Sentenza, in materia di risarcimento dei danni conseguenti a mancata stipulazione contratto.

sentenza 01/03/07
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – SEDE DI BARI –   SEZ. PRIMA , ha pronunciato la seguente   
SENTENZA
sul ricorso *******
DIRITTO
1.La presente controversia torna a questo Giudice per l’esame nel merito, a seguito di rinvio del fascicolo disposto dalla decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI° n.1763/2006, che ha annullato la sentenza di questa Sezione n.598/2004, nella parte in cui ha erroneamente declinato la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento proposta dal R.T.I. aggiudicatario, intesa a far valere la responsabilità della stazione appaltante per i danni causati dal lungo rinvio per la stipulazione del contratto di appalto, ferma restando la riconosciuta legittimità del provvedimento di revoca per circostanze oggettive sopravvenute nell’ultimo periodo.
Invero, la precitata decisione di appello ha affermato la necessità di accertare se il rinvio della stipulazione del contratto, divenuta, poi, impossibile, a seguito delle mutate condizioni idriche della zona di intervento, possa essere ritenuto ascrivibile al comportamento dell’Amministrazione appaltante, che, dapprima, ha impiegato un periodo di ben tre anni per assoggettare il progetto presentato dal Raggruppamento aggiudicatario ad ulteriori verifiche tecniche e di fattibilità e, in seguito, ha ritenuto di dover attendere la risoluzione del contenzioso amministrativo circa l’applicabilità della revisione dei prezzi: contenzioso che essa stessa sembrava aver originato.
La questione, concernente il cosiddetto “danno da ritardo” viene ritenuta sussumibile, sotto il profilo cognitorio, nelle previsioni di cui all’art.6 della legge 21 luglio 2000, n.205, il quale devolve alla cognizione della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo "… tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale ", con ciò non esaurendosi con il provvedimento di definitiva aggiudicazione, ma lasciando in capo all’Amministrazione appaltante, anche nella fase successiva al predetto provvedimento, una serie di poteri autoritativi dei quali la revoca dell’aggiudicazione stessa è l’esempio paradigmatico, in coerenza con i principi espressi da Cons. Stato, Ad. Plen., 5 settembre 2005, n.6.
E’ evidente che l’erronea declinatoria della giurisdizione pronunciata nella sentenza di questa Sezione n.598/2004 integra un vizio in procedendo, ai sensi dell’art. 35, primo comma, della legge n.1034 del 6 dicembre 1971, che ha comportato l’inidoneità del giudizio di primo grado a costituire strumento di effettiva risoluzione della controversia e di esaurire il primo grado della giurisdizione.
Ne consegue che il comando giurisdizionale, cristallizzato nella già menzionata decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI° n.1763/2006, non pone alcun vincolo in ordine al merito dell’accertamento della questione risarcitoria, se non quello formatosi in esito al giudicato “sostanziale” circa la riconosciuta legittimità della disposta revoca dell’aggiudicazione, con tutte le conseguenze giuridiche connesse.
2. La responsabilità dell’amministrazione è configurabile nel caso in cui l’adozione e l’esecuzione dell’atto lesivo siano avvenuti in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e buona amministrazione (C.d.S., sez. V, 1° marzo 2003, n. 1133), tali da determinare, in capo alle società costruttrici, un danno patrimoniale ingiusto, cioè non giustificato e non giustificabile da norme giuridiche, per quanto lo stesso possa essere effettivamente ricollegabile soggettivamente, a titolo di colpa, alle amministrazioni che hanno adottato i provvedimenti stessi.
Ciò che rileva, ai fini della sussistenza dei presupposti dell’illecito civile, non è, quindi, il provvedimento ex se, ma, piuttosto, il comportamento tenuto dagli uffici che potrebbero aver malamente apprezzato i fatti e gli atti, erroneamente valutato le normative applicabili al caso di specie, pretermesso ogni valutazione degli interessi privati coinvolti nella vicenda, etc.., contribuendo, così, alla esternalizzazione di comportamenti non conformi ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa che, nell’ambito dei rapporti intersoggettivi privatistici, evidenziano violazione dei principi di buona fede in materia contrattuale e del neminem ledere.
D’altronde, è noto che l’elemento soggettivo dell’illecito civile non implica la malafede (Cass. Civ., sez. III, 10 agosto 2002, n. 12147), cioè l’intenzione di arrecare danno all’altro soggetto, essendo sufficiente la colpa, cioè la violazione di norme di regolamento, di ordini o di discipline ovverosia di quelle regole di condotta e di prudenza che, nel campo dell’azione amministrativa, si identificano nell’imparzialità e nel buon andamento (postulati dall’articolo 97 della Costituzione) e che concretamente, in casi come quello sub esame, potrebbero concernere, quanto meno, la mancata considerazione della posizione delle società costruttrici, in quanto tali.
3. L’eliminazione, ad opera del D.L. n. 333/1992 convertito in L. n. 359/1992, dell’istituto della revisione dei prezzi negli appalti pubblici ha riguardo ai soli contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge richiamata e pone, pertanto, il preliminare problema di individuare il “discrimen”, costituito dal momento in cui è verificata la conclusione del contratto.
Nel sistema anteriore all’entrata in vigore del D. Lgs. 8 agosto 1994 n.490 (in base al quale, per i contratti indicati dall’art.4 della suddetta legge, è sempre necessaria la stipulazione del contratto perché si realizzi il vincolo giuridico contrattuale e sorga dunque il diritto soggettivo dell’aggiudicatario all’esecuzione del contratto stesso), rilevante “ratione temporis” per il caso di specie, occorre tenere presente che, di norma, mentre per l’asta pubblica e la licitazione privata deve farsi, di solito, riferimento al momento della aggiudicazione, per la trattativa privata, invece, devesi prendere in considerazione la data della stipulazione del contratto, salvo che non risulti una scelta impegnativa delle parti precedente a tale stipula (TAR Lazio, Sez. III, 20 settembre 1995 n. 1557).
Con riferimento al caso di specie, giova premettere che la circostanza secondo cui la gara si sia svolta con il sistema della licitazione privata non può essere un dato idoneo a far ritenere “sic et simpliciter” che il verbale di aggiudicazione della gara abbia assunto valore di contratto, ai sensi del quarto comma dell’art. 16 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440 .
Ciò innanzi tutto perché la norma suddetta non ha di per sé natura automatica e obbligatoria e non si può escludere che la stessa pubblica amministrazione, cui spetta valutare discrezionalmente l’interesse pubblico, possa rinviare, anche implicitamente, la costituzione del vincolo al momento della stipulazione del contratto e, fino a tale momento, non esiste un diritto soggettivo dell’aggiudicataria all’esecuzione dello stesso (Cass., SS.UU., 11 giugno 1998 n. 5807).
Ed invero, nella specie, il bando, definisce sempre “provvisoria” l’aggiudicazione dell’appalto in esito alle operazioni di gara e subordina altresì la stipulazione del contratto all’acquisizione dell’indicata documentazione, così dimostrando di voler conservare il potere di accertare, in capo all’aggiudicatario, la sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni necessari per la stipula del contratto nonché di voler, conseguentemente, rinviare la nascita del vincolo contrattuale alla stipula del contratto.
E ciò anche a voler prescindere dal rilievo, svolto dalla difesa della stazione appaltante, secondo cui, al caso di specie, all’epoca dell’aggiudicazione, si applicava la normativa sulla contabilità degli enti pubblici, di cui al D.P.R. 18-12-1979 n. 696, il cui art.62, 1° comma, stabilisce: “Salvo il caso in cui nell’avviso d’asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l’aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa all’impresa aggiudicataria”, con ciò ponendo, per gli enti pubblici, la regola generale della necessità della stipulazione del contratto scritto, salva diversa espressa disposizione del bando .
Ed invero, l’Ente *******************, alla data dell’aggiudicazione (4 giugno 1992) era certamente un ente pubblico, essendo stato trasformato in “Acquedotto Pugliese s.p.a.” soltanto con Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1999.
Inoltre, il “decisum” del giudice di appello, nel confermare la legittimità del provvedimento di revoca, ha implicitamente escluso che il vincolo contrattuale si sia già costituito con l’aggiudicazione, con la naturale conseguenza che, nella specie, non si è verificata alcuna forma di recesso senza giusta causa.
Del resto, anche il contegno tenuto da entrambe le parti conferma che esse certo non consideravano la stipulazione del contratto alla stregua di una mera formalizzazione di un vincolo già esistente, ma il momento genetico dei loro rapporti, come dimostra persino la stessa scelta della parte ricorrente di adire questo Tribunale con ricorso RG. n.2220/1995 (depositato presso questa Sezione in data 28/09/1995 e positivamente definito da questo Tribunale con sentenza n.240/1997, poi annullata con decisione Cons. Stato, Sez. VI° del 31.3.2000 n.480, che ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso, in quanto interposto avverso una mera nota priva di contenuto provvedimentale), per impugnare la nota dell’******* del 31.5.1995 nella parte in cui ha proposto, per lo stipulando contratto, l’inapplicabilità della clausola dispositiva della revisione prezzi.
Invero, il suddetto contenzioso, sorto quasi “in via preventiva”, comprova, fra l’altro, il comune intendimento delle parti di attribuire valore determinante ed assolutamente inderogabile all’inserzione o meno della clausola dispositiva della revisione prezzi nello stipulando contratto.
Orbene, acclarato che, nel caso di specie, non risulta essere stato posto in essere alcun vincolo contrattuale fra le parti e considerato il giudicato formatosi circa le statuizioni inerenti la legittimità della disposta revoca, può essere certamente affermato che l’accertamento dei profili di responsabilità sottoposto all’esame di questo giudice concerne un’ipotesi di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art.1337 c.c. .
4. Occorre, a questo punto, esaminare lo svolgimento diacronico dei fatti occorsi nell’ambito della complessa vicenda caratterizzante la fattispecie sub esame, quali emergono dalla copiosa documentazione versata in atti.
Con D.P. n.103 del 4 giugno 1992, viene approvata l’aggiudicazione della <<gara per l’appalto dei lavori di esecuzione delle opere di risanamento del Canale Principale dell’Acquedotto del Sele – I Lotto- al R.T.I. “Gruppo Dipenta Costruzioni s.p.a. – Pizzarotti & ********* – Impec s.r.l. e ********** s.p.a associate ex art.9 – 4° comma – l. n.687/1984” per l’importo complessivo di £.23.027.967.780- di cui £.23.023.934.380 – per lavori al netto del ribasso del 10,90% e £.4.033.400- quale compenso forfettario per espropriazioni ecc. e per il tempo di esecuzione dei lavori di giorni 660 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori>>.
L’esame del voto n.13 del 4.3.1994 del Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorati Regionale alle Opere Pubbliche per la Puglia –Bari consente agevolmente di ricostruire il comportamento della stazione appaltante nel periodo immediamente posteriore all’aggiudicazione, quale si viene a delineare mediante gli atti dalla stessa posti in essere e richiamati in preambolo.
Intanto, va premesso che l’aggiudicataria ha presentato alcune varianti al progetto predisposto dall’******** e, al riguardo, il suddetto voto n.13 del 4.3.1994 del C.T.A. afferma: “le varianti tecnologiche presentate dall’Impresa aggiudicataria non modificano l’opera consistendo in affinamenti progettuali mediante l’integrazione di particolari esecutivi e accorgimenti tecnici migliorativi. Le varianti si riferiscono sia ai lavori in galleria che ad alcune delle opere alternative” (pag.4, ultimo capoverso e 5) .
Al riguardo, risulta, dal medesimo voto n.13 del 4.3.1994, che “con nota n.122363/1 in data 17.9.1992 l’****** ha trasmesso a questo Provveditorato, per esame e parere il progetto in questione” (pag.7) e che “con deliberazione n.10 in data 11.12.1992 adottata dal Consiglio di Amministrazione, ha approvato il progetto in questione così come modificato dalla variante tecnologica presentata in sede di gara e con il relativo nuovo quadro economico, invariato nell’importo complessivo ma specificato come segue” (pag.6 ultimo capoverso e pag.7).
Dal preambolo del suddetto voto n.13/94 risulta altresì che il progetto presentato con la precitata nota n.12363/1 del 17.9.92 è stato integrato, mediante nota prot. n.27 del 8.1.93, con la citata delibera n.10 del C.d.A del 11.12.1992 e, mediante nota prot. n.166 del 28.1.1993 con la relazione dell’ente accompagnata dal parallelo di spesa.
Nel decreto del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Bari n.13054 del 16.11.1994 (pag.2) viene attestato che il Settore Operativo Acquedotti Interregionali, con relazione in data 8.2.1993 ha mosso alcune osservazioni su tale progetto e, inoltre, nel voto n.13/94, viene affermato che il Comitato Tecnico Amministrativo, nella seduta del 19.2.1993, ha esaminato la variante tecnologica introdotta al progetto esecutivo approvato posto a base di gara, (pag.7), svolgendo una serie di osservazioni (pag.8) .
L’********, con nota n.2377/SSSCOE del 11.11.1993, ha dato regolarmente riscontro alle suddette osservazioni, trasmettendo, fra l’altro, la nota n.426 del 10.5.1993 del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, inerente “interventi di risanamento con trefoli, rivestimento in calcestruzzo fibrorinfrozato, additivi per il calcestruzzo”.
Il voto n.13/94 dà altresì atto che “per la stipula dell’atto contrattuale l’******** è in attesa della formale approvazione della variante teconologica da parte del Provveditorato” (pag.11), che “in materia di revisione prezzi, dovrà tenersi conto, non essendosi dato ancora corso alla stipula del contratto, di quanto stabilito dall’art.2 della legge 333/92” (pag.12) e che “parimente l’Ente, tenuto conto che il contratto non è stato stipulato, dovrà valutare le implicazioni che possono essere indotte nella esecuzione dello stesso contratto dalla legge quadro sugli appalti n.109/1994 pubblicata sul Supplemento Ordinario n.29 alla G.U. n.41 del 19.2.1994”.
Il voto n.13/94 conclude approvando la variante tecnologica al progetto di 1° lotto, presentata dal R.T.I. Di ***** –Pizzarotti-Impec-****** in sede di gara e ritenuta aggiudicataria, ma imponendo “le prescrizioni che precedono”.
Risulta, inoltre, che l’******** abbia posto in essere anche un altro adempimento di diversa natura: l’adozione della delibera del C.d.A. dell’Acquedotto Pugliese del 22 luglio 1994 -di approvazione del quadro economico modificato a seguito delle prescrizioni del voto n.13/1994- approvato con decreto del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Bari n.13054 del 16.11.1994, registrato presso la Ragioneria Regionale dello Stato in data 22.12.1994, come comunicato con nota prot. n.162 del 6 febbraio 1995 “servizio opere esterne”.
Risulta, inoltre, che, con nota n.2398/3 del 7.6.94, l’******** ha invitato il R.T.I. a prendere atto delle prescrizioni del C.T.A., e l’aggiudicatario, con dichiarazione resa in data 14.6.1994 ha accettato le prescrizioni dettagliate del C.T.A..
Pertanto, con nota prot. n.6143/2 del 31.5.1995, l’******** ha reso noto al R.T.I. aggiudicatario che, con decreto del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Bari n.13054 del 16.11.1994, sono state approvate le varianti tecnologiche dal medesimo proposte, ribadendo di non voler prevedere il meccanismo di revisione prezzi, come da prescrizioni riveniente dal voto n.13/94 del C.T.A.
Successivamente, con nota del 14.6.1995, il R.T.I. “presa visione del voto n.13 in data 4.3.1994 del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Puglia in conformità a quanto da esso disposto, dichiara di accettare che l’importo netto da porre a base di contratto sia rideterminato in nette L. 22.803.720.900” .
Quindi, il R.T.I., con ricorso RG. n.2220/1995, depositato presso questa Sezione in data 28/09/1995, ha impugnato la predetta nota prot. 6143/2 dell’******* del 31.5.1995, nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente ad ottenere la revisione dei prezzi e questa Sezione, con sentenza n. 240/1997, lo ha accolto, affermando, fra l’altro, i seguenti principi:
-l’irrilevanza dell’abolizione dell’istituto revisionale rispetto agli appalti aggiudicati in via definitiva;
-l’insorgenza del vincolo contrattuale all’esito del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
La sentenza de qua è stata appellata e la controversia si è conclusa definitivamente con decisione Cons. Stato, Sez. VI° del 31.3.2000 n.480, che ha annullato la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile l’originario ricorso, in quanto interposto avverso una mera nota priva di contenuto provvedimentale.
Nelle more del contenzioso, il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Bari, in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dall’indizione della gara, con provvedimento prot. n.12638 del 15.9.1998, ha nominato una Commissione per la valutazione, sotto il profilo tecnico-amministrativo ed economico, della validità ed eseguibilità del progetto de quo, come modificato dalla variante approvata dal C.T.A. con voto n.13 del 4.3.1994.
All’esito del suo studio, la commissione ha evidenziato la necessità di integrare l’anzidetto progetto con ulteriori varianti relative a nuove opere di alimentazione alternativa, che poi sono state predisposte dai competenti organi della stazione appaltante e, quindi, sottoposti al parere del C.T.A. presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche, il quale, con voto n.67 del 23.11.1999, si è pronunciato positivamente circa i nuovi aspetti tecnici, precisando altresì che “il progetto di che trattasi debba essere riesaminato sotto l’aspetto economico complessivo dopo che l’A.Q.P. avrà definito il rapporto contrattuale con l’impresa aggiudicataria”.
Successivamente, con nota del 6.12.1999, l’A.T.I. “***.”, nel frattempo subentrata alla capogruppo mandataria “GRUPPO DIPENTA COSTRUZIONI s.p.a.” per cessione del ramo di azienda, ha comunicato che “quanto alle condizioni in base alle quali questa impresa sarebbe disposta ad effettuare i predetti lavori, atteso il lungo tempo trascorso dall’aggiudicazione, che ha determinato un aumento dei costi presuntivamente stimato nel 35%, non possiamo che ribadire la posizione espressa nel corso di questi anni, ovvero che siamo disponibili ad eseguire l’appalto in questione alle condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle originarie”.
Con lettera prot. n.1510 del 18.9.2002, AQ.P., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al voto n.67 del 23.11.1999 del C.T.A., ha trasmesso al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Puglia gli elaborati tecnici ed economici integrativi, cui è seguita la comunicazione prot. n.197 del 29.11.2000 del Provveditorato, intesa ad informare l’A.Q.P. che il C.T.A., nell’adunanza del 29.11.2000, ha esaminato le problematiche connesse con l’applicabilità del regime della revisione prezzi all’appalto in oggetto, convenendo che la soluzione praticabile sarebbe quella di rinegoziare i termini economici del contratto da formalizzare con il R.T.I. aggiudicatario, al fine di escludere la revisione dei prezzi.  
Successivamente, l’********, con nota del 31 luglio 2001, ha inviato una bozza del contratto all’ATI aggiudicataria e, specificatamente, alla “*** s.p.a.”- nelle more succeduta alla capogruppo mandataria “GRUPPO DIPENTA COSTRUZIONI s.p.a.”- e, con lettera n.3802 del 1.8.2001, ha rappresentato al Provveditorato di aver esperito il tentativo di rinegoziazione dei termini economici dell’appalto, ribadendo l’interesse alla realizzazione dei lavori de quibus.  
Con lettere prot. n.2081 del 14.11.2001, prot. n.2104 del 17.11.01 e prot. n.2132 del 21.11.01, l’A.Q.P. ha invitato l’A.T.I. a sottoscrivere il contratto di appalto per il giorno 19.11.2001 e, successivamente, per il giorno 23.11.2001, con contestuale consegna ed inizio dei lavori: condizione, quest’ultima essenziale per evitare la perdita della quota di finanziamento disponibile ed erogabile dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Bari.
Pertanto, l’A.Q.P. ha invitato l’A.T.I. a produrre, tra l’altro, le attestazioni SOA di tutte le imprese associate, al fine di comprovare la persistenza dei requisiti di capacità tecnico-economica.
Successivamente, a fronte della manifesta impossibilità dell’**** di procedere alla cantierizzazione dei lavori per il giorno 23.11.01 ed in considerazione, altresì, della mancata integrazione della polizza fidejussoria e della omessa produzione delle attestazioni SOA, AQP si è riservata l’adozione degli opportuni provvedimenti.  
Quindi, l’A.Q.P., con nota del 19.12.2001, ha comunicato all’impresa “***. s.p.a.” la propria intenzione di “rivedere e riesaminare il rapporto -ed i relativi atti- intercorso con l’A.T.I. e quindi l’avvio del procedimento” finalizzato all’assunzione delle “decisioni opportune per la più sollecita cessazione dell’attuale situazione di stallo”, cui è seguita la determinazione n.114 del 16 aprile 2002, dispositiva della revoca del bando impugnata con l’odierno ricorso.
5. L’esame della documentazione in atti non consente di affermare che il comportamento dell’******** sia stato improntato a colpevole inerzia nel periodo intercorrente fra la data di definitiva aggiudicazione della gara, avvenuta il 4 giugno 1992, e la data di emanazione della nota del 31.5.1995, con cui l’amministrazione ha comunicato al R.T.I. aggiudicatario l’inapplicabilità della revisione dei prezzi, che ha determinato l’insorgere del contenzioso di cui al ricorso RG. n.2220/1995, concluso con sentenza di questa Sezione n.240/1997, poi annullata con dec. Cons. Stato, Sez. VI°, 31.3.2000 n.480.
Al contrario, osserva il Collegio che lo svolgimento degli accadimenti risultanti dagli atti esaminati evidenzia un comportamento non certo negligente della stazione appaltante, che è stata abbastanza solerte nel trasmettere il progetto di variante al Provveditorato alle Opere Pubbliche (resosi necessario a seguito delle modifiche proposte proprio dal R.T.I. aggiudicatario), nel dare riscontro alle osservazioni ed ai quesiti dell’organo finanziatore, nel porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti alle prescrizioni imposte con il voto n.13/94, nell’approvare un nuovo quadro economico da sottoporre agli organi di vigilanza, etc..
Quanto al periodo successivo all’instaurazione del giudizio RG. n.2220/1995, dalla documentazione in atti, non emerge che il R.T.I. si sia attivato mediante diffide, solleciti, etc.. rivolti avverso la stazione appaltante, al fine di ottenere la stipulazione del contratto e la conseguente consegna dei lavori: ovviamente non si può escludere che, in tale spatium temporis, possano essere intercorsi eventuali contatti informali fra le parti al fine di advenire ad una soluzione concordata sulla questione inerente la clausola di inserzione del meccanismo della revisione prezzi, ma, questo, ove avvenuto, non potrebbe che confermare quanto si può dedurre dalla documentazione in atti e, cioè, che entrambe le parti hanno ritenuto necessario attendere l’esito definitivo di quel giudizio prima di stipulare il contratto e, quindi, eseguire i lavori.
Come giustamente osservato dal Consiglio di Stato nella decisione Sez. VI° n.1763/2006, la questione del compenso revisionale non investe la validità e l’efficacia del provvedimento definitivo di aggiudicazione (pag.12) e infatti – aggiunge questo Collegio- l’applicabilità dell’istituto della revisione prezzi ad una determinata fattispecie discende direttamente dalla legge, che la realizza mediante il meccanismo della cosiddetta “inserzione automatica”, ai sensi degli artt. 1419, comma 2, c.c. e 1339 c.c. della norma imperativa di legge, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie, con eventuale declaratoria di nullità parziale del contratto, in relazione ad eventuali pattuizioni “contra legem”.
Ma, nella specie, ovviamente, non basta il richiamo al suddetto pacifico e consolidato principio di diritto per poter affermare il nesso eziologico fra il comportamento della stazione appaltante ed il danno derivante alla parte ricorrente dalla mancata stipulazione del contratto quanto al periodo di durata del contenzioso sulla revisione prezzi (dalla data di notifica del RG. n.2220/1995, depositato presso questa Sezione in data 28/09/1995, a quella della sua definizione con decisione Con. Stato, Sez. VI°, 31.3.2000 n.480), occorrendo, all’uopo la convergenza di ulteriori elementi, quali, diffide, solleciti, etc.. del R.T.I. aggiudicatario, atti a dimostrare la conseguente inerzia della P.A., oltre che l’effettiva volontà del R.T.I. di voler stipulare il contratto prima della definizione del contenzioso.
Ma di siffatti atti di significazione non vi è traccia nella documentazione in atti, per cui, nella specie, si può dedurre che la scelta dell’aggiudicataria di avviare un contenzioso sulla revisione prezzi “in via preventiva”, cioè prima della formale stipulazione del contratto, e non al momento di ritenuta maturazione del diritto rivendicato, sia espressiva proprio del suo intento di voler attendere l’esito definitivo del giudizio.     
Né si può ritenere ex se fonte di responsabilità per la P.A. l’aver proposto –come suggerito dal voto n.13 del 4.3.94- la clausola intesa ad escludere il meccanismo della revisione prezzi, dal momento che siffatta clausola non è risultata manifestamente illegittima e/o pretestuosa, né una clausola “vessatoria”, ma una scelta sorretta da idonea giustificazione giuridica, soprattutto in momenti di incertezza giurisprudenziale e di sopravvenuti mutamenti del quadro normativo, come dimostra il fatto –rilevato dalla difesa dell’A.Q.P.- secondo cui due diversi pareri, acquisiti dall’Avvocatura dello Stato, avevano prospettato soluzioni differenti.
In definitiva, la prospettazione di parte ricorrente non offre un quadro ricostruttivo adeguato del nesso eziologico stringente che deve legare in una concatenazione causale diretta il ritardo della stazione appaltante e le voci di danno indicate in ricorso: rimane, invero, privo di sufficiente prova il fatto che le perdite subite, come sopra in sintesi richiamate e più dettagliatamente descritte in ricorso, possano essere riconducibili al comportamento tenuto dall’A.Q.P. nel corso degli eventi che hanno caratterizzato la complessa vicenda in questione.
Pertanto, la domanda risarcitoria va rigettata. 
In definitiva, il ricorso si appalesa INFONDATO.
Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio, ai sensi dell’art.92, ult. cpv. c.p.c..
                                                           P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo RIGETTA.
Compensa integralmente fra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2006, con l’intervento dei signori magistrati:
***************                   Presidente
*****************   est.     Consigliere    
**************                  Referendario

sentenza

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