Compartecipazione alla spesa per il ricovero in strutture assistenziali (TAR Veneto, n. 1217/2013)

Redazione 24/10/13
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SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, per mezzo del tutore avv. -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. ************, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;

contro

Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ****************** in Venezia – Mestre, viale Garibaldi, n. 1/I;
Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n. 6 di Vicenza ed Azienda Ulss n. 6 di Vicenza non costituitesi in giudizio;

per l’annullamento

– della nota prot. n. 26958/E8 del 16 aprile 2012, con la quale l’Ulss n. 6 di Vicenza ha comunicato l’importo della compartecipazione al pagamento della retta;
– della deliberazione n. 59 del 19 dicembre 2011, con la quale il Consiglio Comunale di Vicenza ha deliberato di “prendere atto del Regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ULSS n. 6 di Vicenza in data 27.4.2011;
– della deliberazione n. 3 del 27 aprile 2011 con la quale la Conferenza dei Sindaci dell’ULSS n. 6 di Vicenza ha approvato il Regolamento sopra citato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Di Vicenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2013 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente espone di essere stata inserita definitivamente in una struttura gestita dalla Cooperativa Villa Maria di Lenzima di Isera in Provincia di Trento, in quanto disabile grave sin dalla nascita, e che, essendo residente nel Comune di Vicenza al momento dell’inserimento nella struttura, eventualmente tenuto all’integrazione della retta è questo Comune.
Fino all’anno 2011 la ricorrente ha partecipato al pagamento della retta con un somma giornaliera di € 20,34, che nel 2012 è aumentata alla somma di € 123,05, pari ad € 3.691,5 mensili, ovvero ad € 44.913,25 annui.
Con il ricorso in epigrafe impugna gli atti dai quali è derivato il predetto aumento della sua compartecipazione al pagamento della retta e, in particolare:
– la deliberazione consiliare n. 59 del 19 dicembre 2011 con la quale il Comune di Vicenza ha preso e fatto propria la deliberazione della conferenza dei sindaci dell’Ulss n. 6 di Vicenza n. 3 del 27 aprile 2011, di approvazione del regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato;
– la deliberazione da ultimo citata della conferenza dei sindaci;
– la nota prot. n. 26958/E8 del 16 aprile 2012, con la quale l’Ulss n. 6 di Vicenza, in applicazione della nuova disciplina, ha comunicato al tutore della ricorrente l’importo della compartecipazione.
Avverso i predetti atti sono proposte le seguenti censure:
I) violazione della convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, dell’art. 38 della Costituzione e dell’art. 2 del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 109, perché non vengono rispettati i criteri di valutazione economica Isee stabiliti dall’art. 2 del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 109, dato che si afferma che il costo delle rette può essere fatto valere anche sull’indennità di accompagnamento, sulla pensione di inabilità, fatta salava una somma corrispondente al 25 per cento del trattamento minimo di pensione Inps per il lavoratori dipendenti, sul patrimonio mobiliare, fatta salva una franchigia, e sul patrimonio immobiliare;
II) irragionevolezza di una disciplina che di fatto conduce in breve tempo il disabile alla privazione di autonomia economica.
Si è costituito in giudizio il Comune di Vicenza eccependo la tardività dell’impugnazione della nota Ulss n. 6 di Vicenza prot. n. 26958 del 16 aprile 2012, e della deliberazione del Consiglio comunale di recepimento del regolamento deliberato dalla conferenza dei sindaci, e concludendo per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 462 del 31 luglio 2012 è stata respinta la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 3 ottobre 2013, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’eccezione di tardività del ricorso deve essere respinta.
Infatti è vero che il ricorso è stato notificato il 9 luglio 2012, ad alcuni mesi di distanza della data di redazione della nota dell’Ulss n. 6, che è del 16 aprile 2012, tuttavia la parte ricorrente afferma di aver ricevuto questa nota solo il 16 maggio 2012.
Poiché, come noto, l’onere di provare la tardività del ricorso incombe su chi la eccepisce (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 dicembre 2012, n. 6557) e il Comune non è in grado di fornire questa prova perché ha spedito la nota per posta ordinaria, il ricorso deve considerarsi tempestivo.
Parimenti ammissibile deve ritenersi l’impugnazione del regolamento recepito dal Comune di Vicenza, che costituendo atto presupposto della predetta nota non autonomamente ed immediatamente lesivo, è impugnabile unitamente all’atto applicativo.
Deve invece essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione della deliberazione della conferenza dei sindaci dell’Ulss n. 6 di Vicenza n. 3 del 27 aprile 2011, che costituisce un mero atto di indirizzo privo di valenza normativa fino a che non sia recepito come regolamento dal singolo Comune interessato.
Nel merito il ricorso non può essere accolto.
Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti impugnati per aver esteso la responsabilità patrimoniale della disabile ad elementi non considerati dalla normativa statale ai fini della determinazione dell’Isee.
Sul punto il Collegio si richiama ai più recenti orientamenti giurisprudenziali con i quali si è precisato che non è condivisibile la pretesa di limitare la misura del concorso ai costi delle rette facendo riferimento ai parametri dell’Isee, perché l’Isee non è una forma di limitazione della responsabilità patrimoniale che deroghi al principio sancito dall’art. 2740 c.c., secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e che prevede che eventuali limitazioni della responsabilità sono ammesse solo nei casi stabiliti dalla legge, ma un criterio di valutazione economica elaborato esclusivamente “ai fini dell’accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche”, come prescrive l’art. 1 del DPCM n. 221 del 1999 (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 7 maggio 2013, n. 652; peraltro con riguardo all’indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità vi è anche la possibilità di effettuare un pignoramento presso terzi: cfr. Corte Costituzionale, 4 dicembre 2002, n. 506).
Va peraltro ricordato che è stato affermato che per la compartecipazione alla spesa di determinate prestazioni assistenziali (come per il ricovero in una struttura assistenziale), non può escludersi che si possa tener conto anche di redditi che non sono normalmente considerati ai fini della determinazione del reddito utile ai fini Isee (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 28 settembre 2012, n. 5154) e che pertanto deve ritenersi ammissibile “che gli enti erogatori integrino la disciplina in tema di Isee, prevedendo nei loro regolamenti di tener conto anche di redditi non imponibili e non considerati nella Isee – quali la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento – ai fini della valutazione della situazione economica degli assistiti per la compartecipazione alle spese per il ricovero in strutture assistenziali, anche se tali redditi non rientrano tra quelli utili per il calcolo dell’Isee” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 21 marzo 2013, n. 1631).
Parimenti da respingere è anche la censura di cui al secondo motivo, in quanto è necessario considerare che il ricovero in una struttura residenziale comporta che sia questa, tramite le prestazioni assistenziali erogate, a provvedere tendenzialmente in modo completo ai bisogni del disabile, e i principi di salvaguardia dell’autonomia, dell’indipendenza e della dignità appaiono dunque sufficientemente tutelati dalla previsione di franchige e dalla conservazione di una quota non inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti, in applicazione dell’art. 6, comma 3, della legge regionale n. 30 del 2009 (sulla cui portata cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 luglio 2013, n. 3574).
In definitiva il ricorso, dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione della deliberazione della conferenza dei sindaci dell’Ulss n. 9 di Vicenza n. 3 del 27 aprile 2011, deve essere respinto.
Le peculiarità della controversia, per le oscillazioni giurisprudenziali succedutesi nella materia e per la natura degli interessi coinvolti, giustificano tuttavia l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013

Redazione