Il credito del professionista gode del privilegio anche oltre il biennio precedente il fallimento (Cass. n. 2446/2012)

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Massima

Per l’ammissione allo stato passivo dei crediti per prestazioni professionali nonché dell’assistenza del privilegio ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 2751 del codice civile di cui agli onorari per l’accertamento sul requisito temporale postulato dalla stessa norma, le prestazioni professionali devono essere valutate unitariamente con riferimento al momento in cui vengono richiesti oppure devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività che siano state svolte oltre il biennio.

 

 

1.     Premessa

 

Con la decisione in commento i giudici della sezione sesta della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato i limiti del privilegio per i crediti professionali.

La Corte ha, infatti, precisato che il credito del professionista deve essere ammesso al passivo con privilegio anche per quelle attività che siano state poste in essere oltre il termine del biennio che precede la dichiarazione di fallimento.

Ciò perché deve essere valutata ogni prestazione al compimento della quale potrà essere quantificato il compenso, anche e soprattutto alla luce di quello che è il risultato ottenuto.

 

 

2. Conclusioni

 

Nella decisione in oggetto la Corte ha risposto affermativamente alla domanda se il credito per l’attività del professionista (1) sia un credito privilegiato.

La fattispecie in concreto ha avuto origine dal ricorso di un legale, il quale si era visto riconoscere il credito privilegiato solamente con riferimento alla frazione delle prestazioni professionali svolte nell’ultimo biennio relativo allo svolgimento dell’incarico della azienda, poi fallita.

Da ciò ricorreva in Cassazione, ed i giudici di legittimità, con la sentenza 2446 del 2012 hanno accolto il ricorso, spiegando che per determinare se un credito possa essere o meno sorretto da privilegio non deve essere preso in esame il complessivo rapporto professionale, bensì ogni singola prestazione professionale.

Ciò in quanto, secondo consolidata giurisprudenza sul tema, al fine della applicazione di cui all’articolo 2751bis, secondo comma, del codice civile (2) la norma deve essere interpretata nel senso che le prestazioni professionali vanno valutate in modo unitario, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, anche se riferiti ad attività svolte oltre il biennio.

Nella decisione in commento si legge che  “Il privilegio solo in relazione agli onorari correlati alla frazione di prestazioni professionali svolte nell’ultimo biennio di svolgimento dell’incarico è manifestamente fondato, essendo principio già ripetutamente affermato dalla Corte quello secondo cui “Ai fini dell’applicazione dell’art.2751 bis cc, n. 2, – a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione, la norma va interpretata nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorchè si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio” (Cassazione civile, sez. I, 1/04/2009, n .7964).

 

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano;

 

 

 

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(1) Svolta oltre il biennio dal fallimento dell’azienda privilegiata.
(2) Secondo cui hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione.

Sentenza collegata

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