La ricorrente lamenta, infine, genericamente, di aver subito una lesione della propria “immagine commerciale” che le avrebbe creato un danno esistenziale e un danno morale.
Orbene, a prescindere dal verificare se tali specifiche voci di pregiudizio, rientranti nella generale categoria del danno non patrimoniale (Cass. Civ. SS.UU. 11/11/2008, n. 26972 e III Sez. 1/12/2010 n. 24401) siano state, nella fattispecie, correttamente evocate, ciò che conta e che le stesse, per pacifica giurisprudenza, possono essere risarcite solo laddove il danneggiato, fornisca concreti elementi atti a dimostrarne la sussistenza, mentre nel caso concreto tale prova è del tutto mancata; così come l’istante non ha provato e nemmeno allegato, in che modo la propria immagine commerciale sia rimasta pregiudicata dall’illecita condotta tenuta dal Comune.
A quanto sopra occorre aggiungere che, alla luce delle considerazioni in diritto poc’anzi illustrate, la riscontrata inosservanza dell’onere probatorio non può essere sanata disponendo la richiesta consulenza tecnica o procedendo a liquidare il danno in via equitativa.
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