Sentenza n. 20487/2005 del 20.12.2005 del TAR Campania in materia di informativa antimafia atipica.

sentenza 09/02/06
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N. SENT. 20487/2005

R.G. N. 1283/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania 1^ Sezione ? ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1283/05 R.G. proposto da A.C. s.n.c. di ******, rappresentata e difesa dagli ******************************* ed ******************* ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via Duomo n. 348, presso lo studio dell?Avvocato *******************;

contro

Comune di S. Antimo in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall?Avvocato *************** e domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

nonch? contro

Ufficio Territoriale del Governo di Napoli in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso ex lege dall?Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, Via A. Diaz n. 11;

e nei confronti di

N. di C. L. & c. s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t. non costituita in giudizio;

per l?annullamento, previa sospensiva

?omissis?

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ******? A.C. s.n.c. di ****** ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Sant?****** l?ha esclusa dalla gara di appalto per l?affidamento di lavori inerenti la realizzazione di una strada in ?Via del Garigliano?, nonch? i successivi atti della procedura conclusasi con l?aggiudicazione in favore della N. di C.L. & c. s.a.s.; oggetto di gravame sono stati anche gli atti relativi agli accertamenti antimafia conclusisi con l?informativa n. 21559/GAB del 5.8.2004 dell?****** di Napoli e la successiva nota del G.I.A. del 16.3.2005.

La ricorrente ha chiesto anche il risarcimento per i danni subiti.

Ai fini della corretta individuazione dell?oggetto del giudizio e consequenzialmente del thema decidendum va evidenziato che l?informativa antimafia contestata ? fondata unicamente sulla sussistenza di un legame parentale tra il socio D.M. e la signora M.T.P., quest?ultima figlia dell?imprenditore D.P., nonch? sorella di F., B., D e G., tutti soggetti tratti in arresto per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ed alla frode fiscale; resta invece estranea alla controversia ogni considerazione e documentazione depositata dalla difesa erariale in data 8.3.2005 relativamente non gi? alla A.C. di D.A.M. s.n.c., ma alla A. s.r.l., societ? del tutto distinta e che non risulta essere dimostrato n? asserito avere collegamenti con l?attuale ricorrente.

Tanto premesso, occorre esaminare il dedotto vizio di difetto di istruttoria relativamente all?insufficienza degli accertamenti antimafia svolti.

Il motivo ? fondato per le considerazioni che seguono.

Costituisce orientamento costante di questa Sezione quello secondo cui la sussistenza di un rapporto di parentela, coniugio o affinit? non ? sufficiente, da solo, a suffragare l?ipotesi della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, dovendo tale circostanza accompagnarsi ad ulteriori elementi che inducano a sospettare che il vincolo assuma particolare significativit? sotto il profilo della contiguit? con ambienti malavitosi.

Al riguardo, tali ulteriori elementi non devono consistere necessariamente in aspetti esterni ed ulteriori rispetto all?esistenza del rapporto di parentela o di affinit?, potendo anche limitarsi ad assumere una funzione specificativa e caratterizzante di quest?ultimo, nel senso di rafforzarne la significativit? e la pregnanza in termini di sospetto.

Del resto, proprio la sussistenza di un vincolo lato sensu familiare o affettivo costituisce ragionevole giustificazione e garanzia per operazioni commerciali di carattere fiduciario, quali sono quelle volte a favorire il reinvestimento o l?occultamento di risorse provento di attivit? illecite; pertanto, sar? sufficiente per sostenere l?ipotesi di contiguit? mafiosa anche la sussistenza del solo rapporto di parentela, coniugio o affinit?, purch? questo assuma i necessari tratti caratterizzanti di un rapporto di intermediazione fiduciaria, volto a mascerare l?impiego di risorse di provenienza illecita.

Ne consegue che i risultati dell?indagine potranno senz?altro insistere fondamentalmente sul vinculum esistente tra soggetti operanti nell?impresa e personaggi orbitanti in ambienti malavitosi, ma questo dovr? necessariamente assumere connotati specifici intrinseci, tali da deporre nel senso dell?esistenza di un collegamento tra impresa ed ambiente criminale.

Partendo cos? dalla sussistenza del vinculum personale, oggetto di accertamento dovr? essere la storia personale o economica del soggetto ?esterno?, al fine di accertare se un eventuale miglioramento progressivo delle sue condizioni sociali, economiche e professionali possa essere in qualche modo fondatamente ricondotto o giustificato in base all?oggettiva relazione di parentela sussistente con il soggetto ?interno? al mondo criminale, oppure se trovi la propria ragione in eventi da questo del tutto avulsi; a tal fine sar? senza dubbio significativo confrontare la situazione personale ed economica dell?extraneus prima e dopo l?insorgenza del legame personale, nonch? l?idoneit? di questo a giustificare frequentazioni pi? o meno intense con l?intraneus, o comunque a non escluderle, oltre alla sua giovane et?, da porre in relazione ad una situazione di reale disponibilit? di risorse economiche considerevoli, cos? come ad un bagaglio di esperienze professionali inadeguate o non pertinenti con l?adibizione a compiti presupponenti una specifica professionalit? e responsabilit? all?interno dell?impresa sottoposta ad accertamento.

Passando al caso in esame, l?istruttoria compiuta dall?Ufficio Territoriale del Governo deve ritenersi parziale e comunque non esaustiva, in quanto si ? limitata all?accertamento, ritenuto sufficiente, della sussistenza del solo legame coniugale tra D.A.M. e M.T.P., senza che fossero acquisiti elementi che deponessero nel senso della significativit? mafiosa di tale rapporto; quest?ultimo, da solo, ben avrebbe potuto sorreggere un?ipotesi di tentativo di infiltrazione mafiosa, ma avrebbe dovuto a tal fine essere caratterizzato da connotati idonei ad affrancarlo dalla sua naturale neutralit?; si pensi ad una verifica dell?evoluzione delle vicende personali, professionali e economiche di D.A.M. con riferimento all?insorgenza del vincolo coniugale, accertamento che nemmeno all?esito dell?istruttoria disposta da questo Tribunale risulta essere stata compiutamente ed esaurientemente eseguita.

Ne consegue che, per le ragioni finora esposte, il ricorso deve essere accolto, con annullamento in parte qua dell?informativa antimafia impugnata, nonch? del provvedimento di esclusione e di tutti i successivi atti del procedimento di gara con assorbimento di ogni altra censura proposta, incombendo sull?Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e successivamente sulla stazione appaltante l?onere di rinnovazione del procedimento.

Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa deve essere respinta, sia perch? si deve attendere la rinnovazione del procedimento, sia perch? la ricorrente non ha comunque fornito alcuna prova di un danno risarcibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ? Prima Sezione

????????? accoglie il ricorso e per l?effetto annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione;

????????? respinge la domanda risarcitoria;

????????? spese compensate;

Cos? deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 16.1.2005 dai Magistrati

******************?????????????????????????????????? Presidente

********************???????????????????????????????????????????? Consigliere

**************?????????????????????????????????????????????????????????? Primo Referendario, estensore

Depositata in Segreteria il 20.12.2005

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