’ammontare dei quali dovrà essere detratto dalla somma dovuta se siano percepiti direttamente dal coniuge al quale viene affidata la prole.

Dott.ssa Concas Alessandra

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