SENTENZA N. 09/10 TRIBUNALE DI PESARO

sentenza 31/03/11
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale civile di Pesaro

In persona del giudice del lavoro dott. ******************, ha emesso la seguente

 

SENTENZA

Pubblicata a seguito di discussione orale all’udienza del 19.01.2010, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 647/2006 del R.C.L., in corso tra

 

********* rappresentata e difesa dall’avvocato ************* giusta procura a margine del ricorso introduttivo,

 

RICORRENTE

Contro

AZIENDA OSPEDALIERA *********, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti *********, giusta procura in calce al ricorso passivo

 

RESISTENTE

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 03.08.2006 ********* deduceva di aver lavorato quale infermiera, presso l’Ospedale *********, dal 1971 al gennaio 2001. A partire dal 1984 aveva lavorato presso l’U.O. di odontostomatologia, assistendo il medico nelle varie attività ambulatoriali.

Nel mese di novembre 1996 contraeva asma bronchiale e dermatite allergica conseguente ad uso professionale di guanti in lattice. In sede Inail la natura tecnopatia della malattia era stata positivamente accertata con riduzione della capacità lavorativa del 29% prima e poi del 34%.

L’allergia dell’istante al lattice era stata accertata in data 16.10.1996 e nel corso degli anni si era aggravata.

Secondo la ricorrente la patologia era addebitabile a responsabilità del datore di lavoro, a motivo dell’utilizzo, per esigenze di servizio, dei guanti monouso in lattice di produzione prevalente della ditta Artsana, messi a disposizione del personale infermieristico e medico. L’Ospedale non aveva adeguatamente tutelato l’integrità fisica della dipendente, omettendo di sottoporla tempestivamente a test allergologici preventivi. Solo in data 28.03.1998 il medico competente prescriveva l’uso di guanti in vinile.

Il ricorso merita di essere accolto.

In primo luogo è opportuno evidenziare che la natura tecnopatica della patologia di cui soffre la ricorrente emerge a chiare lettere dalla documentazione prodotta.

L’Inail ha riconosciuto la malattia professionale, con un rilevante gradiente di invalidità (34%), come pure il consulente tecnico nominato nel presente giudizio.

In tal modo la ricorrente ha adempiuto all’onere della prova, sui di lei gravante, concernente il nesso causale tra lo svolgimento dell’attività lavorativa e il danno allegato. Attesa la natura contrattuale della responsabilità datoriale ex art, 2087 cc., deve applicarsi il principio in forza del quale “Per quanto l’art. 2087 cod. civ. non configuri un’ipotesi di responsabilità oggettiva – in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento – tuttavia, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, senza che occorra, in mancanza di qualsivoglia disposizione in tal senso, anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate, mentre, quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. 9856/2002). Quanto al profilo soggettivo dell’illecito, non è possibile imputare al datore di lavoro l’omesso svolgimento di test allergologici preventivi, poiché non vi è prova che tale dispositivo fosse, all’epoca di insorgenza della malattia, già di uso obbligatorio ovvero costituisse una precauzione dettata dalla migliore scienza ed esperienza.

Risulta documentalmente che l’allergia al lattice della ricorrente fosse nota già alla fine del 1996. E’ del 16.10.1996 la positività al Latex, accertata dalla dott.ssa ********. Il primo accertamento documentato della patologia in ambito ospedaliero è del 23.03.1998 (il dott. ********* prescriveva l’uso di guanti in vinile). In ambito ospedaliero però la patologia dell’istante era conosciuta da prima e precisamente fin dal 1997 (teste ********). Il teste ********* ha riferito che solo a partire dal 1999 furono adoperati i guanti in vinile ma il riferimento temporale del teste all’uso del dispositivo di protezione “dopo il subentro della patologia” dimostra un collegamento tra la prima comparsa dei sintomi e l’uso dei guanti in vinile. L’utilizzo di guanti in vinile e non in lattice era certamente possibile per la ricorrente poiché, fin dal 1991, il presidio ospedaliero si riforniva regolarmente di essi (teste *********). Il responsabile della farmacia ha altresì confermato che la ricorrente faceva uso di un tipo di guanti appositamente acquistati per lei, che erano collocati sullo scaffale con l’indicazione del suo nome.

Il teste **********, responsabile della struttura di odontostomatologia dell’ospedale, presso cui la ricorrente lavorava, ha dichiarato che, fin dal 1998, nel suo reparto si sono sempre utilizzati solo guanti Safeskin in lattice. E’ verosimile ritenere che tali guanti fossero quelli acquistati appositamente per le esigenze della ricorrente poiché il responsabile della farmacia ha precisato che i guanti per la ricorrente erano riservati al reparto presso cui l’istante lavorava.

Appare in verità singolare che alla ricorrente, allergica al lattice, siano stati forniti, per rimediare a tale patologia, guanti in lattice. Soprattutto appare problematico ritenere tale presidio veramente efficace, nonostante il gradimento della ricorrente. Se ciò fosse stato ne sarebbe conseguito la scomparsa della patologia. Dalle certificazioni mediche in atti non emerge affatto l’arresto della malattia ma, al contrario, il suo progressivo acutizzarsi e cronicizzarsi (v, doc, da 7 a 10, fasc. ric.).

L’efficacia dei guanti in lattice appositamente acquistati per la ricorrente non è neppure evincibile dalla testimonianza del dott. **********. Il teste, infatti, nulla ha riferito in merito al contenuto degli accertamenti (asseritamente) svolti nelle visite mediche del 1999 e 2000.

In ogni caso, pare al decidente che la responsabilità della convenuta dovrebbe affermarsi pur dando per ammessa l’efficacia anallergica dei guanti in lattice forniti alla ricorrente dopo la comparsa dei sintomi. Le misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto predisporre per garantire la salute della ricorrente non si esaurivano, infatti, nella mera fornitura di guanti anallergici.

Deve tenersi in considerazione quanto ritenuto dal ctu in merito ai caratteri dell’allergia in oggetto. Il consulente tecnico nominato in corso di causa ha ritenuto “trattarsi di malattia professionale, quindi da porsi in relazione causale con l’attività professionale svolta, nella fattispecie di infermiera, che implica, come noto, l’esposizione al lattice, sotto forma di dispositivi medici quali guanti monouso ed, ad esempio, altri di utilizzo frequentissimo nella pratica quotidiana come il pallone di ****, lo sfigmomanometro, il fonendoscopio, il laccio emostatico, i set infusionali, le siringhe, il materiale di raccolta (provette e contenitori sterili) et al. Quanto all’utilizzo di guanti in lattice, è doveroso ricordare che l’allergia al lattice non è esclusivamente da ricondursi al suddetto uso di guanti, in quanto l’esposizione alla sostanza allergizzante può essere efficace per un contemporaneo utilizzo di dispositivi medici da parte di altro personale sanitario, o per la semplice presenza degli stessi senza che siano utilizzati, e determina un inquinamento ambientale difficilmente contenibile. La modalità di esposizione infatti, si concretizza non solo per contatto cutaneo diretto, ma anche, come in quest’ultimo caso, per inalazione, da cui la manifestazione sotto forma di patologia dermatologica e respiratoria”. E’ pertanto evidente che le misure di prevenzione cui era tenuto il datore di lavoro non si esaurivano nella mera fornitura di guanti quanto nell’evitare che la ricorrente fosse esposta a qualunque forma di esposizione ambientale al lattice.

Deve escludersi che tali misure siano state adottate.

La testimonianza del dott. ********** è, al riguardo, insufficiente. L’accertamento circa l’idoneità ambientale del reparto, svolto dal medico competente, è stato con ogni probabilità limitato alla verifica della presenza dei guanti anallergici, che costituivano l’unica misura di prevenzione disposta dal medico. Non vi è alcun elemento in grado di dimostrare che la “bonifica ambientale” abbia riguardato ogni tipo di dispositivo medico in lattice (la cui presenza è altamente probabile in base a quanto affermato dal ctu). Al contrario, la documentata manifestazione della patologia fino al pensionamento della ricorrente, unitamente all’inesistenza di fattori di rischio extralavorativi, porta a ritenere la permanenza del rischio in ambito lavorativo.

Deve per questi motivi affermarsi la responsabilità del datore di lavoro per il danno sofferto dalla ricorrente, la cui entità è stata stimata dal ctu in misura pari al 30%. L’invalidità temporanea assoluta, corrispondente ai periodi di convalescenza, è stimata in gg. 267.

La valutazione del ctu non è stata oggetto di contestazione delle parti e deve condividersi poiché adeguatamente motivata sul piano obiettivo e dei criteri di medicina legale adottati.

Per la liquidazione monetaria del pregiudizio si adottano le tabelle del Tribunale di Milano, anno 2009, senza alcun adeguamento rispetto ai valori ordinari poiché parte ricorrente non ha allegato elementi in grado di giustificare una ulteriore personalizzazione del danno.

A titolo di danno biologico permanente spettano € 127.000,00; a titolo di danno biologico temporaneo spettano € 29.370,00; a titolo di spese mediche (ritenute congrue dal ctu e comunque non contestate dalla convenuta) spettano € 1.922,00. Nel complesso il danno, valutato all’attualità è pari ad € 158,292,00. Su tali importi spettano gli interessi legali ai sensi dell’art. 429 c.p.c. (Cass. 3213/2004).

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattese accoglie il ricorso e per l’effetto condanna l’Azienda Ospedaliera ********** al pagamento della somma di € 158,292,00 oltre accessori di legge e spese di ctu.

Spese a carico della resistente, liquidate in complessivi € *****, di cui € ****** per onorario, € ****** per diritti ed € ****** per spese forfettarie, oltre I.V.A. e c.p.a.

Pesaro lì 19.01.2010

 

IL GIUDICE

Dott. ******************

 

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