Corte di Cassazione Civile sez. III 7/5/2009 n. 10493; Pres. Petti G.B.

Redazione 07/05/09
Scarica PDF Stampa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24.11.1989 P.L. ha convenuto davanti al Tribunale di Roma il Club Mediterranee per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti durante il soggiorno presso un villaggio del Club, in (omissis), a seguito del furto di una pelliccia di visone del valore di L. 25.000.000.

La sera prima della partenza essa aveva ritirato la pelliccia dal deposito di sicurezza dell’albergo e, durante la notte fra il (omissis) e il (omissis), qualcuno si era introdotto nella camera (in presenza degli occupanti, che dormivano), sottraendo il capo.

Il convenuto si è costituito, eccependo la nullità dell’atto di citazione per irregolarità del mandato al difensore e contestando la sua responsabilità. In subordine, ha chiesto che l’importo del risarcimento venisse limitato a cento volte il prezzo giornaliero dell’alloggio (pari a L. 48.700), ai sensi dell’art. 1783 c.c., u.c..

Esperita l’istruttoria, con sentenza n. 18269/2001 il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari, ha ritenuto che il furto fosse imputabile a colpa dell’albergatore, poichè – non essendo stati riscontrati segni di effrazione o di forzatura dell’ingresso – era da ritenere che il ladro si fosse introdotto nel locale utilizzando un passepartout, che l’albergo aveva evidentemente mal custodito.

Ha pertanto condannato il convenuto a pagare la somma di L. 20.000.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

In esecuzione della sentenza di primo grado, il 28.6.2001 il convenuto ha pagato Euro 35.250,00. Ha contemporaneamente proposto appello, a cui ha resistito l’appellata.

Con sentenza 22 settembre – 28 ottobre 2004 n. 4645 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la colpa dell’albergatore di cui all’art. 1785 c.c. ed ha ritenuto quest’ultimo responsabile solo ai sensi dell’art. 1783 c.c., riducendo l’importo del risarcimento alla somma di L. 4.870.000, rivalutata e maggiorata degli interessi compensativi, quantificati equitativamente nella misura del 6% all’anno.

Con atto notificato il 20.9.2005 il Club Mediterranee propone tre motivi di ricorso per Cassazione.

Resiste P.L. con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 c.p.c.).

2.- E’ pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale, con cui la ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art. 1783 c.c. e la violazione dell’art. 1785 bis c.c., nonchè il difetto assoluto di motivazione, per avere la Corte di appello escluso la colpa dell’albergatore in base al solo, generico rilievo che l’inchiesta penale non ha potuto accertare le modalità del furto, trascurando le circostanze emerse nel giudizio civile, ed in particolare il fatto che il furto è avvenuto nella notte; che la porta era chiusa a chiave dall’interno e che non sono stati trovati segni di effrazione o di scasso, sicchè solo l’uso di un passepartout ha potuto consentire l’ingresso a persona che, per di più, doveva essere a conoscenza del fatto che in quella notte il capo si trovava nella camera. La pelliccia, infatti, era sempre rimasta depositata in custodia presso l’albergatore ed era stata ritirata la sera prima del furto, in previsione della partenza della P.L., che doveva avvenire la mattina successiva, prima dell’orario di apertura del deposito ove il Club custodiva i preziosi dei clienti.

Assume la ricorrente che tali circostanze, dedotte fin dall’atto introduttivo del giudizio e non contestate dalla controparte, sono da ritenere dimostrate e manifestano la colpa dell’albergatore ai sensi dell’art. 1785 bis c.c., colpa che non deve necessariamente consistere in azioni od omissioni, ma può essere ravvisata nella stessa organizzazione dell’impresa, per l’omessa adozione degli accorgimenti idonei a salvaguardare i beni dei clienti: considerato anche il fatto che il malfattore ha potuto liberamente circolare di notte fra le camere dell’albergo ed introdurvisi.

2.1.- Il motivo è fondato.

La Corte di appello non si è uniformata ai criteri legali di imputazione della responsabilità all’albergatore, di cui all’art. 1783 c.c. e segg., ed ha omesso di prendere in esame una serie di circostanze – pienamente provate o non contestate – che di per sè apparirebbero idonee a dimostrare la colpa dell’albergatore, ai sensi dell’art. 1785 bis c.c., ed avrebbero potuto giustificare la condanna al risarcimento dell’intero valore del capo rubato.

E’ stato accertato in fatto:

– che il servizio di custodia degli oggetti di valore consegnati dai clienti era incompleto, poichè chiudeva la sera alle ore 19,30 e riapriva alle 8,30 del mattino, mettendo in difficoltà chi volesse o dovesse usufruirne nelle ore serali o nelle prime ore del mattino (come nel caso di specie);

– che il servizio di sorveglianza notturna è stato lacunoso e negligente, considerato che qualcuno ha potuto liberamente aggirarsi fra le camere, nel pieno della notte, ed introdursi nella camera della ricorrente in presenza degli occupanti, senza effrazione o forzatura alcuna, essendosi evidentemente impossessato di una chiave, sempre per insufficienza del servizio di sorveglianza;

– che l’autore del furto evidentemente sapeva che la P.L. possedeva un capo di valore; conosceva il numero della camera in cui essa alloggiava e sapeva che, proprio quella notte, la pelliccia era stata ritirata dal deposito: il che non consente di escludere che l’illecito sia riconducibile a personale dell’albergo.

A fronte di tali circostanze, la motivazione della Corte di appello – che si riduce a poche righe, secondo cui "non può pretendersi dall’albergo l’istituzione di un servizio sempre aperto di deposito di beni anche ingombranti, come le pellicce"………."l’affermazione che l’ignoto ladro avesse utilizzato un passepartout non ben custodito o in dotazione al personale è una mera illazione, non risultando accertate dall’inchiesta penale le modalità del furto" – appare a dir poco insufficiente.

Va in primo luogo rilevato che il Club Med., avendo ricevuto in custodia la pelliccia, era evidentemente attrezzato per custodire tal genere di beni, sicchè non ricorrevano gli estremi della inesigibilità del servizio, ai sensi dell’art. 1784 c.c., comma 2.

Nè la cliente aveva rifiutato di usufruirne, assumendosene i rischi:

il mancato deposito era stato provocato dalle limitazioni dell’orario, in relazione alla necessità della stessa di partire il mattino presto.

La Corte di appello ha ritenuto apoditticamente inesigibile un servizio sempre aperto, senza mettere in relazione la suddetta circostanza con il comportamento complessivo dell’albergatore e con l’inadeguatezza dei servizi alberghieri di sorveglianza, considerati nel loro complesso.

L’albergatore può certamente porre dei limiti di orario al servizio di custodia e così usufruire del corrispondente risparmio di costi;

ma non può poi riversare sulla clientela i conseguenti rischi, ove il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio e alla suddetta limitazione si uniscano lacune nella sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere, quali quelle che si sono verificate nel caso di specie.

Vale a dire, all’incompletezza del servizio di custodia dei valori dei clienti deve fare riscontro una particolare vigilanza sull’albergo e sull’accesso alle camere, nelle ore di chiusura del servizio, sì da evitare quanto meno i comportamenti analoghi a quello verificatosi nel caso in esame, ove il malvivente ha addirittura potuto introdursi senza effrazioni nella stanza della cliente, in presenza della stessa, poco dopo che la pelliccia era stata ritirata dal deposito.

La colpa dell’albergatore – che giustifica la responsabilità per l’intero valore degli oggetti rubati – va individuata tenendo conto che, in relazione alle attività di impresa, costituiscono colpa anche le carenze di carattere organizzativo che abbiano esposto i beni dei clienti a rischi ai quali non sarebbero stati esposti, ove l’imprenditore avesse affrontato i costi necessari a fornire uno standard di sicurezza più elevato, in relazione ai rischi ordinariamente prevedibili ed evitabili e tenuto conto della natura e del valore della prestazione alberghiera.

Vale a dire, a fronte di un furto verificatosi in parte a causa dell’incompletezza del servizio di custodia dei valori dei clienti;

in parte a causa di palesi negligenze nella sorveglianza dei locali dell’albergo e delle chiavi delle camere, la responsabilità per colpa dell’albergatore, ai sensi dell’art. 1785 bis c.c., avrebbe potuto essere esclusa solo previa dimostrazione – il cui onere era a carico dell’albergatore medesimo – che la prevenzione dell’illecito verificatosi avrebbe richiesto l’adozione di cautele e di costi sproporzionati e inesigibili, in relazione alla natura, al livello ed ai prezzi delle prestazioni alberghiere, nonchè in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere di quello in oggetto.

La Corte di appello ha assolto l’albergatore senza compiere alcuno dei suddetti accertamenti.

3.- La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati.

4. – I tre motivi del ricorso principale – che tutti presuppongono la conferma della sentenza impugnata – risultano assorbiti.

5.- Il giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Redazione