Sentenza tribunale Castellammare di Stabia n.148/06 : Contratti di credito al consumo.Rapporti tra il contratto di vendita di autoveicolo ed il contratto di finanziamento. Sussistenza di collegamento funzionale tra i due contratti. Rilevanza ed applicazio

sentenza 15/06/06
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Si segnala all’attenzione dei lettori una recente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di C.mare di Stabia in tema di contratto di vendita di autoveicolo ,  di contratto di finanziamento e del rapporto che intercorre tra i due citati contratti.
 
In particolare in tale brillante decisione il giudice, dr. ****************, con motivazione ampia articolata e pienamente condivisibile, sottolinea come, negli ultimi anni, il contratto di credito al consumo sia diventata la forma di finanziamento più usata per soddisfare la domanda di beni, soprattutto “durevoli”, proveniente dai consumatori. La posticipazione del pagamento rispetto al momento di godimento del bene è il motivo principale per cui tale contratto, ha raggiunto nel nostro Paese dimensioni considerevoli. Si conviene tra i diversi interessati che un soggetto trasferisca ad un altro un bene e che questi gli corrisponda una somma di denaro; che un terzo anticipi all’acquirente una somma di denaro che gli sarà restituita maggiorata di una remunerazione; che la somma sia impiegata per adempiere l’obbligo di pagare il prezzo per l’acquisto del bene.
In tempi in cui quasi ogni merce o servizio può essere acquistato a credito, appare ancor più importante stabilire condizioni vincolanti per la cessione dei beni e definire con precisione il contenuto dei contratti di credito al consumo e fondamentale infine è stabilire il rapporto intercorrente tra il contratto di vendita e quello di finanziamento. In tale sentenza, il Giudice sottolinea la ‘sussistenza di un collegamento funzionale tra il contratto di vendita e il contratto di finanziamento: i due contratti, pur essendo strutturalmente autonomi, risultano collegati quanto alla funzione. Le sorti dell’uno finiscono con l’influenzare le sorti dell’altro in termini di validità e di efficacia: infatti, va messo in evidenza che non si ha di regola un contratto di finanziamento in senso tecnico, poiché non solo l’acquirente del bene non entra mai in contatto diretto con il mutuante, limitandosi a rivolgere al venditore la richiesta di finanziamento, ma non gli è consentito neppure, se vuole ottenere un finanziamento, di avvalersi di un soggetto diverso da quello suggeritogli dal venditore. E’ lo stesso venditore ad istruire la pratica concernente la richiesta di finanziamento – in base ad accordi ovviamente pattuiti con il finanziatore – e ad informare il compratore sulle modalità di rimborso del medesimo. Conseguentemente, per il consumatore-acquirente l’operazione appare indubbiamente unitaria. Sembra difficile sostenere l’autonomia del contratto di mutuo-finanziamento e di quello di compravendita, non solo dal punto di vista economico, ma anche su quello giuridico, giacchè l’unità dell’operazione risulta insita nella circostanza che il consumatore, se intende ottenere una forma di finanziamento, si trova di fatto a dover aderire a quel tipo di finanziamento le cui modalità sono sostanzialmente predisposte dal finanziatore, d’accordo con il venditore. In tale prospettiva, cioè, il venditore appare come una sorta di collaboratore del finanziatore, se non altro per il ruolo svolto nella conclusione del contratto di finanziamento.”
In definitiva, nel caso in cui, nel corso delle trattative con il venditore, il consumatore concluda un contratto di compravendita sul presupposto di ottenere un finanziamento (come nel caso in esame) e si obblighi ad eseguire la prestazione solo quando avrà ottenuto quest’ultimo, in tal caso la concessione del finanziamento non è semplicemente una modalità temporale della prestazione, ma subordina l’obbligazione medesima all’ottenimento del prestito, sicchè la circostanza in questione ben può considerarsi integrare gli estremi di un presupposto oggettivo del contratto.
A conforto della decisione il  giudicante ha osservato che , in una diversa prospettiva di indagine, a conclusione non diversa si perviene alla stregua dell’inquadramento della fattispecie in esame operata da parte attrice, parimenti meritevole di condivisione, tendente a ricondurre la circostanza della concessione del finanziamento alla categoria giuridica della presupposizione la quale , come è noto, è una circostanza esterna che, senza essere prevista quale condizione del contratto, ne costituisce un presupposto oggettivo al quale deve ritenersi subordinato il vincolo contrattuale.
Nell’interpretazione del contratto di vendita che tenga conto del complessivo comportamento delle parti (art. 1362, comma 2, c.c.), antecedente e successivo alla conclusione del contratto medesimo, emerge come in realtà la concessione del finanziamento sia stata considerata da entrambi i soggetti del rapporto quale presupposto oggettivo valevole a subordinare e condizionare l’adempimento stesso del compratore.
In accoglimento della domanda,  il Giudice ha dichiarato la risoluzione del contratto di conpravendita di autoveicolo ed ha condannato la concessionaria auto alla restituzione dell’acconto versato , maggiorato degli interessi e  delle spese di lite.   
                                                                                                                   ******************
 
 
 
 sentenza n.148/06
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, ****************** di Castellammare di Stabia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ****************, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 555/C/03 R.G., avente ad oggetto “risoluzione contrattuale e restituzione somme”, riservata in decisione alla udienza del 14.02.2006, con la concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e del successivo termine di giorni venti per le memorie di replica e vertente
TRA
Xxx s.a.s., in persona del legale rapp.te p.t. sig. yyy, rappresentata e difesa dal p. avv. ******** T, presso il cui studio in Castellammare di Stabia, al C.so Garibaldi n. 108, elettivamente domicilia, giusta procura a margine dell’atto di citazione in riassunzione; 
Attrice
E
Zzzzz S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’********** e dal p. avv. F. L . con i quali elettivamente domicilia in Gragnano, alla Via Roma n. 37 
Convenuta
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte attrice ha concluso riportandosi alle richieste formulate nell’atto introduttivo del giudizio, chiedendone l’integrale accoglimento.
Il procuratore di parte convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata e l’accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannando parte attrice al pagamento in favore della Zzzzz s.r.l. del prezzo pattuito per l’acquisto della vettura Alfa 156 JTD secondo le modalità convenute nell’ordine di acquisto del 16.01.2001, oltre interessi, e rivalutazione monetaria. 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nei confronti della Zzzzz s.r.l., la Xxx s.a.s. conveniva detta società innanzi al Giudice di pace di Castellammare di Stabia onde sentir dichiarare risolto l’ordine di acquisto dell’autovettura Alfa 156 JTD per l’impossibilità del finanziamento e ottenere condanna della medesima Zzzzz s.r.l. alla restituzione della somma di 4.000.000 versata a titolo di cauzione dal sig. Yyy Daniele ed indebitamente trattenuta.
A fondamento della domanda esponeva che in data 16.01.2001 il rappresentante legale dei essa società istante aveva sottoscritto un ordine di acquisto di una autovettura Alfa 156 JTD con l’Zzzzz s.r.l., corrente in Castellammare di Stabia, alla Via Napoli 346; che il prezzo pattuito era di £ 52.980.000, da cui dovevano essere detratte £ 8.680.000 per sconto Km zero ed aggiunte £ 500.000 per passaggio di proprietà; che la punto F dell’ordine di acquisto venivano indicate la modalità di pagamento e veniva altresì previsto che il sig. Yyy avrebbe dovuto versare inizialmente la somma di £ 9.960.000, £ 300.000 per pratica di finanziamento e £ 150.000 per antifurto identicar; che la parte restante sarebbe stata versata con finanziamento Fomula Fiat in ventitré rate ciascuna di £ 950.200 ed una ventiquattresima rata finale di £ 22.400.000; che all’atto della sottoscrizione dell’ordine di acquisto dell’auto, per avviare la pratica di finanziamento, il sig. Yyy versò la somma di £ 4.000.000 con assegno bancario; che dopo circa tre settimane il concessionario Zzzzz contattava il sig.Yyy, avvertendolo della mancata concessione del finanziamento, motivando che la Xxx era nata da poco e quindi presentava un fatturato non in grado di garantire il pagamento delle rate; che veniva chiesto, quindi, di indicare altri garanti; che il sig. Yyy propose i propri genitori ******* e ******************; che ancora una volta, tuttavia, dopo circa venti giorni il concessionario comunicava che la pratica di finanziamento non era andata a buon fine; che l’Yyy propose di aumentare il versamento iniziale a £ 18.000.000, riducendo così l’importo da finanziare, ma anche tale soluzione non conduceva alla concessione del finanziamento; che, pertanto, non avendo la possibilità di pagare l’auto in contanti, chiedeva al concessionario la restituzione della somma di £ 4.000.000 versta a titolo di cauzione; che la concessionario rifiutava categoricamente tele restituzione, dichiarando di aver già immatricolato l’auto e di poter elusivamente conceder un buono per successivi acquisti.
Si costituiva in giudizio la Zzzzz s.r.l., la quale contestava la domanda attrice, sostenendo che l’acquisto dell’autovettura in questione non era stato implicitamente condizionato al buon esito del finanziamento e che tale circostanza non fu considerata affatto come un presupposto del venire in essere o della permanenza del vincolo contrattuale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea a spiegava domanda riconvenzionale intesa ad ottenere la condanna della Xxx s.a.s. al pagamento della somma convenuta per l’acquisto dell’autovettura Alfa 156 JTD, con le modalità stabilite nell’ordine di acquisito del 16.01.2001.
Espletata la trattazione e la prova testimoniale articolata dalle parti, con sentenza n. 1050/03 Il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per valore, rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Torre Annunziata ed assegnando il termine di gg. sessanta dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione del giudizio.
A tanto provvedeva parte attrice con atto do citazione in riassunzione, con il quale ribadiva le stesse argomentazioni e formulava le stesse richieste avanzate innanzi al primo Giudice.
Si costituiva in giudizio la Zzzzz s.r.l., resistendo come già innanzi descritto.
Espletata la trattazione ed acquisito il fascicolo d’ufficio afferente al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace, all’udienza del 14.02.06 la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con la concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e del successivo termine di giorni trenta per le memorie di replica.                
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda spiegata in giudizio dalla Xxx s.a.s. è fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Ed invero, nel commercio di autoveicoli, diffusamente nella pratica degli ultimi anni, le parti sono portatrici di interessi il cui contemperamento si realizza attraverso schemi giuridici finalizzati ad un risultato pratico-economico concretizzantesi in una serie di attribuzioni patrimoniali.
Su questi spostamenti patrimoniali converge la comune volontà dei soggetti destinatari, sicchè si conviene tra i diversi interessati che un soggetto trasferisca ad un altro un bene e che questi gli corrisponda una somma di denaro; che un terzo anticipi all’acquirente una somma di denaro che gli sarà restituita maggiorata di una remunerazione; che la somma sia impiegata per adempiere l’obbligo di pagare il prezzo per l’acquisto del bene.
Di là dalla consapevolezza che ciascun soggetto interessato ha dei frammenti che non lo riguardano direttamente, ricorre in ogni caso la comune volontà di realizzare l’assetto economico risultante dalla interazione del complesso della situazione soggettiva programmata.
Così, ad esempio, l’alienante potrebbe essere stato fisicamente estraneo alla stipulazione del contratto avente come portato pratico-economico il finanziamento; tuttavia, l’estraneità all’atto non esclude che egli abbia inteso perseguire i vantaggi economici dipendenti dal coordinamento tra questo evento patrimoniale e quello rappresentato dall’alienazione.
L’accordo sul complessivo assetto di interessi ricorre perché quest’ultimo si traduce in una serie di benefici per ciascuna delle parti dell’operazione, anche se estranea al frammento di regolamento giuridico strumentale ad un singolo spostamento patrimoniale.
Questa autoregolamentazione giuridica, infatti, nel contesto economico in cui si esplica empiricamente il commercio di beni di consumo di un certo importo, corrisponde ad una specifica utilità sia per il finanziatore, sia per il commerciante, sia per l’acquirente.
Ed invero, il finanziatore consegue il vantaggio dell’incremento della propria clientela dovuto alla presentazione da parte del commerciante dei soggetti che si rivolgono direttamente a lui per l’acquisto del bene; il commerciante riceve il beneficio dell’intensificazione delle vendite, siccome un tale evento nello smercio immediatamente remunerato dei propri prodotti a soggetti i quali solo in un secondo memento avrebbero avuto la disponibilità del denaro per pagarli; i clienti ottengono l’utile rappresentato dal miglioramento delle condizioni del finanziamento, spesso concesso a tasso-zero, e dall’acquisto immediato del bene.
Orbene, specie in considerazione di alcuni eventi che possono incidere negativamente sull’attuazione del complessivo assento di interessi sopra divisato, nell’ipotesi di c.d. acquisto finanziato di beni occorre in primo luogo definire il rapporto che intercorre tra i due contratti, di finanziamento e di vendita.
In proposito, va in primo luogo messo in evidenza che nel caso in esame non si ha di regola un contratto di finanziamento o di mutuo in senso tecnico, poiché non solo l’acquirente del bene non entra mai in contatto diretto con il mutuante, limitandosi a rivolgere al venditore la richiesta di finanziamento, ma non gli è consentito neppure, se vuole ottenere il finanziamento, di avvalersi di un soggetto diverso da quello suggeritogli dal venditore.
E’ lo stesso venditore, inoltre, ad istruire la pratica concernete la richiesta di finanziamento- in base ad accordi ovviamente pattuiti con il finanziatore – e ad informare il compratore sulle modalità di rimborso del medesimo.
Conseguentemente, per il consumatore-acquirente l’operazione appare indubbiamente unitaria.
In virtù di quanto precede, dunque, sembra difficile sostenere l’autonomia del contratto di mutuo-finanziamento e di quello di compravendita, non solo dal punto di vista economico, ma anche su quello giuridico, giacchè l’unità dell’operazione risulta insita nella circostanza che il consumatore, se intende ottenere una forma di finanziamento, si trova di fatto a dover aderire a quel tipo di finanziamento le cui modalità sono sostanzialmente predisposte dal finanziatore, d’accordo con il venditore.
In questa prospettiva, cioè, il venditore appare come una sorta di collaboratore del finanziatore, se non altro per il ruolo svolto nella conclusione del contratto di finanziamento.
Appare quindi preferibile la tesi dell’esistenza di un collegamento funzionale tra i due contratti, caratterizzati dal fatto che, pur essendo strutturalmente autonomi, risultano collegati quanto alla funzione.
Conseguenza di tale caratteristica è che le sorti dell’uno finiscono con l’influenzare le sorti dell’altro (simul stabunt, simul cadent) in termini di validità ed efficacia: ciò vale a dire che il collegamento negoziale reagisce sulla validità ed efficacia dei negozi collegati, i quali dovranno essere conseguentemente verificate avendo riguardo all’interesse globalmente perseguito dalle parti.
In definitiva, quindi, l’ottica nella quale ci si deve porre è quella dell’intera operazione unitariamente considerata.
Occorre ancora evidenziare, poi, che il collegamento contrattuale è suscettibile di essere configurato non solo in caso di contemporaneità della definizione del complessivo regolamento di interessi mediante una duplicità di atti negoziali coevi, ma anche nel caso di differimento della definizione di una parte del complessivo regolamento strumentale, la cui adeguatezza alla realizzazione dell’operazione economica programmata dipende anche da circostanze future.
Si dà luogo così ad una particolare dinamica giuridica, alla stregua della quale le parti del regolamento che sono fin dall’inizio specificamente concordate acquisteranno concreta operatività e cogenza soltanto quando saranno concordate nei dettagli anche le altre regole strumentali, nonostante la definizione di queste ultime dipenda da eventi successivi all’attuazione delle prime.
In tale ipotesi, dunque, il ritardato o mancato completamento dell’autoregolamento complessivo ad opera degli interessati non può che dar luogo ad una situazione per la quale le attribuzioni strumentali già concordate, sebbene immediatamente efficaci, andranno rimosse qualora non siano precisate anche le altre attribuzioni strumentali all’attuazione del complessivo assetto di interessi originariamente concordato.
Orbene, proprio tale ultima evenienza risulta essersi verificata nel caso di specie.
Ed invero, nella fattispecie portata all’esame di questo Giudice è innegabile la sussistenza di un collegamento funzionale tra il contratto di vendita e il contratto di finanziamento, giacchè l’erogazione di quest’ultimo al fine della realizzazione della complessiva operazione economica divisata dalle parti è persino espressamente contemplata nel contratto di vendita, mediante la previsione di un pagamento rateale e la corresponsione ad opera dell’acquirente di una somma di denaro per l’istruzione della pratica di finanziamento (cfr. contratto di vendita in atti, quadro F).
Di poi, il contratto di finanziamento non è stato stipulato contemporaneamente al contratto compravendita, ma le parti di quest’ultimo hanno rimesso all’iniziativa del venditore lo svolgimento dell’attività a tal uopo necessaria per giungere alla sua conclusione e all’erogazione definitiva del denaro.
Pertanto, è innegabile che, con il contratto di compravendita, i medesimi soggetti abbiano specificamente attuato solo una parte del complessivo regolamento strumentale all’operazione economica programmata, differendo ad un momento successivo (conclusione del contratto di finanziamento ed erogazione del prestito) l’attuazione anche delle altre attribuzioni strumentali alla realizzazione del complessivo assetto di interessi originariamente concordato.
Tuttavia, la mancata conclusione del contratto di finanziamento nel caso di specie, in virtù di quanto innanzi a tal uopo osservato, non può considerarsi ridondante nel mancato completamento dell’autoregolamento complessivo ad opera degli interessati, sicchè le attribuzioni strumentali già concordate (contratto di vendita), sebbene immediatamente efficaci, non possono che andare rimosse.
Da ciò consegue che l’acquirente non potrà considerarsi astretto al vincolo contrattuale derivante dal contratto di vendita, il quale andrà considerato, nella prospettiva in esame, privo di effetti.
In una diversa prospettiva di indagine, a parare di questo Giudice, a conclusione non diversa si perviene alla stregua dell’inquadramento della fattispecie in esame operata da parte attrice, parimenti meritevole di condivisione, tendente a ricondurre la circostanza della concessione del finanziamento alla categoria giuridica della presupposizione.
Ed invero, come è noto, la presupposizione è una circostanza esterna che, senza essere prevista quale condizione del contratto, ne costituisce un presupposto oggettivo al quale deve ritenersi subordinato il vincolo contrattuale.
Di poi, come evidenziato da autorevole dottrina, a tal proposito occorre distinguere tra i presupposti causali del contratto e i presupposti specifici che non attengono alla causa del contratto e che non entrano, pertanto, nel contenuto delle prestazioni contrattuali, rappresentando delle mere circostanze esterne.
Ed invero, mentre i primi sono rappresentati da circostanze attraverso le quali si realizza la causa concreta del contratto (locazione di un balcone per assistere ad un corteo), i secondi assumono rilievo quali presupposti oggettivi del contratto, quando tale valore risulta dal contratto medesimo.
In tal senso, cioè, deve aversi riguardo non tanto ad una volontà reale o ipotetica delle parti, quanto al significato del contratto conforme alla sua interpretazione.
Va poi ulteriormente chiarito che affinché una determinata circostanza acquisti rilevanza come presupposizione occorre che essa sia comune alle parti o quantomeno che una parte abbia riconosciuto l’importanza determinante che la circostanza medesima assume per l’altra.
Tuttavia, non soltanto la semplice conoscenza dell’importanza che una circostanza ha per una parte vale a subordinare ad essa la sorte del contratto, giacchè l’esigenza dell’affidamento ne risulterebbe compromessa.
Infatti, se una parte annette importanza ad una data circostanza non può pretendere di riversarne il rischio sull’altra parte per il solo fatto che questa ne abbia avuto conoscenza.
Una determinata circostanza esterna rileva come presupposizione, piuttosto, quando in applicazione delle regole di interpretazione del contratto, ivi compresa quella della buona fede, si accerta che tale circostanza ha un valore determinate ai fini della persistenza del vincolo contrattuale.
Pertanto, nel caso in cui una parte concluda un contratto di compravendita sul presupposto di ottenere un finanziamento e si obblighi ad eseguire la prestazione quando avrà ottenuto quest’ultimo, risulta necessario accertare se la menzione del finanziamento sia valsa a specificare una modalità temporale della prestazione o se invece sia valsa a subordinare l’obbligazione medesima all’ottenimento del prestito sperato.
Tanto osservato, alla stregua di tutte le circostanze della fattispecie concreta in esame, ritiene questo Giudice che proprio tale evenienza si sia verificata nel caso di specie.
Ed invero, alla stregua di una interpretazione del contratto di vendita che tenga conto del complessivo comportamento delle parti (art. 1362, comma 2, c.c.), antecedente e successivo alla conclusione del contratto medesimo, emerge come in realtà la concessione del finanziamento sia stata considerata da entrambi i soggetti del rapporto quale presupposto oggettivo valevole a subordinare e condizionare l’adempimento stesso del compratore.
Infatti, gli elementi di valutazione acquisiti in atti (prove testimoniali espletate innanzi al Giudice di Pace) palesano che già nel corso delle trattative le parti avessero attribuito valore determinante alla concessione del finanziamento.
Ed invero, il teste ********, il quale aveva condotto le trattative per la Zzzzz s.r.l., pur dichiarando che il contratto di vendita non era condizionato all’ottenimento del finanziamento, subito dopo riferisce che <<il sig. Yyy aveva necessità di un finanziamento integrale perché doveva scaricare la vettura sulla società>>.
Il teste Imparato, poi, presente alle trattative condotte dall’Yyy *******, espressamente sostiene di ricordare che <<la contrattazione fu incentrata anche sul finanziamento che avrebbe dovuto coprire la maggior parte dell’importo>>.
Significativo si palesa, altresì, il comportamento della tessa Zzzzz s.r.l. nel momento successivo alla conclusione del contratto.
Ed invero, per ammissione stessa di parte convenuta, successivamente alla mancata concessione del finanziamento, fu dalla stessa espletato un nuovo tentativo di <<istruire la pratica di finanziamento con nuovi garanti>>.
Infine, giova evidenziare come il teste **************** riferisca espressamente che <<la macchina non fu immatricolata e nome del sig. Yyy>> e che <<poiché c’erano trattative, all’esito del diniego di finanziamento…non vi è mai stato un invito formale a ritirare l’autovettura>>, pur procedendosi a tentativi <<di ulteriori forme di accordo>>.
Orbene, alla stregua delle circostanze predette non v’è chi non veda come possa ritenersi che, nell’economia complessiva dell’assetto di interessi programmato e avuto di mira da entrambe le parti dell’accordo, la concessione del finanziamento non sia valsa a specificare semplicemente una modalità temporale della prestazione, ma bensì a subordinare l’obbligazione medesima all’ottenimento del prestito sperato, sicchè la circostanza in questione ben può considerarsi integrare gli estremi di un presupposto oggettivo del contratto.
Una diversa interpretazione, tra l’altro, si paleserebbe in contrasto con lo spirito dell’intesa e quindi con il principio di buona fede nell’interpretazione del regolamento contrattuale (art. 1362 c.c.), giacchè condurrebbe a riversare sull’acquirente un peso economico (immediato pagamento del prezzo) dallo stesso non voluto e non considerato.
Per tutte le considerazioni che precedono, dunque, non può che dichiararsi la intervenuta risoluzione ovvero la inefficacia del contratto di compravendita, con conseguente accoglimento della domanda della Xxx s.a.s. intesa ad ottenere la condanna della Zzzzz s.a.s. alla restituzione della somma di € 2.065,82 versata da parte attrice a titolo di cauzione, oltre interessi nella misura legale dal momento della formale richiesta, come richiesto da parte attrice.
Di conseguenza, va rigettata la domanda riconvezionale spiegata dalla Zzzzz s.r.l. intesa ad ottenere la condanna della Xxx s.a.s. al pagamento del prezzo pattuito per l’acquisto dell’autovettura Alfa 156 JTD.
Per rigore di soccombenza, la Zzzzz s.r.l. va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della Xxx s.a.s., come liquidate in dispositivo.
In considerazione della qualifica di praticante avvocato del difensore di parte attrice, i diritti e gli onorari andranno liquidati in ragione della metà, ex art. 8 d.M. 127/2004.
 
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Xxx s.a.s., in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della Zzzzz s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da quest’ultima, ogni altra contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
          dichiara la risoluzione del contratto di compravendita del 16.01.2001 e per l’effetto condanna la Zzzzz s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della Xxx s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 2.065,82, oltre interessi nella misura legale dal momento della formale richiesta;
          rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Zzzzz s.r.l.;
          condanna la Zzzzz s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della Xxx s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in € 655,00 per diritti, € 717,50 per onorari ed € 400,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 12,50%, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Castellammare di Stabia, 22.05.2006
 
                                                                                                                                Il Giudice
dott. ****************  
  

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