Risarcimento per equivalente _ non vi è possibilità di reintegro in forma specifica se il lavori sono stati eseguiti – applicazione art. 2043 cc – concesso il risarcimento del danno da perdita di chance _ deve essere superiore alla somma di 20mila euro e inferiore alla somma di 40mila euro lordi
I criteri per la determinazione e quantificazione del danno risarcibile per equivalente per la perdita di chance sono qui di seguito indicati.
Occorre quantificare la perdita di <<chance>>, in una misura inferiore a un terzo dell’utile di impresa calcolabile sull’importo dell’appalto, in quanto la possibilità piena di aggiudicazione della ricorrente resta totalmente subordinata alla non dimostrata ipotesi di esclusione dalla gara dell’impresa seconda classificata.
La perizia di parte calcola l’utile di impresa in euro 128.859,53.
Anche a voler considerare tale importo come base di partenza, esso dev’essere scontato percentualmente, in base al numero dei partecipanti alla gara (cfr.: Cons. Stato VI, 11.3.2010 n. 1443; T.A.R. Lazio Roma II, 18.8.2004 n. 7763) e quindi ridotto a un terzo, nonché ulteriormente rideterminato al ribasso, in considerazione della ridotta possibilità di aggiudicazione della gara da parte della ricorrente, nei confronti della seconda classificata.
Pertanto, la misura forfetaria del risarcimento monetario, sulla quale dovrà intervenire l’accordo tra A.t.i. ricorrente e Comune resistente, deve essere superiore alla somma di 20mila euro e inferiore alla somma di 40mila euro lordi. Entro tali limiti, le parti potranno accordarsi, concordando anche le modalità e i tempi del pagamento.
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