Sull’idoneità del solo voto numerico all’esame dell’abilitazione alla professione forense

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La sentenza in commento affronta il tema dell’immediata applicabilità (compresa quella alla sessione d’esami del 12, 13 e 14 dicembre 2017) della disposizione di cui all’art. 46, comma V, della legge n. 247 del 2012 dell’Ordinamento Forense, la quale asserisce che la commissione esaminatrice sia tenuta ad annotare le osservazioni positive e negative nei vari punti di ciascun elaborato. Queste ultime, difatti, fungono da motivazione per il voto che viene, successivamente, espresso in termini numerici.

Le questioni sulle quali i Supremi Giudici amministrativi sono stati chiamati a pronunciarsi, anche a mente dell’ordinanza di remissione n. 206 del 2 maggio 2017, emessa dai Consiglieri di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sono due: applicabilità delle nuove regole ed idoneità del voto numerico ad esprimere, sintetizzandolo, il giudizio tecnico-discrezionale cui è chiamata la commissione esaminatrice.

I giudici remittenti, nell’ordinanza testé menzionata, pur rilevando il contrasto giurisprudenziale in merito alla questione da ultimo citata, hanno fatto loro la tesi dell’immediata applicabilità agli esami di abilitazione forense della previsione coniata con la novella del 2012. Di conseguenza, secondo i Giudici siciliani, dall’applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 49 della l n. 247 del 2012 esulerebbe il disposto dell’art. 46 della medesima normativa. Quest’ultimo, sempre a mente dell’ordinanza n. 206 del 2 maggio 2017, è ritenuto sovrapponibile con la previsione dell’art. 17-bis del R.D. n. 37 del 1934 sotto il profilo dello svolgimento delle prove e delle valutazioni, con l’unica discrasia applicativa attinente alla motivazione del voto.

Nondimeno, il Consiglio di Stato, con la decisione in commento, ha aderito alla teoria antipodica, riaffermando il principio della sufficienza dell’espressione numerica di voto ai fini dell’esternazione dell’iter motivazione della correzione degli elaborati scritti.

Tale assunto, in primo luogo, si fondo sul fato letterale dell’art. 49 della novella del 2012 il quale, nel dettare il rinvio dell’entra in vigore della stessa, si riferisce all’intero procedimento, senza distinguere tra ciascuna fase. In ciò, si evince come i Supremi Giudici amministrativi ritengano non sovrapponibili, a differenza di quanto indicato dai giudicanti remittenti, vecchia e nuova disciplina, stante che quest’ultima introduce molteplici novità.

Da ciò discende, secondo il Consiglio di Stato riunito nella sua massima composizione, che l’attuale assetto normativo consenta di ritenere l’idoneità e la sufficienza dell’espressione numerica dei voti per motivare la scelta della commissione esaminatrice. Per suffragare detta teoria, i Supremi Giudici amministrativi richiamano svariati precedenti giurisprudenziali, nonché la decisione n. 175 del 2011 della Corte Costituzionale, nella quale si ha agio di leggere come la graduazione del punteggio numerico sia normativamente completa, in quanto consente alla commissione di esprimere un giudizio, ancorché sintetico, completo e, inoltre, risponde alle esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa, non essendo esigibile una dettagliata esposizione delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio d’idoneità o inidoneità del candidato.

Sentenza collegata

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Dott. Messina Salvatore

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