Sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale : dal 2005 violato il suffragio universale e diretto e il diritto di voto personale, eguale, libero e segreto

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La sentenza del 4/12/2013 con cui la Corte Costituzionale ha sancito l’incostituzionalità di due fondamentali articoli della l. 270/2005, c.d. Porcellum, e del voto di lista, art. 4 del d.p.r. 361/1957, è stata pubblicata il 13/01/2014 e ha ferocemente demolito gli ultimi dieci anni di rappresentatività e democraticità del sistema parlamentare italiano.

 

Il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale, rimesso con ordinanza dalla Corte di Cassazione e relativo all’azione di accertamento della pienezza del proprio diritto di voto proposta da un cittadino elettore dinanzi al Tribunale di Milano, ha riconosciuto l’illegittimità di tre fondamenti caratterizzanti la legge elettorale: il premio di maggioranza su base nazionale e su base regionale e il voto di lista.

 

Il premio di maggioranza su base nazionale relativo alla composizione della Camera dei deputati , previsto dall’art. 83 del d.p.r. 361/1957, prevedeva che l’Ufficio Elettorale nazionale verificava se la colazione di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi avesse conseguito almeno 340 seggi e, in caso negativo, ad essa veniva attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza.

Il premio di maggioranza su base regionale, nella composizione del Senato, prevedeva che l’ufficio regionale competente verificava che la coalizione di lista o la singola lista che otteneva più voti avrebbe ottenuto il 55% di tutti i voti validi .

Inoltre, il voto espresso tramite voto di lista prevedeva che ogni elettore disponeva di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.

I tre principi sono stati giudicati incostituzionali.

La sentenza n. 1/2014, dopo una fase preliminare di vaglio di ammissibilità del ricorso in cui argomenta che “le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono ammissibili , anche in linea con l’esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono la composizione degli organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico- rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato. Diversamente, si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale rappresentato proprio in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico , in quanto incide sul diritto fondamentale di voto; per ciò stesso, si determinerebbe un vulnus intollerabile per l’ordinamento costituzionale complessivamente considerato.”

Al punto 3.1 la Corte riconosce l’illegittimità del premio di maggioranza relativo alla composizione della Camera dei deputati.

Premettendo che spetta alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema che ritiene più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico , la Corte ha statuito che il meccanismo premiale attuale è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi attuando una distorsione fra voti espressi ed attribuzione dei seggi che nella specie assume una misura tale da compromettere la compatibilità del premio con il principio di eguaglianza del voto.

Anche se tale meccanismo è stato introdotto allo scopo di garantire la stabilità del governo del Paese, non è giustificabile in un giudizio di bilanciamento con altri principi costituzionali.

Il premio di maggioranza esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi.

Anche su base regionale, il premio di maggioranza, oltre a non consentire al legislatore di raggiungere lo scopo della garanzia di governabilità del Paese, perché produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato causale di una somma di premi regionali che può finire con il rovesciare il risultato ottenuto dalla liste o dalle coalizioni favorendo la formazione di maggioranze Parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, è illegittimo per gli stessi motivi del premio di maggioranza nazionale.

In ordine al voto di lista, la Corte ha statuito che la disciplina della formazione delle liste , totalmente rimessa ai partiti, “priva l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti”.

“La circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione.”

La Corte, infine, afferma che la disciplina elettorale che resta in vigore è complessivamente idonea ad assicurare il rinnovo degli organi costituzionali e che la modifica delle norme produrrà i suoi effetti solo in occasione di una nuova tornata elettorale e pertanto non incide in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate.

Giancarlo Pitaro

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