Notifica verbale di accertamento, è valida anche senza prova dell’avvenuta consegna della raccomandata?

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La vicenda

L’istante proponeva ricorso per l’annullamento di due verbali di accertamento tra loro connessi in ragione del fatto che il secondo, effettivamente ricevuto dal ricorrente, prevedeva una sanzione cagionata dalla mancata comunicazione dei dati dell’istante che sarebbe stata intimata con il primo verbale, non ricevuto. In particolare, il ricorrente sostiene di aver preso conoscenza del primo verbale, concernente il presunto accertamento di una violazione del C.d.S., dalla notifica del secondo. La Pubblica Amministrazione si costituisce in giudizio producendo la documentazione che, a dire della resistente, dimostrerebbe l’avvenuta notifica del primo verbale a norma dell’art. 140 c.p.c. stante l’assenza temporanea del destinatario al momento della notifica a mani eseguita dal messo comunale.

Il quesito

Il Giudice di Pace di Milano viene chiamato a decidere se la mancanza della prova dell’avvenuta consegna della raccomandata spedita per conto della Pubblica Amministrazione costituisca ipotesi di invalidità della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

Argomentazioni e motivazioni

La disposizione normativa in esame prevede che, nel caso in cui la notifica non possa essere eseguita secondo gli artt. 138 e 139 c.p.c., il soggetto notificatore depositi la copia presso la casa comunale dandone avviso al destinatario mediante affissione alla porta dell’abitazione e dandone notizia per raccomandata.

Nella fattispecie in oggetto, la Pubblica Amministrazione produceva, a prova dell’avvenuto invio della raccomandata, alcuni documenti relativi al tracciamento della spedizione.

In particolare, i documenti che avrebbero dovuto provare l’avvenuto assolvimento dell’adempimento previsto dall’art. 140 c.p.c. consistevano in elenchi detenuti dalla stessa Pubblica Amministrazione in cui veniva riportato quando la raccomandata sarebbe stata consegnata all’incaricato della spedizione.

Benché tra la documentazione fosse presente una fotografia della busta presumibilmente inviata mancava, di fatto, l’avviso di ricevimento che ne attestava l’effettiva ricezione da parte del destinatario.

Il Giudice di Pace, facendo propria l’interpretazione già espressa dalla Suprema Corte (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 5 giugno 2020, n. 10672, ord.), non ha ritenuto documentalmente provato il perfezionamento della notifica eseguita in quanto la Pubblica Amministrazione non esibiva in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso la casa comunale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.

Dunque, l’adito Giudice di Pace, in mancanza di una notifica valida del primo verbale che lo rendeva quindi tardivo, annullava entrambi i verbali con conseguente condanna della Pubblica Amministrazione alle spese sostenute dal ricorrente per il giudizio.

Sentenza collegata

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Avv. Fornasier Alex

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