Avvocato diventa testimone nel processo penale (Cass. pen. n. 15003/2013)

Redazione 02/04/13
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Ritenuto in fatto

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 28/10/2011, in riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto B.F. dai reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni ascrittigli, per insussistenza dei fatti.
Propone ricorso la parte civile, eccependo con il primo motivo violazione di norma processuale, per essere fondata la decisione su una testimonianza acquista nel corso del giudizio di secondo grado, che si ritiene affetta da inutilizzabilità patologica. La prova viziata è stata assunta con l’audizione del difensore cui il B. si era rivolto per consigli sui procedimenti pendenti, che in occasione di un incontro professionale avrebbe udito la conversazione telefonica intercorsa tra B. e l’odierna ricorrente, percependo in modalità viva voce quanto questa rispondeva ad alcune richieste del marito.
Si operano al riguardo osservazioni di merito circa l’inaffidabilità del contenuto della conversazione sulle cui risultanze si è giunti all’assoluzione di B. .
Si rileva inoltre che, in ragione del rapporto professionale che legava la teste all’imputato, la prima ha violato il codice deontologico deponendo, ed offrendo inoltre una versione dei fatti che tutela l’interesse di questi, con attività che risulta predisposta a fini difensivi, in quanto tale inutilizzabile. La scarsa attendibilità di quanto riferito non è stata superata con l’acquisizione dei tabulati telefonici per identificare quale dei due interlocutori fosse il soggetto chiamante, o attraverso approfondimenti sulla possibilità per la teste di riconoscere la voce dell’odierna ricorrente, circostanze tutte che, a fronte della natura indiretta della prova, risultavano necessarie per un riscontro di credibilità.
Si ritiene inoltre che l’accesso consentito a terzi alle comunicazioni tra privati realizzate con il mezzo del telefono, in luogo di privata dimora/integri la violazione degli artt. 615 bis, 617 e 623 bis cod. pen., con conseguente inutilizzabilità delle sue risultanze in quanto acquisite in violazione di legge.
2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di norma processuale, per avere il giudice d’appello disposto l’acquisizione delle prove richieste dall’imputato nel corso dell’udienza del 05/04/2011 a cui la difesa di parte civile era assente per legittimo impedimento tempestivamente comunicato.
3. Analogo vizio viene rilevato riguardo l’intervenuta assunzione di prove richieste attraverso il deposito di memoria difensiva, prodotta in unica copia sottoscritta dall’imputato, in violazione delle norme di cui agli artt. 585 n. 4 e 591 lett. a) cod. proc. pen. in materia di assistenza tecnica.
4. Con ultimo rilievo si contesta la logicità intrinseca della motivazione che, oltre ad essere fondata sulle richiamate prove illegittimamente assunte, ignora le risultanze sia dei certificati medici, che delle indagini svolte dai Cc, sulla base delle quali si giunse all’allontanamento dell’imputato dalla casa familiare.

 

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Con il primo motivo si eccepisce il vizio della testimonianza, sulla quale è fondata l’assoluzione pronunciata, che, pur formalmente sollevata per motivi di natura processuale, parzialmente risulta illustrata con richiamo a considerazioni di fatto riguardanti la scarsa cedibilità del narrato, chiaramente estranee all’ambito valutativo di questo giudizio, che deve muoversi sul punto con esclusivo riferimento alle argomentazioni della Corte di merito, la cui pertinenza e logicità non risulta aggredita.
Né, contrariamente a quanto dedotto, la prova risulta inutilizzabile, per essere stata acquisita in violazione delle norme in materia di segreto professionale dettate dal codice deontologico al cui rispetto sono obbligati gli avvocati. In argomento si deve preliminarmente rilevare che non risulta neppure dedotta dalla ricorrente la presenza di mandato professionale conferito da B. alla teste, ed in tal senso l’avvenuto richiamo alla sollecitazione di un suo consiglio sulla situazione familiare di B. rimanda ad un rapporto informale di natura amichevole, che non ha correlazione con i doveri professionali, ed al più poteva imporre una valutazione di attendibilità della testimonianza, che risulta svolta nel corso del giudizio di merito.
invero, la disciplina dettata sul punto dal codice deontologico della professione forense all’art. 58 si pone in diretta correlazione con la presenza di un mandato professionale, di cui, come si è detto non vi è prova, al punto da collegare la possibilità di rendere la testimonianza, in violazione di un dovere di astensione previsto solo in maniera prudenziale con l’espressione, “per quanto possibile”, con la necessità di una rinuncia al mandato, e di un divieto di successiva riassunzione.
Conseguentemente, a tutto concedere, ove il mandato professionale fosse stato conferito alla teste dal B. , la sua decisione di rendere testimonianza poteva costituire motivo di violazione al codice professionale, non violazione di disposizioni processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, contrariamente a quanto eccepito nell’atto di impugnazione.
Gli ulteriori rilievi sulla qualificazione indiretta della testimonianza, per la pretesa impossibilità di accertare l’interlocutore telefonico di B. all’atto dell’attivazione del dispositivo viva voce, hanno chiara natura di merito, in quanto l’esame della pronuncia da conto del contesto il cui l’audizione avvenne, e conseguentemente della certezza con la quale la teste fu posta in grado di comprendere il discorso che fu in condizioni di captare, oltre che di riconoscere la voce dell’odierna ricorrente, anche per percezione diretta successiva, escludendo l’incertezza ipotizzata, superata da valutazioni di merito, congruamente esposte nella pronuncia.
Da ultimo la partecipazione da parte di terzi estranei alla conversazione telefonica intercorsa tra due persone non realizza le fattispecie del codice penale invocate dal ricorrente, che riguardano l’intrusione di terzi, in assenza del consenso dei partecipanti, poiché rientra nella facoltà di ciascuno dei conversanti di porre a conoscenza di altri quanto percepisce, mentre tale possibilità di ostensione a terzi delle proprie comunicazioni rientra nel rischio dei partecipanti al dialogo di vedere diffuse le proprie affermazioni, insito in qualsiasi rapporto interpersonale, ineludibile se non con la generica fiducia riporta nella persona con la quale ci si pone in relazione.
Tutte le fattispecie invocate nel ricorso e di cui si assume l’intervenuta violazione presuppongono l’intrusione nelle comunicazioni di terzi avvenute senza il consenso di uno dei participi, come è reso evidente dall’inciso “indebitamente” richiamato nell’art. 615 bis cod. pen, “fraudolentemente” previsto dall’art. 617 cod. pen. o fanno riferimento a rivelazioni di segreti conosciuti nel rapporto professionale, al quale non può ricondursi l’attività della teste, sia perché, per quanto già esposto, risulta assente un rapporto professionale, sia in quanto non si verte in sede di diffusione di notizie, ma di adempimento dell’obbligo di deporre gravante su un teste che non può invocare il segreto professionale.
Da ultimo, esclusivamente per ragioni di completezza, si osserva che la lettura della pronuncia impugnata rende evidente lo scarso rilievo, al fine di decidere, della testimonianza in argomento, acquisita a fini prudenziali da parte della Corte con rinnovazione dibattimentale, per fornire un’interpretazione corretta alla documentazione sanitaria esibita dalla parte lesa, che nell’attestare le lesioni, non risultava fisiologicamente in grado di individuarne l’eziologia, mentre l’interi pronuncia di assoluzione si fonda sulla scarsa credibilità della denunciante, al cui accertamento si è giunti in ragione della mancanza di linearità delle sue affermazioni, già stigmatizzata rispetto ad alcuni argomenti, nella pronuncia di condanna di primo grado, confermata dal mancato riscontro ai suoi racconti desumibile dalle affermazioni di altri testi, vicini della coppia e non in grado di confermare le azioni aggressive denunciate.
3. Manifestamente inammissibile è l’eccezione di violazione di norma processuale conseguente al mancato riconoscimento del rinvio in favore del difensore di parte civile; al di là dell’esame della forma e dei tempi di tale istanza, deve comunque rilevarsi che, per pacifica giurisprudenza, la disposizione di cui all’art. 420 ter comma 5 cod. proc. pen. non si applica alle istanze proposte dal difensore di parte civile, stante il chiaro riferimento testuale al difensore dell’imputato (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 39334 del 13/07/2011, dep. 02/11/2011, imp. ******, Rv. 251530).
4. Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche in relazione al motivo di ricorso riguardante l’assunzione delle prove sollecitate con memoria in unica copia.
Non può che constatarsi l’assenza della sanzione processuale invocata dalla ricorrente in caso di omessa produzione di più copie dell’atto difensivo sottoscritto dal diretto interessato; per di più si deve osservare che, nella specie, tale istanza ha costituito esclusivamente fonte di cognizione dell’esistenza del nuovo teste, Bo. , la cui audizione è stata disposta dalla Corte, che ha a tal fine esercitato i suoi poteri di ufficio, dopo la camera di consiglio fissata per la decisione, nell’ambito della quale risulta valutata come necessaria l’assunzione della prova al fine di decidere; la pretesa irritualità dell’istanza formulata quindi non assume alcun rilievo sulla validità della prova, che rientrava nei poteri dispositivi della Corte di merito nei termini, fissati dall’art. 603 comma 3 cod. proc. pen..
In ogni caso si rileva che nel giudizio penale è ben possibile acquisire istanze formulate direttamente dall’interessato, che può proporre impugnazione personalmente, e conseguentemente non può qualificarsi quale persona non legittimata o priva di interesse, come implicitamente ritenuto dal difensore con il richiamo all’art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen..
5. Manifestamente inammissibile, poiché fondata sulla sollecitazione di una diversa valutazione di merito in luogo dell’identificazione di specifiche illogicità, o contraddittorietà della motivazione, è il rilievo svolto con l’ultimo motivo di ricorso, che si richiama alle risultanze acquisite, omettendo di contrastare lo specifico iter logico seguito dal giudicante nella loro valutazione; il richiamo alle indagini svolte in sede cautelare dai Cc sulle denunce formulate dalla moglie prescinde dalla doverosa considerazione del differente grado di approfondimento degli elementi offerti, fisiologico nei due ambiti di accertamento, che ha correttamente permesso una diversa, più approfondita valutazione nel contraddittorio delle parti, immune dai vizi lamentati delle prove acquisite che all’esito del giudizio costituisce l’unico perimetro valutativo vincolante per il giudice.
6. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente la pagamento delle spese del grado e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Redazione