In cosa può consistere la minaccia costitutiva del reato di rapina

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 (Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 628)

Il fatto

Il Tribunale di Torino accoglieva l’appello cautelare del pubblico ministero limitatamente alla riqualificazione del reato di cui al capo A) della rubrica provvisoria, da furto con strappo aggravato dalla minore difesa a rapina aggravata.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso la summenzionata decisione proponeva ricorso per Cassazione l’indagato deducendo la violazione degli artt. 624-bis e 628 cod. pen. ed il vizio di motivazione atteso che il Tribunale avrebbe travisato la prova alla luce del tenore letterale delle dichiarazioni della p.o. la quale aveva escluso di essere stata minacciata, né nelle s.i.t. rilasciate sarebbero emerse, a parere del ricorrente, specifiche circostanze di tempo e di luogo tali da indurre la p.o. a provare detto timore.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito come la sottrazione della fede nunziale, a differenza di quella della catenina e del braccialetto direttamente sottratte dall’indagato, fosse dovuta alla condotta della p.o. la quale l’aveva sfilato dal dito perché intimorita a seguito dell’espressa intimazione rivoltale a mò di comando dal ricorrente il quale a sua volta aveva utilizzato a tale specifico fine un verbo di carattere imperativo e determinativo per come era stato ricavato dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla p.o. in sede di s.i.t. e di denuncia.

Orbene, ad avviso del Supremo Consesso, tenuto conto che la consegna della fede nunziale, per quanto precisato dai provvedimenti di merito, era conseguita alla delittuosa sottrazione di altri due oggetti di valore (la catenina e il braccialetto) ed era avvenuta a seguito del repentino manifestarsi dell’imputato (mentre la p.o. citofonava nella sua abitazione, sita in una via privata), correttamente si era ricondotto il contesto in cui si colloca l’ultima azione di impossessamento alla persistenza di una condizione di inferiorità psicologica dell’offeso alla quale l’imputato aveva dato direttamente causa e di cui aveva approfittato per ottenere l’ultimo valore preso di mira.

Da ciò se ne faceva conseguire come il Tribunale del riesame risultasse, quindi, avere fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione secondo cui la minaccia costitutiva del reato di rapina, oltre che essere palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (cfr. Sez. 2, n. 44347 del 25/11/2010, fattispecie di illecita perquisizione strumentalmente diretta all’impossessamento di valori; Sez. 2, n. 41475 dell’8/6/2018).

Da ciò, come enunciato anche in precedenza, se ne faceva discendere l’inammissibilità del ricorso, oltre che la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo stato ivi chiarito in cosa può consistere la minaccia costitutiva del reato di rapina.

Difatti, citandosi precedenti conformi, gli Ermellini postulato in tale pronuncia che la minaccia costitutiva del reato di rapina, oltre che essere palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera.

Di conseguenza, ogni volta debba valutarsi la sussistenza o meno di questo elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 628 c.p., la minaccia non deve essere necessariamente palese, esplicita e determinata, ben potendo assumere forme diverse quali per l’appunto la minaccia implicita, larvata, indiretta ed indeterminata dato che ciò che rileva è che unicamente la prospettazione di un male ingiusto e futuro sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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