Senza istanza di prelievo nessuna equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo

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Con riferimento alle istanze di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 ( c.d. legge Pinto) per processi amministrativi pendenti alla data del 16 settembre 2010, il nuovo testo dell’art. 54, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo, anche per il periodo anteriore, alla presentazione, nell’ambito del giudizio presupposto, dell’istanza di prelievo.

Pertanto, per effetto del nuovo testo dell’art. 54, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, conseguente alle modifiche apportate dal decreto legislativo recante l’approvazione del codice del processo amministrativo ( il quale prevede ormai che “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 81, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”), per i processi pendenti, alla data di entrata in vigore del c.p.a. ( 16 settembre 2010), davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione del diritto alla ragionevole durata, la domanda di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, non è proponibile se, nel giudizio presupposto, non sia stata presentata l’istanza di prelievo, senza che sia possibile operare una distinzione tra porzioni di durata dell’unico processo amministrativo in ragione del momento di entrata in vigore del testo originario del citato art. 54 o delle sue modifiche.

In applicazione del principio nella specie è stato cassato un decreto della Corte d’appello di Genova che, in accoglimento della domanda di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, aveva condannato il ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore degli istanti, della somma di euro 6.500 ciascuno, a titolo di danno non patrimoniale, in ragione della irragionevole durata di un processo amministrativo dinanzi al TAR della Toscana, avente ad oggetto l’impugnazione di una ordinanza sindacale di demolizione di opere abusive, protrattosi per oltre 13 anni ( dal luglio 1998 al 17 novembre 2011), data di deposito del decreto di perenzione per la mancata presentazione di una nuova istanza di fissazione dell’udienza.

La Corte territoriale aveva ritenuto che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto non comporta l’esclusione del diritto all’indennizzo, ma solo un suo ridimensionamento, e , su questa base, aveva dimidiato l’entità dell’indennizzo rispetto a quello che sarebbe riconosciuto in via ordinaria

Per effetto della sentenza della Cassazione in rassegna, invece, nulla è dovuto per un processo durato oltre 13 anni.

Nel testo della sentenza in rassegna si ammette che in passato la Cassazione aveva ritenuto che al mancata presentazione dell’istanza di prelievo – la quale ha da tempo assunto la funzione di segnalare al giudice il permanente interesse della parte alla definizione del giudizio, sovente venuto meno per circostanze sopravvenute alla sia instaurazione ( quali atti di autotutela o sanatoria) o per l’acquiescenza al provvedimento di concessione o di diniego della richiesta tutela cautelare – rende improponibile la domanda di equa riparazione nella parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla data ( del 25 giugno 2008) di entrata in vigore dell’art. 54 del decreto legge n. 112 del 2008, il quale ha configurato la suddetta istanza di prelievo come “ presupposto processuale” della domanda di equa riparazione ( sez. VI-1, 13 aprile 2012, n. 5914; Sez. VI-1, 24 maggio 2012, n. 8266).

Ma aggiunge subito, a scanso di equivoci, che il richiamato principio riguarda l’interpretazione del testo originario dell’art. 54, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione n. 133 del 2008 ( applicabile, ratione temporis, nei giudizi che hanno dato luogo alle citate pronunce di questa Corte), avente il seguente tenore: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata un’istanza ai sensi dell’ art. 51, secondo comma, del regio decreto 27 agosto 1907, n. 642.

Tuttavia, purtroppo per gli interessati, successivamente ( con un codicillo introdotto da c.p.a.), il quadro normativo di riferimento è mutato…

Casesa Antonino

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