Sentenza n. 8805 dell’11 giugno 2010 del TAR Campania-Salerno in materia di diniego di sanatoria edilizia

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Con la decisione che segue il TAR Campania-Salerno ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento  di un diniego di concessione in sanatoria, in relazione ad opere eseguite in difformità dal titolo abilitativo a costruire,per carenza della motivazione,con violazione dell’art.3 l.n.241/90.

In particolare, il Giudice amministrativo ha ritenuto che la determinazione negativa della P.A. non può ritenersi sufficientemente motivata  con l’ affermazione di un superamento del volume massimo ammissibile,realizzabile in zona agricola.

Al contrario, l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto indicare la norma urbanistica regolatrice dell’edificabile ed i limiti da essa imposti, la volumetria concretamente realizzata , al fine di consentire la verifica, in relazione all’area disponibile ed a quanto legittimamente già era stato realizzato, l’eventuale, effettivo superamento degli stessi e la consistenza di tale superamento[Avv. ************].

  

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

Sentenza n° 8805 dell’11 giugno 2010

Sul ricorso proposto da **** ***, rappresentati e difesi dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso il procuratore in Salerno, Vicoletto S.Lucia N. 6;

contro

Comune di Ceraso, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento del Responsabile del Servizio del Comune di Ceraso prot. n. 6184 del 26-10-1998, recante il diniego di concessione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985;

del verbale della CEC n. 73 del 20-10-1998.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 21-12-1998 e depositato il 7-1-1999 i signori **** impugnavano dinanzi a questo Tribunale Amministrativo il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale il Responsabile dell’UTC del Comune di Ceraso aveva respinto la domanda di concessione in sanatoria presentata ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 47/1985 in relazione ad opere eseguite in difformità rispetto alla concessione edilizia n. 12 del 14-6-1986.

Denunziavano violazione dell’articolo 13 della legge n. 47/1985, violazione dell’articolo 3 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere sotto molteplici profili.

Instauratosi il contraddittorio, l’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.

La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 25-2-2010.

DIRITTO

Fondato ed assorbente, a giudizio del Tribunale, è la doglianza con la quale i ricorrenti lamentano la carenza motivazionale del provvedimento impugnato.

Quest’ultimo, recependo i contenuti del parere della Commissione Edilizia, fonda la determinazione negativa sulla considerazione che “viene superato il volume massimo ammissibile realizzabile in zona agricola”.

Ciò posto, osserva il tribunale che l’articolo 3 della legge n. 241/1990 stabilisce l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, stabilendo che esso deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

La motivazione, dunque, non solo deve esistere ma deve essere pure sufficiente, situazione riscontrabile tutte le volte in cui la esternazione provvedimentale ponga il destinatario del provvedimento in condizione di comprendere dalla lettura di esso l’iter logico-giuridico seguito dalla p.a. nell’assumere la determinazione contenuta nell’atto.

Il generico riferimento al superamento dei limiti volumetrici massimi ammissibili in zona agricola è all’uopo certamente insufficiente.

Va, infatti, evidenziato, per come esposto in ricorso, che i privati erano titolari di concessione edilizia  per la realizzazione di opere di ristrutturazione su di un fabbricato preesistente.

Essi, poi, assumono di aver realizzato non rilevanti modifiche al progetto assentito.

Orbene, in considerazione del fatto che le opere edilizie abusive riguardavano comunque un fabbricato preesistente per la cui ristrutturazione era stato ottenuto regolare assenso edilizio, il diniego di concessione in sanatoria avrebbe dovuto compiutamente specificare le ragioni per le quali i lavori eseguiti determinavano il superamento degli indici volumetrici consentiti nella zona di intervento.

In particolare, avrebbe dovuto essere indicata natura e consistenza delle opere realizzate in difformità, specificando la loro rilevanza e consistenza volumetrica e chiarendo in quale misura esse superavano i limiti consentiti.

Nel provvedimento gravato, invece, non vi è alcun riferimento alla norma urbanistica regolatrice dell’edificabile ed ai limiti da essa imposti; neppure vi è indicazione della volumetria concretamente realizzata , onde poter verificare, in relazione all’area disponibile ed a quanto legittimamente già realizzato, se vi è stato, attraverso i lavori abusivi, un effettivo superamento degli stessi e la consistenza di tale superamento.

Conseguentemente, l’affermazione della non conformità al volume massimo ammissibile si palesa quale asserzione apodittica, non controllabile nella sua correttezza dal soggetto destinatario del provvedimento.

Né il Comune, il quale non si è costituito in giudizio, ha fornito elementi chiarificatori al Tribunale, tali da rappresentare una situazione di evidenza della correttezza sostanziale della determinazione assunta, utile a superare il vizio formale della carente motivazione ai sensi dell’articolo 21 octies della legge n. 241/1990.

Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, dunque, l’impugnato provvedimento è illegittimo e deve essere annullato.

Restano, peraltro, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, derivando dalla presente pronunzia l’obbligo per il Comune di rideterminarsi sulla domanda di concessione in sanatoria, fornendo adeguata e sufficiente motivazione delle determinazioni assunte.

La peculiarità della controversia e la mancata costituzione in giudizio dell’ente giustificano una pronunzia di irripetibilità delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Salerno (Sezione II), definitivamente giudicando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria prot. n. 6184 del 26-10-1998, salve restando le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio dei giorni 25 febbraio e 29 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

**********************, Presidente

****************, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Avv. Iride Pagano

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