Responsabilità professionale per l’avvocato che sbaglia nel citare l’assicurazione designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada

Redazione 16/10/13
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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 323l/2010, depositata il 24 novembre 2010, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza ha condannato l’avv. F.C. a restituire a C.M., già suo cliente, la somma di € 4.066,13, percepita in pagamento di prestazioni professionali. Ha motivato la soluzione con il fatto che il C. era incorso in responsabilità professionale e che non aveva conteggiato un acconto ricevuto dal cliente. Ha tenuto conto dell’efficacia probatoria del giuramento deferito dal C. e prestato dal M.
Il C. propone tre motivi di ricorso per cassazione.
L’intimato non ha depositato difese.
Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia errata valutazione del giuramento decisorio da lui deferito sul seguente capitolo: “***** e giurando affermo o nego che il giorno 2.4.2011 presso lo studio dell’avv. C. mi sono stati consegnati gli A/B che la parcella pro-forma e che la detta parcella che mi viene rammostrata non è mai stata da me contestata”.
Assume che il M. – pur non avendo mai contestato la parcella, come risulterebbe anche dagli atti di causa – ha prestato giuramento negativo e che quanto ha giurato sarebbe anche in contrasto con il fatto che la fattura pro forma, da lui inviata al cliente, non è stata disconosciuta nella prima udienza successiva alla produzione.
Con il secondo motivo denuncia omessa trasmissione degli atti alla procura della repubblica per falso giuramento, come da lui espressamente richiesto al giudicante.
Con il terzo motivo lamenta errata applicazione dell’art. 287 cod. proc. civ. con la seguente motivazione: “infatti, trattandosi di “falso giuramento” anche in cui [?…], negato l’errore materiale, il giudicante riesaminata nel merito la statuizione impugnata, riconosca il dedotto errore di giudizio”.
2.- Sia il ricorso che i singoli motivi sono inammissibili sotto più di un aspetto.
Il ricorso è inammissibile perché manca l’esposizione dei fatti di causa.
Il ricorrente si è limitato a richiamare, nell’espositiva in fatto, la domanda di restituzione della somma di € 4.066,13 e la sintesi delle eccezioni formali da lui proposte, senza in alcun modo illustrare i fatti posti a fondamento dell’avversaria domanda, quanto meno nei limiti dell’indispensabile per comprendere le censure di cui al ricorso.
I singoli motivi sono poi inammissibili per difetto di specificità e di chiarezza: non richiamano alcuno dei casi in relazione ai quali l’art. 360 cod. proc. civ. consente di proporre ricorso per cassazione
(violazioni di legge, vizi di motivazione, ecc.), mentre l’addebito di cui al terzo motivo risulta incomprensibile.
Tutti i motivi sono comunque irrilevanti al fine di giustificare l’annullamento della sentenza impugnata, che ha motivato la sua decisione con il fatto che l’avv. C è incorso in errore, nello svolgere la sua attività difensiva in favore del M., perché ha erroneamente individuato l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada nei confronti della quale proporre la domanda giudiziale, e non ha detratto dalle somme richieste in parcella un acconto di € 2.000.000 già versato dal cliente.
Trattasi di motivazione congrua e sufficiente a giustificare la decisione, che le argomentazioni difensive di cui al ricorso non valgono a confutare.
3.- Il ricorso deve essere respinto.
4.- Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2013

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